Corte di giustizia, Sentenza C-548/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — C.G. contro Bezirkshauptmannschaft Landeck. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “trattamento” – Articolo 4 – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) – Principio della “minimizzazione dei dati” – Articoli 7, 8 e 47 nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito secondo il quale le limitazioni all’esercizio di un diritto fondamentale devono essere “previste dalla legge” – Proporzionalità – Valutazione della proporzionalità alla luce di tutti gli elementi pertinenti – Controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente – Articolo 13 – Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato – Limiti – Articolo 54 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti – Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autorità di polizia per accedere, ai fini dell’indagine, ai dati contenuti in tale telefono. — Causa C-548/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che anche il solo tentativo di sbloccare un telefono cellulare per estrarne i dati integra un "trattamento" soggetto alla direttiva 2016/680. Ha poi stabilito che l’accesso ai dati del telefono, pur non essendo riservato ai soli reati gravi, richiede una base legale sufficientemente precisa, il rispetto del principio di proporzionalità e, di regola, un controllo preventivo indipendente. Infine, ha affermato che l’interessato deve essere informato del provvedimento e dei suoi motivi quando ciò non comprometta più l’attività investigativa, così da garantire un ricorso giurisdizionale effettivo.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2016/680 e con la Carta di una normativa nazionale che consente alla polizia di tentare di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare senza previa autorizzazione e senza informare l’interessato.
La questione giuridica
Se il tentativo di accesso da parte della polizia ai dati contenuti in un telefono cellulare rientri nell’ambito della direttiva 2016/680; se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), letto con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, osti a una disciplina nazionale che consenta tale accesso in via generale senza previa autorizzazione di un giudice o di un’autorità indipendente; e se gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, letti con gli articoli 47 e 52, paragrafo 1, della Carta, impongano di informare l’interessato dei tentativi di accesso una volta cessato ogni rischio di pregiudizio per l’indagine.
Principio di diritto
Un tentativo di accesso della polizia ai dati contenuti in un telefono cellulare, anche se tecnicamente infruttuoso, costituisce un trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 2016/680; una normativa nazionale che autorizzi in generale l’accesso a tali dati è compatibile con il diritto dell’Unione solo se individua con sufficiente precisione i reati o le categorie di reati interessati, rispetta il principio di proporzionalità e subordina l’accesso, salvo urgenza debitamente comprovata, al controllo preventivo di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente. Inoltre, gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostano a una disciplina che escluda in via generale l’informazione dell’interessato: questi deve essere informato dei motivi dell’autorizzazione non appena tale comunicazione non rischi più di compromettere l’indagine, per poter esercitare un ricorso effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2016/680/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 47 e 52, paragrafo 1
- Articolo 16 TFUE
- Direttiva 2002/58/CE
- Direttiva 95/46/CE
- Regolamento (UE) 2016/679
Accesso ai dati di un telefono cellulare nell’ambito di un’indagine penale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Tirol in una controversia tra CG e la Bezirkshauptmannschaft Landeck, sorta a seguito del sequestro e dei tentativi di sblocco di un telefono cellulare nell’ambito di un’indagine per stupefacenti. La Corte chiarisce l’applicazione della direttiva 2016/680 al tentativo di accesso ai dati e i relativi limiti alla luce della Carta.
Fatti e procedimento principale
Nel corso di un controllo doganale era stato sequestrato un pacco contenente cannabis indirizzato a CG. Successivamente, durante una perquisizione, la polizia ha sequestrato il telefono cellulare dell’interessato e ha tentato, senza autorizzazione del pubblico ministero o di un giudice, di sbloccarlo per accedere ai dati contenuti nel dispositivo. CG ha contestato dinanzi al giudice del rinvio la legittimità del sequestro e dei tentativi di analisi digitale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se l’accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare costituisca un’ingerenza così grave da dover essere limitata ai soli reati gravi;
- se una normativa nazionale che consenta alla polizia un accesso completo e non controllato, senza previa autorizzazione di un giudice o di un’autorità indipendente, sia compatibile con il diritto dell’Unione;
- se l’interessato debba essere informato del tentativo di accesso per poter esercitare un ricorso effettivo.
Ricevibilità e riformulazione delle questioni
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità e precisa che la controversia non rientra nella direttiva 2002/58, perché non coinvolge un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, ma il trattamento diretto da parte delle autorità di polizia. Riformula quindi le questioni alla luce della direttiva 2016/680, ritenuta pertinente perché il tentativo di accesso ai dati costituisce un trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 2.
Qualificazione del tentativo di accesso come "trattamento"
La Corte afferma che la nozione di trattamento ha portata ampia: comprende "qualsiasi operazione" sui dati personali, inclusa l’estrazione e la consultazione. Ne consegue che anche il tentativo di accedere ai dati di un telefono cellulare, seppure non riuscito, rientra nell’ambito della direttiva 2016/680. Diversamente, la tutela dei dati sarebbe indebitamente elusa proprio nella fase in cui può verificarsi l’ingerenza.
Limiti all’accesso ai dati: proporzionalità e controllo preventivo
Quanto alla prima e seconda questione, la Corte interpreta l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta. La disposizione impone che i dati siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, esprimendo il principio di minimizzazione dei dati.
La Corte precisa che una normativa nazionale può autorizzare l’accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati in generale, e non soltanto per la lotta ai reati gravi, ma solo a determinate condizioni:
- la legge deve definire con sufficiente precisione la natura o le categorie dei reati interessati;
- deve essere garantito il rispetto del principio di proporzionalità;
- salvo casi di urgenza debitamente comprovati, l’accesso deve essere subordinato a un controllo preventivo di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente.
La Corte sottolinea che l’accesso a un telefono cellulare può rivelare aspetti estremamente dettagliati della vita privata, comprese abitudini, spostamenti, relazioni sociali e dati sensibili, sicché l’ingerenza è grave, se non particolarmente grave. Proprio per questo il controllo preventivo deve poter impedire accessi eccedenti lo stretto necessario.
Informazione dell’interessato e ricorso effettivo
Quanto alla terza questione, la Corte richiama gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta. L’interessato deve ricevere le informazioni necessarie a esercitare i propri diritti e, in particolare, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
Ne deriva che una normativa nazionale non può escludere in generale l’obbligo di informare la persona interessata. L’informazione può essere differita o limitata solo nella misura e per il tempo in cui ciò sia necessario e proporzionato per non compromettere le indagini. Una volta cessato tale rischio, l’interessato deve essere informato dei motivi dell’autorizzazione all’accesso, così da poter contestare la misura davanti al giudice.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, non osta a una normativa nazionale che consenta l’accesso ai dati di un telefono cellulare per reati in generale, purché la legge sia sufficientemente precisa, proporzionata e soggetta, di regola, a controllo preventivo indipendente;
- gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, letti alla luce degli articoli 47 e 52, paragrafo 1, della Carta, ostano a una normativa che autorizzi tentativi di accesso senza informare l’interessato dei motivi dell’autorizzazione, non appena tale informazione non rischi più di compromettere i compiti investigativi.
Principi affermati
La sentenza consolida alcuni punti di rilievo pratico per gli operatori:
- il tentativo di sblocco di un telefono costituisce già trattamento di dati personali;
- l’accesso ai dati di uno smartphone è un’ingerenza molto intensa nella vita privata;
- non è richiesto che la disciplina valga solo per i reati gravi, ma occorrono precisione normativa e proporzionalità;
- il controllo preventivo indipendente è la regola, con deroga limitata ai casi urgenti;
- l’interessato deve essere messo in condizione di esercitare un ricorso effettivo, tramite informazione tempestiva quando non più pregiudizievole per l’indagine.
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