Cassazione Penale, Sentenza n. 5618/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
RAGONE impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Potenza (21/10/2021) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Matera per il reato di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002; pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, pronunciata in rito abbreviato condizionato. I motivi di ricorso contestavano in particolare: 1) il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (escussione del commercialista) ritenuta essenziale per provare gli oneri sostenuti e quindi la congruità del reddito dichiarato; 2) la valutazione della prova e il riconoscimento del dolo nonostante documentazione e dichiarazioni difensive (contratti di affitto, dichiarazioni del commercialista, documenti contabili) che secondo la difesa dimostravano che le spese avevano superato i ricavi; 3) omessa e carente motivazione dell'appello rispetto a critiche di merito; 4) presunta illogicità del metodo deduttivo usato dal giudice per ricostruire i redditi; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e/o generici e privi di confronto critico con la motivazione impugnata. Sul punto della rinnovazione istruttoria ha ricordato che l'art.603 c.p.p. consente l'ammissione di nuove prove in appello solo se indispensabili e decisive, condizione non soddisfatta: il giudice distrettuale aveva adeguatamente motivato il rigetto, richiamando gli accertamenti della Guardia di Finanza e le comunicazioni INPS. La documentazione prodotta dal ricorrente è stata ritenuta priva di valore probatorio fidefacente (mancanza di autenticazione e carattere congetturale). La Corte ha confermato la possibilità di punire le false indicazioni previste dall'art.95 D.P.R. 115/2002 anche a prescindere dall'effettiva incidenza sul riconoscimento del beneficio, quindi il dolo era correttamente ritenuto sussistente. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto motivato in relazione ai precedenti penali e all'assenza di elementi di riferimento positivi; pertanto il ricorrente è stato condannato alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma punisce le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni connesse all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la giurisprudenza applicata dalla Corte rileva che il reato si configura anche indipendentemente dall'effettiva concessione o dall'entità dell'errore reddituale
Codice di procedura penale
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale: è ammessa solo se il giudice ritiene la prova richiesta indispensabile e decisiva per risolvere un'effettiva incertezza dello stato degli atti
Codice di procedura penale
Indica i termini per produrre e proporre mezzi istruttori; la valutazione dell'ammissibilità tardiva è subordinata all'accertamento della necessità e dell'indispensabilità della prova in appello
Codice penale
Dopo la modifica normativa (DL 23/05/2008 n.92 conv. L.125/2008) il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazioni concrete e non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza; il giudice può escluderle per precedenti o assenza di elementi positivi
Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
Ha modificato i criteri di concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), rendendo più stringenti i requisiti per il riconoscimento
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va chiesta e motivata come indispensabile per dirimere un'incertezza probatoria; senza tale indispensabilità il giudice può legittimamente respingerla
- Documenti prodotti dalla difesa privi di autenticazione o comunque contraddittori e congetturali hanno scarso valore probatorio e non possono ristrutturare il compendio probatorio contrario
- In materia di dichiarazioni connesse al patrocinio a spese dello Stato (art.95 DPR 115/2002) la responsabilità penale può essere affermata anche quando la falsità non abbia necessariamente determinato il riconoscimento del beneficio: rileva l'elemento intenzionale della dichiarazione mendace
- In Cassazione non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi già considerati e respinti in appello: i motivi devono essere specifici, critici e confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi: dopo la riforma del 2008 il giudice richiede indicazioni concrete di meritevolezza
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