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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4876/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva confermati colpevoli per porto e detenzione di arma comune da sparo (riqualificazione del capo A) e per tentate lesioni volontarie aggravate (capo B, riqualificazione dal tentato omicidio). D'Alterio ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per aver la Corte del rinvio modificato illegittimamente l'aumento per continuazione relativo al capo B, ossia aver aumentato la continuazione oltre quanto stabilito dalla sentenza precedentemente annullata e non impugnata su quel punto. Fezza ha contestato l'insufficienza e la contraddittorietà delle prove basate sulle intercettazioni e l'assenza di prova del suo concorso nella detenzione/porto dell'arma e nell'attentato; ha inoltre eccepito violazione del principio di correlazione perché era stato accusato di concorso materiale ma condannato come concorrente morale, e ha lamentato eccessiva commisurazione della pena per il capo A). Cerrone ha contestato la valutazione probatoria delle intercettazioni, la mancanza di individuazione del suo ruolo e del movente e l'assenza di elementi che provassero l'intenzione di ferire la vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di D'Alterio: ha ritenuto illegittima la rideterminazione dell'aumento per continuazione rispetto alla sentenza annullata quando tale punto non era stato oggetto di rinvio, ha annullato senza rinvio quel passaggio e ha ripristinato l'aumento originario, rideterminando la pena complessiva a 4 anni di reclusione e euro 1.166 di multa. I ricorsi di Cerrone e Fezza sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse adeguatamente colmato le lacune motivazionali indicate con l'annullamento e che la valutazione delle intercettazioni sia questione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, che nel caso non sussisteva. Per l'inammissibilità dei ricorsi di Cerrone e Fezza la Corte ha altresì disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio deve rispettare il perimetro del rinvio deciso dalla Corte di annullamento: non può modificare o aggravare aspetti non rimessi e non impugnati dalle parti; aumenti di pena non compresi nel rinvio possono essere annullati senza rinvio ove sia possibile ripristinare la statuizione precedente.
  • La valutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo se emergono manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; quindi critiche generiche o ricostruzioni alternative spesso risultano inammissibili.
  • Perché un ricorso sia ammissibile e produttivo in Cassazione è necessario un concreto e specifico confronto con la motivazione impugnata: censure vaghe o meramente ripetitive sono dichiarate inammissibili.
  • La trasformazione della qualificazione del contributo concorsuale (es. da concorso materiale a concorso morale) non configura automaticamente violazione del principio di correlazione se la nuova qualificazione è in continuità con la contestazione originaria e non altera sostanzialmente il fatto imputato o i diritti di difesa.
  • L'assenza di riscontro materiale immediato (es. mancato ritrovamento dell'arma nel luogo indicato) non esclude di per sé la valutazione indiziaria complessiva che colleghi elementi diversi (intercettazioni, osservazioni, presenze temporali) per ritenere il concorso del singolo; tuttavia tale valutazione deve risultare motivata e non manifestamente illogica.
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare in modo puntuale le specifiche omissioni o incongruenze della motivazione del giudice del rinvio; la mera affermazione che la motivazione sia generica o insufficiente senza precisazioni non è sufficiente.

Testo integrale

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