Sentenza del 06/04/2018 n. 1501 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento Tarsu/Tia - Mancata denunzia di variazione - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che alcune parti dell’immobile non dovessero essere assoggettate alla tassa perché utilizzate per la produzione di rifiuti speciali o perché oggettivamente inutilizzabili e quindi non suscettibili di produrre rifiuti. A sostegno richiamava il cambio di residenza, la denuncia di cessazione dell’occupazione e l’assenza di consumi di energia elettrica.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto legittimo. L’esenzione o l’esclusione dalla Tarsu/Tia richiedono la precisa delimitazione delle aree interessate e la presentazione di documentazione idonea a dimostrare i presupposti dell’agevolazione. L’onere della prova grava sul contribuente, che deve inoltre comunicare o denunciare tempestivamente la variazione all’amministrazione comunale. Il cambio di residenza, la cessazione dichiarata dell’occupazione e il mancato consumo di energia elettrica, da soli, non dimostrano l’inutilizzabilità dell’immobile né escludono la sua attitudine a produrre rifiuti.
Norme richiamate
Disciplina Tarsu/Tia
Esenzione per aree in cui si producono rifiuti speciali ed esclusione per aree oggettivamente inidonee alla produzione di rifiuti
Le agevolazioni o esclusioni non operano automaticamente: il contribuente deve delimitare le superfici interessate, documentare concretamente i presupposti e presentare la denuncia di variazione prevista.
Cassazione n. 28033/2011
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il contribuente deve provare i presupposti dell’esclusione o dell’esenzione dalla tassa.
Cassazione n. 11351/2012
Richiamata per il principio secondo cui l’inidoneità dell’immobile o delle aree alla produzione di rifiuti deve essere oggettiva e adeguatamente dimostrata.
Cassazione n. 1331/2013
Richiamata per confermare che elementi quali il cambio di residenza, la cessazione dell’occupazione e l’assenza di consumi elettrici non sono, da soli, sufficienti a escludere il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione o l’esclusione dalla Tarsu/Tia non basta affermare che una parte dell’immobile non viene utilizzata o produce rifiuti speciali: occorre individuare e delimitare precisamente le aree e fornire prove documentali.
- L’onere della prova dell’inutilizzabilità dell’immobile o dell’assenza di attitudine a produrre rifiuti grava sul contribuente, non sull’amministrazione.
- La mancata presentazione della denuncia di variazione può legittimare l’accertamento, anche quando il contribuente sostiene che l’immobile sia inutilizzato.
- Un immobile è oggettivamente escluso dalla tassazione solo in presenza di condizioni concrete come inagibilità, assenza di abitabilità, rovina, interclusione o abbandono effettivo, purché non venga di fatto utilizzato.
- Il cambio di residenza, la cessazione dichiarata dell’occupazione e il mancato consumo di energia elettrica costituiscono, al più, indizi, ma non provano autonomamente l’inutilizzabilità dell’immobile.
- In situazioni analoghe è opportuno comunicare tempestivamente la variazione al Comune, descrivere le superfici interessate e allegare documentazione tecnica e amministrativa idonea a dimostrare l’esclusione o l’esenzione.
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