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Sentenza

Sentenza del 06/04/2018 n. 395 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - conciliazione giudiziale - procedura officiosa - art. 185 bis c.p.c. - compatibilità con l'art. 48 bis del D.lgs. 546 del 1992 - sussiste - conseguenze - applicabilità - sussiste - valutazione ai fini della soccombenza - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’aliquota IVA applicabile, per l’anno 2003, alla prima consumazione obbligatoria inclusa nell’accesso gratuito a una discoteca o sala da ballo. Occorreva stabilire se la somministrazione fosse una prestazione autonoma, soggetta all’aliquota ridotta del 10%, oppure una prestazione accessoria all’intrattenimento, soggetta all’aliquota ordinaria del 20%. La Commissione ha inoltre esaminato la possibilità per il giudice tributario di formulare d’ufficio una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., ritenendola compatibile con l’art. 48-bis del D.Lgs. 546/1992, nonché gli effetti del rifiuto immotivato della proposta sulla regolazione delle spese.

La decisione

Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto parzialmente: l’avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo quanto all’imposta e agli interessi, poiché la prima consumazione obbligatoria equivaleva sostanzialmente a un corrispettivo per l’ingresso e risultava accessoria all’attività di intrattenimento, con applicazione dell’IVA al 20%. È stata invece accolta parzialmente la domanda della società, con annullamento delle sanzioni, in ragione dell’obiettiva incertezza normativa e delle informazioni contraddittorie fornite dalla SIAE. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, salvo quelle successive alla proposta conciliativa del giudice, rifiutata senza motivazione dalla società, poste a suo carico per complessivi 1.000 euro, inclusi 300 euro liquidati ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 185-bis c.p.c.

    Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.

    La norma è applicabile anche nel processo tributario, in quanto attribuisce al giudice il potere officioso di formulare una proposta conciliativa e non è incompatibile con la disciplina speciale tributaria.

  • Art. 48-bis del D.Lgs. 546/1992

    Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

    La disposizione disciplina il diritto delle parti di attivare la conciliazione in udienza, ma non esclude il potere autonomo del giudice di formulare una proposta d’ufficio ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    Consente l’applicazione delle norme del codice di procedura civile alle controversie tributarie quando la materia non è disciplinata specificamente e la norma civilistica è compatibile con il processo tributario.

  • Art. 61 del D.Lgs. 546/1992

    Estende al giudizio d’appello, in quanto applicabili e compatibili, le norme previste per il primo grado.

  • Art. 12 del D.P.R. 633/1972

    È stato applicato per qualificare la consumazione obbligatoria come prestazione accessoria rispetto all’intrattenimento principale.

  • Art. 35 del D.L. 223/2006, nonché artt. 74-quater e 6-bis del D.P.R. 633/1972

    La modifica normativa del 2006 ha introdotto una presunzione di accessorietà per le consumazioni obbligatorie successive alla riforma; per il periodo precedente, l’accessorietà deve essere accertata caso per caso.

  • Art. 10, comma 1, della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede ha contribuito a escludere le sanzioni, considerata la presenza di indicazioni amministrative contraddittorie.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    Disciplina le spese del processo tributario e richiama l’applicabilità dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; consente di valutare il comportamento processuale delle parti e il rifiuto immotivato di una proposta conciliativa.

  • Art. 91 c.p.c.

    Il rifiuto senza giustificato motivo della proposta conciliativa può incidere sulla condanna alle spese quando la decisione finale non riconosce alla parte rifiutante un risultato migliore rispetto alla proposta.

  • Art. 96, comma 3, c.p.c.

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata; nel caso concreto è stato applicato anche in relazione al rifiuto immotivato della proposta conciliativa.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

    L’eventuale errore di fatto della sentenza della Cassazione deve essere fatto valere mediante revocazione nei termini previsti; la mancata impugnazione non consente di paralizzare il giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice può formulare d’ufficio una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.; l’art. 48-bis del D.Lgs. 546/1992 disciplina l’iniziativa delle parti e non esclude quella officiosa.
  • Il rifiuto immotivato di una proposta conciliativa dettagliata può comportare conseguenze sulle spese, soprattutto quando la sentenza riconosce alla parte rifiutante un risultato non migliore di quello proposto.
  • Per i periodi anteriori a una modifica legislativa che introduce una presunzione di accessorietà, la natura accessoria di una prestazione deve essere valutata concretamente, sulla base del collegamento funzionale con la prestazione principale.
  • Quando una consumazione è obbligatoria e il relativo pagamento è dovuto per il solo ingresso nel locale, essa può essere qualificata come componente del corrispettivo d’ingresso e quindi come prestazione accessoria all’intrattenimento.
  • La parte che intende superare una presunzione semplice deve fornire prove contabili concrete e attendibili; listini e conteggi elaborati unilateralmente sui prezzi al pubblico possono non essere sufficienti.
  • Le sanzioni tributarie possono essere annullate quando vi sia obiettiva incertezza normativa, specialmente in presenza di prassi amministrative o indicazioni di soggetti incaricati di funzioni di controllo che risultino contraddittorie.
  • L’eventuale errore di fatto della Cassazione deve essere contestato tempestivamente con il rimedio della revocazione; nel giudizio di rinvio non è normalmente possibile trasformarlo in un’eccezione di giudicato.

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