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Sentenza

Sentenza del 06/04/2018 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione TOSAP n. 20 relativo all'anno 2011, dell'importo complessivo di euro 10.045,00, emesso per la presunta mancata denuncia dell'occupazione temporanea di suolo pubblico in Via kkkkk. In appello ha contestato, innanzitutto, la dichiarata tardività del ricorso, sostenendo che lo stesso era stato consegnato all'Ufficiale giudiziario il 27 aprile 2012, quindi entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Nel merito ha negato di aver richiesto o effettuato l'occupazione, disconoscendo le firme apposte sulle richieste di autorizzazione al posizionamento di un ponteggio e segnalando il fatto alla Procura della Repubblica. Ha inoltre contestato il calcolo della TOSAP, delle riduzioni tariffarie, delle sanzioni e degli interessi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, chiarendo che, ai fini del notificante, la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario entro il termine previsto, indipendentemente dalla successiva ricezione da parte del destinatario. Nel merito, ha ritenuto che il disconoscimento delle firme rendesse non utilizzabile la documentazione prodotta dal Comune per individuare il contribuente quale soggetto passivo, poiché l'Ufficio avrebbe dovuto attivare la procedura di verificazione prevista dagli artt. 214 e 216 c.p.c., applicabili al processo tributario tramite l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Poiché tale procedura non era stata attivata, l'avviso di liquidazione, le sanzioni e gli interessi sono stati annullati. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Gli ulteriori motivi relativi a tariffe, sanzioni e interessi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine per impugnare è rispettato quando il ricorso viene consegnato all'Ufficiale giudiziario entro il termine perentorio. Per il notificante rileva la data di consegna dell'atto, non quella di effettiva ricezione da parte del destinatario.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    Consente l'integrazione delle regole del processo tributario con le norme del codice di procedura civile, quando compatibili e salvo deroghe espresse.

  • Artt. 214 e 216 c.p.c.

    Disciplinano il disconoscimento e la verificazione giudiziale della scrittura privata. Se il contribuente disconosce la propria firma su un documento prodotto dall'Amministrazione, l'Ufficio che intende utilizzare quel documento deve chiederne la verificazione nelle forme previste.

  • Art. 45 del D.Lgs. 507/1993

    Prevede che la TOSAP per le occupazioni temporanee sia commisurata alla superficie effettivamente occupata e graduata in relazione alla durata dell'occupazione, con possibili riduzioni per periodi superiori a quindici giorni o a un mese. La questione non è stata esaminata perché l'avviso è stato annullato per ragioni preliminari e probatorie.

  • Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993

    Richiamato in relazione alla classificazione delle aree e alla graduazione delle tariffe applicabili alla TOSAP temporanea. Anche questo motivo è rimasto assorbito.

  • Cassazione, sentenza n. 4993/2014

    Conferma che, per il notificante, la notifica è tempestiva se l'atto viene consegnato all'Ufficiale giudiziario entro il termine previsto.

  • Cassazione, sentenze nn. 9543/2002, 10912/2003 e 1525/2005

    Affermano che il disconoscimento della firma non richiede formule sacramentali e che, nel processo tributario, può essere effettuato anche oltre i termini rigidi previsti dal rito civile, in considerazione della peculiarità del procedimento.

  • Cassazione, sentenza n. 13384/2016

    Stabilisce che, dopo il disconoscimento, l'Ufficio non può utilizzare il documento contestato come prova della pretesa se non ne chiede la verificazione giudiziale.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un ricorso notificato tramite Ufficiale giudiziario, occorre considerare la data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, non la data in cui il destinatario lo riceve.
  • Se il contribuente disconosce in modo chiaro l'autenticità della propria firma su un documento prodotto dall'Amministrazione, il documento non può essere utilizzato come prova decisiva senza una verifica giudiziale della sua autenticità.
  • La mera presentazione di una querela o denuncia non dimostra automaticamente la falsità della firma, ma impone all'Amministrazione che intenda fondarsi sul documento disconosciuto di attivare la procedura di verificazione.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'imposizione e l'identità del soggetto passivo grava sull'ente impositore; in assenza di prova documentale utilizzabile, l'atto impositivo può essere annullato.
  • Quando l'atto viene annullato per una ragione preliminare o probatoria, il giudice può dichiarare assorbite le ulteriori contestazioni relative a tariffa, sanzioni e interessi.
  • In controversie analoghe è essenziale conservare la prova della data di consegna del ricorso all'Ufficiale giudiziario e contestare tempestivamente l'autenticità dei documenti sui quali l'Amministrazione fonda la pretesa.

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