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Sentenza

Sentenza del 06/04/2018 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Savona

Intimazione di pagamento - Cartelle per pretese anche di natura tributaria - Credito del contribuente a titolo di IVA, di maggiore importo - Riconoscimento - Insussistenza dei debiti verso l'Erario - Annullamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha riconosciuto l'esistenza e la prevalenza del controcredito IVA del contribuente rispetto alle somme richieste con le cartelle. Di conseguenza, ha ritenuto insussistenti i debiti verso l'Erario e ha annullato l'intimazione di pagamento e le cartelle cui essa si riferiva.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle, sostenendo l'insussistenza dei debiti verso l'Erario. A fronte delle pretese fiscali, vantava infatti un consistente controcredito nei confronti dell'Amministrazione, derivante da IVA da rimborsare, di importo superiore ai debiti richiesti. Nelle more del giudizio diretto a ottenere il rimborso, il credito IVA era stato oggetto di pignoramento presso l'Erario.

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra di vantare nei confronti dell'Erario un credito certo e di importo superiore alle somme richieste, tale controcredito può incidere sulla legittimità della riscossione e condurre all'annullamento delle cartelle.
  • Il riconoscimento giudiziale del credito IVA può escludere, in tutto o in parte, la debenza delle somme richieste dall'Amministrazione, soprattutto quando il credito è già stato azionato o pignorato nelle more del giudizio.
  • La mera esistenza di un credito fiscale non comporta automaticamente l'annullamento dei debiti tributari: occorre provare il titolo, l'ammontare, l'esigibilità e la prevalenza del controcredito, oltre al collegamento con le somme oggetto di riscossione.
  • In presenza di pretese contrapposte tra contribuente ed Erario, il giudice può valutare la situazione complessiva e impedire una riscossione che risulti priva di effettiva giustificazione economica per l'insussistenza del debito residuo.
  • Il pignoramento del credito vantato verso l'Erario, effettuato durante il giudizio per il rimborso, costituisce un elemento rilevante per dimostrare che il credito del contribuente è stato concretamente fatto valere e deve essere considerato nel rapporto dare-avere con l'Amministrazione.

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