Ordinanza n. 669/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio recante prot. n. 11457-P del 17 ottobre 2025, pratica n. 202500119415, notificato il 30 ottobre 2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia di Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rigetto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato l'esistenza di profili critici in rito, riservandone l'approfondimento nella sede di merito. Le esigenze cautelari sono state rappresentate in relazione agli effetti del diniego del visto. Dalla motivazione emerge inoltre che, in sede monocratica, era già stato prescritto un riesame da parte dell'amministrazione, del cui esito il giudice ha richiesto una relazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente né sulla legittimità del diniego né sulla domanda cautelare mediante sospensione dell'atto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Ha quindi fissato la discussione del ricorso al 13 maggio 2026 e ha onerato l'amministrazione resistente di depositare chiarimenti sugli esiti del riesame già disposto in sede monocratica. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sufficiente, per fronteggiare le esigenze cautelari, la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza disporre espressamente la sospensione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio contro un diniego di visto d'ingresso, le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l'udienza pubblica senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
- In presenza di profili critici di rito non ancora definitivamente esaminati e di un riesame amministrativo già disposto in sede monocratica, il giudice può rinviare l'approfondimento delle questioni alla sede di merito e ordinare all'amministrazione di riferire sugli esiti del riesame.
Come è indicizzato
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