Cassazione Penale, Ordinanza n. 28667/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando in particolare la sussistenza dell'elemento materiale del reato e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, fondata su un differente apprezzamento dell'attendibilità del curatore; la censura non ha però specificamente attaccato l'iter argomentativo della sentenza impugnata né ha dedotto ritualmente un travisamento della prova. Nella stessa doglianza ha anche contestato che la distrazione non fosse causa del fallimento, censura ritenuta manifestamente infondata perché il reato è qualificato come reato di pericolo concreto. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, ma in modo generico, assertivo e sostanzialmente fattuale. Con il terzo motivo ha censurato la ritenuta aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., sostenendo che non fosse stata formalmente contestata; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede una formale contestazione della norma e perché il ricorrente non aveva contestato la pluralità delle distrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non fondato perché sollecitava una diversa lettura del merito e non deduceva correttamente il travisamento della prova; ha reputato manifestamente infondata la censura sulla mancata incidenza causale della distrazione sul fallimento, valorizzando la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e versato in fatto. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la disciplina della continuazione fallimentare opera come criterio di trattamento sanzionatorio più favorevole e non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; inoltre, non era stata contestata la pluralità delle distrazioni. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
La continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede una formale contestazione dell'aggravante; il suo impiego riguarda la disciplina più favorevole della pena in caso di pluralità di reati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove: occorre censurare specificamente la tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico tramite il mero rinvio ad atti difensivi o a un compendio selettivo del materiale probatorio; è necessario indicare in modo puntuale l'errore percettivo o rappresentativo della decisione censurata.
- Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione non deve essere allegata come causa del fallimento, poiché la fattispecie è configurata come reato di pericolo concreto e non come reato di evento causale.
- Le doglianze sull'elemento soggettivo devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive, ipotetiche o fattuali non sono idonee a superare il vaglio di legittimità.
- In tema di reati fallimentari, la continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta costituisce un criterio di disciplina sanzionatoria favorevole e non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., purché sia accertata la pluralità delle condotte distrattive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28644/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28656/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28658/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →