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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16157 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana sostenendo che i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non fossero deducibili dalla base imponibile IRAP dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. Secondo l'Ufficio, l'Azienda, in quanto soggetto equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 446/1997, era tenuta ad applicare il metodo retributivo e non avrebbe potuto utilizzare la deduzione prevista dall'art. 11 dello stesso decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto dell'Azienda ospedaliero-universitaria alla deduzione dalla base imponibile IRAP dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. La deduzione è applicabile anche ai soggetti che determinano la base imponibile con il metodo retributivo e non solo a quelli che adottano il metodo analitico. La Corte ha ritenuto sufficiente che il costo sia effettivamente sostenuto e inerente all'attività soggetta a imposizione. Le spese dell'intero processo sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e-bis)

    "soggetti passivi IRAP" equiparati alle amministrazioni pubbliche

    L'Azienda ospedaliero-universitaria rientra tra i soggetti passivi IRAP equiparati alle amministrazioni pubbliche e determina la base imponibile secondo il metodo retributivo.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10-bis, comma 1

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti pubblici, ma non è stata interpretata nel senso di escludere la deduzione prevista dall'art. 11.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1

    "nella determinazione della base imponibile... sono ammessi in deduzione... i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro"

    La norma ha portata generale e consente la deduzione dei contributi contro gli infortuni sul lavoro per qualsiasi categoria di soggetto passivo IRAP, indipendentemente dal metodo analitico o retributivo utilizzato.

  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel quadro della disciplina dei contributi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74

    La C.T.R. ha ricondotto l'Azienda ospedaliera nell'ambito degli enti non commerciali ai fini fiscali.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 347, lettere da a) a d)

    La C.T.R. ha richiamato la disciplina che ammetteva la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per gli enti non commerciali, anche se la relativa efficacia era limitata al 31 dicembre 2006.

  • Codice civile, art. 2425

    La Corte ha utilizzato il riferimento alla struttura del conto economico per distinguere il metodo analitico da quello retributivo e per chiarire che il parametro delle retribuzioni è equivalente, ai fini IRAP, alla differenza tra valore e costi della produzione.

Massime di principio

  • Quando una norma IRAP prevede espressamente la deducibilità di un determinato costo senza limitazioni soggettive, la deduzione può spettare a tutte le categorie di soggetti passivi, inclusi gli enti pubblici o assimilati.
  • L'applicazione del metodo retributivo non implica automaticamente che tutti i costi del personale siano già esclusi dalla base imponibile o che non possano beneficiare di specifiche deduzioni previste dalla legge.
  • Per ottenere una deduzione IRAP è necessario che il costo sia effettivamente sostenuto e inerente all'attività soggetta a imposizione; non è invece indispensabile che il costo concorra preventivamente alla formazione positiva della base imponibile.
  • Le agevolazioni o deduzioni fiscali devono essere interpretate sulla base del testo della norma e della sua funzione sistematica, evitando di introdurre esclusioni non previste espressamente dal legislatore.
  • In controversie analoghe occorre verificare sia la categoria del soggetto passivo IRAP sia il metodo di determinazione della base imponibile, ma il metodo utilizzato non può, da solo, escludere una deduzione espressamente riconosciuta dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997.

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