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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03791/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. per i reati di porto e detenzione di armi e di estorsione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 325 c.p.p., 240-bis c.p., 125 comma 3 c.p.p.: mancata sussistenza del periculum in mora; incoerenza e irragionevolezza della valutazione circa l'idoneità dei reati contestati a produrre redditi illeciti; difetto nell'individuazione dei termini di raffronto nel giudizio di sproporzione e di apparenza; apoditticità nella verifica della "ragionevolezza temporale" tra reato e incremento patrimoniale; contestazione che gli atti estorsivi non fossero finalizzati all'appropriazione di somme e che i delitti non fossero idonei a generare profitti illeciti; allegata esistenza di consistenti giacenze patrimoniali e di un buono fruttifero postale che, secondo il ricorrente, escludevano il pericolo di dissipatione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non attengono a violazioni di legge ma costituiscano, nella sostanza, contestazioni della logica e della valutazione di merito del Tribunale del riesame, sindacabili in cassazione solo nei casi tassativi previsti (es. art. 605 c.p.p., lett. e). La Corte ha richiamato che l'ordinanza impugnata aveva risposto alle censure: aveva qualificato i reati (porto d'armi e estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis) come "reati-spia", aveva valutato lo stato di disoccupazione dell'indagato e l'irrilevanza del titolo di credito quando non provati prelievi, aveva motivato sul requisito della ragionevolezza temporale, sulla proporzionalità della misura e sulla sussistenza del periculum in mora. Per questi motivi i rilievi del ricorrente sono stati considerati non attinenti a violazione di legge e quindi inammissibili. In base all'art. 616 c.p.p. la Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione resa il 20/01/2026.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali ai motivi di violazione di legge; la Corte ricorda che solo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali sono sindacabili.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione e l'ablazione dei profitti di reato; la misura sequestrata era finalizzata alla confisca ex questa disposizione e la sua applicazione è stata ritenuta compatibile con gli elementi di fatto valutati dal giudice.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione ai presupposti del sequestro e del riesame; la Corte ha ritenuto che le censure fondate su valutazioni di fatto non costituivano violazione di legge.

  • art. 416-bis (comma 1) cod. pen.

    art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Rilevanza dell'aggravante mafiosa: il Tribunale ha considerato le condotte aggravate ai sensi di 416-bis come indici di "reati-spia" idonei a supportare la valutazione della provenienza illecita di risorse.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    art. 605 c.p.p., lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la doglianza per illogicità della motivazione); la Corte osserva che l'illogicità manifesta è sindacabile in Cassazione solo tramite il motivo specifico previsto da tale norma, non con motivi generici in un ricorso contro un provvedimento cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di €3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è limitato a doglianze di violazione di legge: contestazioni di merito o della logica motivazionale sono in gran parte inammissibili salvo i vizi estremi previsti dalle norme di impugnazione.
  • Nei procedimenti di sequestro per sproporzione ex art. 240-bis c.p., il giudice può ritenere sufficienti indici circostanziali (es. qualificazione del reato come "reato-spia", stato occupazionale, elementi di collegamento) per sostenere la misura, anche senza ricostruzione completa e documentale di ogni flusso finanziario.
  • La presenza di risorse o titoli di credito intestati all'indagato non esclude automaticamente il sequestro se non è dimostrato che quelle risorse costituiscano la fonte dell'importo oggetto di ablazione; il giudice valuta la rilevanza dei singoli elementi in un quadro complessivo.
  • La valutazione della "ragionevolezza temporale" tra reato e incremento patrimoniale deve essere motivata ma resta sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è del tutto carente o irragionevole in termini che configurino violazione di legge.
  • Chi propone ricorso infondato o che si sostanzia in mere richieste di riconsiderazione del merito rischia condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno concentrare il gravame su vere questioni di diritto e violazioni normative.
  • Per contestare l'idoneità di un reato a generare profitti illeciti è necessario fornire elementi rilevanti e specifici; censure generiche sull'inidoneità del fatto, senza argomentazioni di diritto mirate, sono difficilmente accolte in sede di legittimità.

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