Sentenza n. 6914/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti di decadenza delle autorizzazioni e revoca delle concessioni per posteggi di commercio su area pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava le determinazioni dirigenziali con cui Roma Capitale aveva dichiarato la decadenza delle autorizzazioni e revocato le concessioni relative a più posteggi della rotazione commerciale, a causa della perdita dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e di una dichiarazione mendace ai sensi del d.P.R. 445/2000. L’Amministrazione aveva accertato nel casellario giudiziale una condanna irrevocabile per ricettazione, divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2021, con pena detentiva e pecuniaria, ancora rilevante nel quinquennio previsto dall’art. 71, comma 3, del d.lgs. 59/2010. Il primo motivo d’appello deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del d.lgs. 59/2010, degli artt. 6 e 55 della legge regionale Lazio n. 22/2019 e dell’art. 45 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 101/2023, nonché degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost.; erano inoltre dedotti difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, manifesta illogicità, travisamento, violazione dei principi di tassatività e proporzionalità. La ricorrente sosteneva che la carenza dei requisiti impedisse soltanto l’esercizio materiale dell’attività commerciale, ma non l’affitto o la cessione in gestione dell’azienda né il mantenimento della titolarità delle autorizzazioni e concessioni, purché non esercitasse direttamente l’attività. Rappresentava di avere concesso in affitto i rami d’azienda a terzi con atto del 22 maggio 2025, dopo l’avvio dei procedimenti di decadenza, e che l’avente causa aveva presentato SCIA di subingresso. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza e illogicità manifesta, lamentando che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le osservazioni presentate nel procedimento e si fosse limitata a richiamare l’art. 45 della deliberazione n. 101/2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’art. 71 del d.lgs. 59/2010 non riguardi soltanto l’esercizio materiale dell’attività commerciale, ma imponga il possesso dei requisiti morali anche al titolare dell’autorizzazione e della concessione. Il combinato disposto degli artt. 6 e 55 della legge regionale Lazio n. 22/2019 e dell’art. 45, comma 1, lettera a), della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 101/2023 prevede infatti che l’autorizzazione decada e la concessione sia revocata quando l’operatore non sia più in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010. La perdita del requisito colpisce quindi la titolarità dei titoli abilitativi, anche se l’attività è stata affidata in gestione a terzi e non viene concretamente esercitata dal titolare. Al momento delle comunicazioni di avvio del procedimento l’appellante era ancora titolare delle autorizzazioni e delle concessioni; la successiva stipulazione dell’affitto dei rami d’azienda, intervenuta dopo l’avvio del procedimento, non poteva elidere la causa di decadenza e revoca, anche perché avrebbe consentito pratiche elusive della disciplina sui requisiti morali. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha qualificato i provvedimenti come vincolati e necessitati, poiché, accertata la condanna definitiva ancora rilevante nel quinquennio, l’Amministrazione non disponeva di margini valutativi diversi dall’adozione della decadenza e della revoca. Le garanzie partecipative erano state rispettate mediante la comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare osservazioni. La motivazione dei provvedimenti era sufficiente, poiché indicava la norma applicata e spiegava che la causa di decadenza riguardava sia l’autorizzazione sia la concessione, non cedibili in assenza del requisito, precisando inoltre che la titolarità delle concessioni era rimasta in capo all’appellante. Il dovere di esaminare le memorie procedimentali non impone una confutazione analitica di ogni argomento, purché dal provvedimento emergano le ragioni sostanziali del mancato accoglimento delle osservazioni. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 59/2010
“Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata”.
La condanna definitiva per uno dei reati indicati dalla disposizione impedisce l’esercizio dell’attività commerciale per il periodo previsto e il requisito morale deve permanere in capo al titolare dell’autorizzazione e della concessione, non soltanto a chi eserciti materialmente l’attività.
artt. 6 e 55 l.r. Lazio n. 22/2019
“L’autorizzazione ‘decade’ e la concessione ‘è revocata’ nel caso in cui ‘l’operatore non risulti più in possesso dei requisiti’”.
La perdita dei requisiti previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 comporta la decadenza dell’autorizzazione e la revoca della concessione per il commercio su area pubblica; la misura non è rimessa a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
art. 45, comma 1, lettera a), deliberazione Assemblea Capitolina n. 101/2023
“L’autorizzazione decade e la concessione è revocata: a) nel caso in cui l’operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010, come anche specificato dal combinato disposto di cui agli artt. 6 e 55 della L.R. Lazio n. 22/2019”.
La causa di decadenza e revoca riguarda sia l’autorizzazione sia la concessione e opera anche quando il titolare abbia affidato a terzi la gestione dell’attività, perché permane la sua titolarità dei titoli abilitativi.
artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990
L’Amministrazione deve rispettare i principi di trasparenza, motivazione e partecipazione; tuttavia, nei procedimenti vincolati, una volta accertata la mancanza del requisito previsto dalla legge, non è tenuta a svolgere valutazioni discrezionali ulteriori.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, difesa, imparzialità e buon andamento non impongono una diversa soluzione quando la disciplina applicabile prescrive la decadenza del titolo in presenza della perdita di un requisito legale.
Massime di principio
- Quando la disciplina del commercio subordina il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione e della concessione al possesso di requisiti morali, tali requisiti devono permanere in capo al titolare dei titoli abilitativi, anche se l’attività commerciale è affidata in gestione a terzi o non è esercitata direttamente dal titolare.
- La perdita sopravvenuta di un requisito morale previsto dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 comporta la decadenza dell’autorizzazione e la revoca della concessione quando la normativa regionale o comunale lo stabilisca, senza che l’affitto o la cessione in gestione dell’azienda possano impedire l’effetto decadenziale.
- La cessione o l’affitto dell’azienda effettuati dopo la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e revoca non possono neutralizzare la causa di perdita del titolo, poiché ciò consentirebbe di eludere la disciplina sui requisiti soggettivi e morali.
- In un procedimento vincolato di decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione, l’Amministrazione, accertata documentalmente la mancanza del requisito legale, non deve compiere ulteriori valutazioni discrezionali sull’affidabilità dell’operatore.
- Il dovere di esaminare le osservazioni partecipative non richiede la confutazione analitica di ogni argomento dell’interessato; è sufficiente che il provvedimento finale esponga le ragioni sostanziali per cui le osservazioni non possono essere accolte, con riferimento alla disciplina applicata e ai fatti accertati.
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