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Ordinanza

Ordinanza n. 2197/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202602929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici relativa alla risoluzione per grave inadempimento di un contratto di lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'annotazione disposta dall'ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l'Autorità non avrebbe adeguatamente valorizzato le responsabilità della stazione appaltante, individuate soprattutto nella gestione eccessivamente formalistica e pretestuosa del rapporto contrattuale. La contestazione riguardava una segnalazione di risoluzione per grave inadempimento relativa al contratto stipulato con il Comune di Monterotondo per lavori di manutenzione straordinaria di un palazzetto dello sport. Il Comune è intervenuto quale controinteressato, mentre l'ANAC si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto che non emergessero, prima facie, elementi sintomatici di una manifesta infondatezza della segnalazione per abuso del potere di risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante. Le doglianze dell'impresa sono apparse smentite dall'andamento dell'appalto, caratterizzato dall'inerzia dell'impresa nell'invio e nell'aggiornamento della documentazione contrattuale richiesti in relazione all'iniziale affitto del ramo d'azienda alla società subentrante e alla successiva risoluzione consensuale del relativo contratto. Le richieste documentali della stazione appaltante per la ripresa dei lavori sono state ritenute non pretestuose, ma giustificate dai repentini mutamenti dell'identità della controparte contrattuale. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del merito al 6 novembre 2026. Ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.000, oltre accessori se dovuti, in favore dell'ANAC per la fase cautelare, compensando invece le spese nei rapporti con il Comune, in ragione della finalità meramente istruttoria del suo intervento.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    La disposizione costituisce la base normativa dell'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici oggetto di contestazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR l'ha respinta per mancanza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un'annotazione ANAC può essere respinta quando, a un esame sommario, le contestazioni dell'operatore economico sulla risoluzione contrattuale risultino smentite dall'andamento dell'appalto e non emergano elementi sintomatici di un manifesto abuso del potere di risoluzione da parte della stazione appaltante.
  • Le richieste documentali della stazione appaltante dirette a verificare la continuità e l'identità della controparte contrattuale non sono pretestuose quando siano giustificate da vicende societarie o negoziali idonee a modificare la soggettività operativa nell'esecuzione del contratto.
  • Ai fini della tutela cautelare contro un'annotazione nel casellario informatico, il ricorrente deve dimostrare almeno in termini prima facie la plausibilità delle censure di difetto di istruttoria e motivazione; in mancanza di fumus boni iuris, la domanda cautelare deve essere respinta senza necessità di riconoscere una prevalente esigenza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANACTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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