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Ordinanza

Ordinanza del 30/07/2015 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento afferma che, in materia tributaria, la sospensione prevista dall’art. 373 c.p.c. richiede una rigorosa e concreta prova sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Tali requisiti non sono presunti né assoluti e devono essere valutati anche in relazione alle condizioni economiche del contribuente, tenendo conto dell’esigenza di garantire il regolare pagamento delle imposte. Nel caso esaminato, i presupposti cautelari sono ritenuti insussistenti.

Sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 373 c.p.c.: insussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora

Sospensione cautelare in materia tributaria ai sensi dell’art. 373 c.p.c.

Il documento riguarda la richiesta di sospensione prevista dall’art. 373 del codice di procedura civile in ambito tributario e chiarisce i criteri necessari per il suo accoglimento. La sospensione non può essere concessa in via automatica, ma presuppone la verifica rigorosa dei requisiti cautelari e la loro adeguata dimostrazione.

Presupposti cautelari richiesti

I presupposti da valutare sono il fumus boni iuris, ossia la plausibile fondatezza delle ragioni dedotte dal contribuente, e il periculum in mora, costituito dal rischio di un pregiudizio derivante dall’esecuzione della decisione durante il tempo necessario per la definizione della controversia.

Il documento evidenzia che entrambi i requisiti devono essere adeguatamente provati. Non è quindi sufficiente una generica contestazione dell’obbligazione tributaria o la mera allegazione di conseguenze sfavorevoli derivanti dall’esecuzione.

Specificità della materia tributaria

La valutazione dei presupposti cautelari deve tenere conto della specialità della materia tributaria e dell’esigenza di assicurare il regolare pagamento delle imposte. Tale esigenza impone particolare rigore nell’esame delle richieste di sospensione, poiché l’adozione della misura incide sull’attuazione della pretesa fiscale.

Valutazione concreta e condizioni economiche del contribuente

Il fumus boni iuris e il periculum in mora non hanno valore assoluto e non possono essere apprezzati in modo astratto. Devono essere verificati in concreto, con riferimento alle circostanze del caso e, in particolare, alle condizioni economiche del contribuente.

La situazione patrimoniale ed economica dell’interessato assume quindi rilievo per stabilire se l’esecuzione possa determinare un pregiudizio effettivo e difficilmente reversibile, nonché per bilanciare tale rischio con l’interesse pubblico alla riscossione delle imposte.

Esito della valutazione

Nel caso richiamato dal documento, non risultano sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La sospensione cautelare ai sensi dell’art. 373 c.p.c. non può pertanto essere accordata, in assenza di una prova adeguata della fondatezza della pretesa cautelare e del concreto rischio di danno connesso all’esecuzione.

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