Ordinanza del 23/07/2015 n. 183 - Corte Costituzionale
Legge finanziaria regione Campania 2013 - Revoca atti deliberazione della Giunta regionale istitutiva del Parco progetti regionale nel settore del turismo e suo finanziamento - Ricorso del comune di Romagnano al Monte - Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - Inammissibilità per irrilevanza della questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione sollevata dal TAR Campania sull’art. 1, comma 72, della legge regionale Campania n. 5/2013. La disposizione vietava il finanziamento mediante finanza di progetto per gli interventi del Parco progetti regionale e prevedeva la decadenza degli atti adottati in violazione. Secondo la Corte, tuttavia, la deliberazione regionale impugnata dal Comune di Romagnano al Monte aveva revocato l’intera procedura per ragioni di interesse pubblico e non costituiva applicazione della norma censurata; inoltre, non riguardava direttamente l’esclusione del progetto comunale.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sull’esclusione del project financing dal Parco progetti regionale della Campania
Inammissibilità della questione sulla legge finanziaria regionale Campania 2013
La Corte costituzionale, con ordinanza del 7 luglio 2015, depositata il 23 luglio 2015, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5. La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel giudizio promosso dal Comune di Romagnano al Monte contro la Regione Campania, in relazione alla revoca degli atti istitutivi e finanziari del Parco progetti regionale nel settore del turismo.
Disposizione censurata e parametri costituzionali
L’art. 1, comma 72, della legge regionale n. 5/2013 stabiliva che i progetti del Parco progetti regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 1041, non potessero prevedere in alcun modo il finanziamento mediante finanza di progetto. La disposizione prevedeva inoltre che gli atti eventualmente adottati in violazione dell’avviso e del divieto legislativo dovessero considerarsi decaduti.
Il TAR Campania aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri. Secondo il giudice rimettente, la norma avrebbe avuto efficacia retroattiva e sarebbe stata diretta a incidere sulle statuizioni giurisdizionali che avevano riconosciuto la compatibilità del project financing con gli obiettivi del progetto regionale.
Origine della controversia amministrativa
La controversia tra il Comune di Romagnano al Monte e la Regione Campania riguardava la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 145, con la quale erano stati revocati:
- la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2006, n. 1832, istitutiva del Parco progetti regionale nel settore del turismo;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2008, n. 1267, con cui erano state destinate al finanziamento degli interventi del Parco progetti per il turismo risorse pari a 50.000.000 euro.
Il Parco progetti era stato istituito sulla base della deliberazione n. 1832/2006 e del decreto dirigenziale 23 novembre 2006, n. 586. Il relativo bando richiedeva che gli interventi avessero un livello di progettazione esecutiva oppure fossero accompagnati da un provvedimento formale attestante la volontà dell’amministrazione di attivare le procedure dell’appalto integrato ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
Progetto del Comune e precedente contenzioso
Il Comune di Romagnano al Monte aveva presentato una proposta per la realizzazione di un polo turistico ricettivo, prevedendo il ricorso alla finanza di progetto. Secondo il TAR, tale modalità avrebbe consentito di ottenere i dieci punti di valutazione previsti dal bando per la capacità del progetto di attivare meccanismi di attrazione di capitale privato.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei progetti, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2007, n. 2095, aveva previsto che gli interventi dotati di progettazione preliminare, utilmente collocati nella graduatoria, potessero accedere al finanziamento previa approvazione del progetto definitivo o esecutivo entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Con decreto dirigenziale 31 dicembre 2007, n. 770, erano stati esclusi alcuni progetti comunali, tra cui quello di Romagnano al Monte, anche per l’applicazione della procedura di cui all’art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006, ritenuta non prevista dall’avviso.
Il Comune aveva impugnato il bando, la deliberazione n. 2095/2007 e il decreto n. 770/2007 mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso era stato accolto con decreto presidenziale 28 novembre 2008, sulla base del parere conforme del Consiglio di Stato, sezione prima, 30 luglio 2008, n. 2372. Il Consiglio di Stato aveva rilevato che, nel corso della gara, erano state modificate le condizioni della lex specialis, comprese le condizioni di ammissibilità, i criteri di partecipazione e quelli di affidamento dei lavori. Secondo il parere, la modifica avrebbe dovuto comportare la riapertura dei termini di partecipazione per tutti i soggetti non collocati in graduatoria, anche se l’innovazione derivava dalla modifica dell’art. 53 del decreto legislativo n. 163/2006.
I ricorsi proposti da tre comuni contro il decreto presidenziale erano stati respinti dal TAR Campania con le sentenze 19 gennaio 2010, n. 202, 25 maggio 2010, n. 8692, e 20 luglio 2011, n. 3922. Tali decisioni non erano state appellate ed erano quindi passate in giudicato. Il successivo giudizio di ottemperanza promosso dal Comune di Romagnano al Monte era stato accolto dal TAR Campania con sentenza 1° giugno 2012, n. 2618, anch’essa non appellata.
Argomentazioni del TAR sulla rilevanza
Il TAR aveva ritenuto che l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 72, della legge regionale n. 5/2013 costituisse la prima condizione ostativa e decisiva all’inclusione del progetto comunale. Aveva inoltre sostenuto che la deliberazione regionale di autotutela si fondasse innanzitutto sulla disposizione censurata e che, pertanto, la decisione del giudizio principale non potesse prescindere dall’applicazione della norma.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR aveva ravvisato un possibile contrasto della norma con i principi costituzionali applicabili alle leggi-provvedimento, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con i principi di riserva della giurisdizione e separazione dei poteri. La disposizione, vietando retroattivamente il project financing senza esplicitare le ragioni della scelta, avrebbe potuto essere finalizzata a superare gli effetti delle precedenti decisioni giurisdizionali.
Valutazione della Corte sulla rilevanza
La Corte costituzionale ha ritenuto insufficiente il presupposto della rilevanza della questione. La deliberazione regionale n. 145/2013, impugnata nel giudizio principale, non menzionava la norma censurata e non risultava adottata in sua applicazione.
La revoca era invece fondata su considerazioni di interesse pubblico generale dirette alla rimozione dell’intera procedura, a partire dagli atti relativi all’istituzione del Parco progetti regionale nel settore del turismo e al suo finanziamento. Tali motivazioni non riguardavano il divieto di ricorrere al project financing previsto dall’art. 1, comma 72, della legge regionale n. 5/2013.
La Corte ha inoltre rilevato che la deliberazione impugnata non aveva per oggetto l’esclusione del progetto del Comune di Romagnano al Monte dal Parco progetti, ma la revoca degli atti fondamentali della procedura. Di conseguenza, l’affermazione del TAR secondo cui la norma censurata avrebbe rappresentato la condizione ostativa all’inclusione del progetto non era congruente con l’oggetto effettivo del giudizio amministrativo.
Decisione
Poiché il TAR non aveva spiegato in modo sufficiente per quali ragioni, ai fini della decisione del giudizio principale, fosse necessario applicare la disposizione regionale censurata, la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per irrilevanza.
La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell’art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La pronuncia non contiene quindi una valutazione di merito sulla conformità dell’art. 1, comma 72, della legge regionale n. 5/2013 agli artt. 3 e 97 della Costituzione o ai principi di riserva della giurisdizione e separazione dei poteri, ma si limita a rilevare l’assenza del necessario nesso di applicabilità tra la norma censurata e l’atto amministrativo oggetto del giudizio a quo.
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