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Ordinanza

Ordinanza del 07/08/2015 n. 321 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dalla società contribuente contro una nuova intimazione di pagamento, ritenendo che l’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 sia applicabile soltanto a sentenze esecutive contenenti specifiche prescrizioni, soprattutto in materia di rimborso. La precedente sentenza si era limitata ad annullare il recupero fiscale senza disporre rimborsi o ulteriori adempimenti. La contribuente avrebbe dovuto impugnare direttamente l’intimazione di pagamento. Spese integralmente compensate.

Inammissibilità del ricorso per ottemperanza a una sentenza tributaria di mero annullamento

Inammissibilità dell’ottemperanza per sentenza tributaria di mero annullamento

La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila ha esaminato il ricorso per ottemperanza presentato dalla società contribuente ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, ritenendolo inammissibile. La decisione riguarda i limiti di utilizzo del giudizio di ottemperanza quando la precedente pronuncia tributaria si sia limitata ad annullare un atto impositivo, senza imporre all’Amministrazione specifici obblighi esecutivi.

Origine della controversia fiscale

A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2006, relativa al periodo d’imposta 2005, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio dell’Aquila aveva proceduto all’iscrizione a ruolo di somme ritenute dovute dalla società Abruzzo S.p.A. L’agente della riscossione Equitalia Gerit S.p.A. aveva quindi emesso una cartella di pagamento per il recupero a tassazione di:

  • € 717.101,99, relativi a crediti d’imposta ex art. 63 della legge n. 289 del 2002 non indicati dalla contribuente nel quadro RU della dichiarazione;
  • € 33.345,24 per compensi di riscossione.

La società aveva impugnato la cartella chiedendone la dichiarazione di illegittimità. Il ricorso era stato inizialmente respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila.

Precedente sentenza favorevole alla contribuente

La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, con sentenza n. 52/IV/2011, depositata il 27 settembre 2011 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva accolto l’appello della società.

La pronuncia aveva richiamato una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al credito d’imposta anche per il periodo oggetto della controversia. Da tale riconoscimento la Commissione aveva tratto la conclusione che nulla potesse essere richiesto alla società dall’Amministrazione finanziaria a tale titolo.

Tuttavia, secondo la Commissione adita nel successivo giudizio, la sentenza n. 52/IV/2011 non aveva disposto alcun rimborso né impartito specifici ordini all’Ufficio. Essa si era limitata ad accertare l’illegittimità del recupero a tassazione, in coerenza con la natura di annullamento dell’azione originariamente proposta dalla contribuente.

Nuova intimazione di pagamento e ricorso per ottemperanza

Nonostante la precedente sentenza favorevole, Equitalia Centro S.p.A. aveva notificato alla società un’intimazione di pagamento per € 42.587,69, somma ricompresa nell’importo di € 717.101,99 oggetto della sentenza n. 52/IV/2011.

Con ricorso depositato il 25 febbraio 2015, la società aveva chiesto alla Commissione Tributaria Regionale:

  • l’ottemperanza al giudicato ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992;
  • la nomina di un commissario ad acta;
  • la condanna dell’Ufficio al risarcimento dei danni da lite temeraria;
  • la pubblicazione della sentenza su un quotidiano locale.

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio dell’Aquila si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo sia l’inammissibilità sia l’infondatezza della domanda.

Presupposti del giudizio di ottemperanza

La Commissione ha richiamato il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, tra le altre con le sentenze n. 28286 del 2013 e n. 1947 del 2008, secondo cui l’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato sistematicamente insieme al precedente art. 69.

Il giudizio di ottemperanza è ammissibile esclusivamente quando ricorrano i seguenti presupposti:

  • esistenza di una pronuncia esecutiva del giudice tributario;
  • decisione definitiva nel merito della controversia tra contribuente e Amministrazione finanziaria;
  • presenza nella sentenza di specifiche prescrizioni che l’Ufficio debba eseguire.

La disciplina è riferita, in particolare, alle sentenze che abbiano accolto definitivamente una domanda di rimborso di un tributo pagato mediante versamento o ritenuta diretta, imponendo all’Amministrazione il pagamento delle somme dovute.

Distinzione tra rimborso e annullamento dell’atto impositivo

La Commissione ha distinto due diverse situazioni processuali.

Nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto una pronuncia di condanna dell’Amministrazione al rimborso, il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione concreta dell’obbligo già stabilito nella sentenza.

Diversamente, quando il contribuente abbia impugnato un atto impositivo e il giudice si sia limitato ad accertarne l’illegittimità, senza pronunciare condanne o imporre ulteriori obblighi, non sussistono i presupposti per l’ottemperanza. In tale ipotesi, il contribuente deve adottare strumenti processuali diversi:

  • chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate in corso di causa, secondo la disciplina dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992;
  • diffidare l’Amministrazione dal dare esecuzione alla pretesa già dichiarata illegittima;
  • impugnare un eventuale nuovo atto con il quale l’Amministrazione riproponga la medesima pretesa fiscale.

Applicazione dei principi al caso concreto

Nel caso esaminato, il giudizio originario promosso dalla società non aveva avuto ad oggetto una domanda di rimborso né una richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme.

L’azione era diretta esclusivamente a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del recupero a tassazione. Anche la sentenza n. 52/IV/2011, pur avendo accolto l’appello della società nel dispositivo, non conteneva prescrizioni esecutive specifiche. La motivazione si era limitata ad affermare che nulla potesse essere richiesto alla contribuente a titolo del credito d’imposta controverso.

Pertanto, la sentenza non costituiva una pronuncia esecutiva suscettibile di ottemperanza, poiché non imponeva all’Ufficio un’attività materiale o giuridica determinata, quale il pagamento di un rimborso o l’adozione di uno specifico provvedimento.

Rimedio processuale corretto

Secondo la Commissione, a fronte dell’intimazione di pagamento notificata dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 52/IV/2011, la società non avrebbe dovuto proporre un giudizio di ottemperanza.

Avrebbe invece dovuto impugnare direttamente l’intimazione di pagamento dinanzi al giudice tributario, chiedendo di accertare:

  • l’inesistenza dell’obbligazione tributaria, in ragione degli effetti della precedente sentenza passata in giudicato;
  • l’illegittimità della nuova intimazione emessa dall’Amministrazione o dall’agente della riscossione.

Il nuovo atto avrebbe dunque dovuto essere contestato mediante un ordinario giudizio tributario, volto a far dichiarare l’illegittimità della rinnovata pretesa fiscale, e non mediante il procedimento di ottemperanza.

Decisione e spese

La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza proposta dalla società Abruzzo S.p.A., per mancanza del presupposto costituito da una sentenza esecutiva contenente specifiche prescrizioni da adempiere.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Sono state quindi rigettate, in quanto incompatibili con l’inammissibilità del ricorso, le ulteriori richieste della contribuente relative alla nomina del commissario ad acta, al risarcimento dei danni da lite temeraria e alla pubblicazione della decisione.

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