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Ordinanza

Ordinanza del 21/07/2015 n. 15201 - Corte di Cassazione

Giurisdizione tributaria - Provvedimenti di classamento ed attribuzione della rendita - Impugnazione da parte del comune - Giudice munito di giurisdizione individuato anche sulla base di elementi soggettivi - Asserita giurisdizione del giudice amministrativo - Non Configurabile - Contrasto col diritto di azione e con alcuni dei valori fondanti del giusto processo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice tributario anche quando l’atto di classamento o la rendita catastale siano impugnati dal Comune. L’inciso dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, relativo alle controversie “promosse dai singoli possessori”, ha funzione descrittiva e non limita la giurisdizione in base al soggetto che promuove l’azione, poiché una diversa interpretazione comprimerebbe il diritto di azione e potrebbe determinare giudicati contrastanti tra giudici tributari e amministrativi.

Giurisdizione tributaria sull’impugnazione comunale del classamento e della rendita catastale

Giurisdizione tributaria sull’impugnazione comunale del classamento e della rendita catastale

La pronuncia delle Sezioni Unite stabilisce che le controversie riguardanti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale appartengono alla giurisdizione tributaria anche quando siano promosse dal Comune, e non dal solo contribuente o possessore. L’interpretazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 deve essere costituzionalmente orientata e non può attribuire rilievo determinante alla qualità soggettiva dell’autore dell’impugnazione.

Vicenda processuale

Il Comune di Terragno ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Trento la nuova rendita catastale attribuita ai beni appartenenti a un impianto idroelettrico situato nel proprio territorio comunale. L’impugnazione è stata proposta nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, del Servizio Catasto provinciale e delle società proprietarie o concessionarie degli impianti.

La nuova rendita era stata adottata dal Servizio Catasto dopo che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, adito dal Comune di Trambileno, aveva annullato la rendita precedentemente attribuita. Nel corso del giudizio tributario, la Provincia Autonoma di Trento ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., sostenendo la competenza del giudice amministrativo. Il Comune e le società intimate non hanno svolto attività difensiva, mentre il Procuratore Generale ha concluso per la giurisdizione amministrativa.

Riferimento normativo e criterio oggettivo di giurisdizione

L’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti, tra l’altro:

  • la consistenza delle singole unità immobiliari urbane;
  • il classamento delle unità immobiliari urbane;
  • l’attribuzione della rendita catastale.

Secondo le Sezioni Unite, il legislatore ha individuato la giurisdizione tributaria sulla base dell’oggetto della controversia, attraverso un criterio oggettivo, univoco e direttamente collegato alla materia trattata. L’inciso “promosse dai singoli possessori” non concorre invece a delimitare la giurisdizione anche in relazione al soggetto che propone l’azione.

Interpretazione dell’inciso “promosse dai singoli possessori”

L’espressione contenuta nell’art. 2, comma 2, non ha una funzione escludente. Essa descrive l’ipotesi tipica del ricorso proposto dal contribuente-possessore, ma non esclude che altri soggetti titolari di un interesse qualificato possano adire il giudice tributario.

La Corte fonda tale conclusione su tre ordini di considerazioni:

  • Considerazioni logiche e costituzionali: se soltanto i possessori potessero proporre l’azione davanti al giudice tributario, gli altri soggetti interessati resterebbero privi di tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 24, comma 1, Cost. Se invece potessero agire davanti al giudice amministrativo, la medesima questione potrebbe essere decisa da giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, con il rischio di decisioni incompatibili.
  • Tecnica legislativa: normalmente la giurisdizione viene individuata mediante criteri oggettivi. Gli elementi soggettivi operano solo in particolari giudizi di responsabilità e riguardano, in genere, le caratteristiche del soggetto che subisce l’azione, non quelle del soggetto che la promuove.
  • Interpretazione letterale e sistematica: non emerge dal complesso dell’art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, né da altre disposizioni, una scelta legislativa espressa, chiara e univoca volta a riservare la giurisdizione tributaria sulle rendite catastali alle sole controversie promosse dal contribuente.

Interesse del Comune e tutela delle entrate comunali

Il Comune può essere titolare di un interesse proprio all’impugnazione del classamento o della rendita catastale di un immobile situato nel proprio territorio. La rendita catastale può infatti incidere sulla determinazione delle entrate tributarie comunali e l’eventuale riduzione della base imponibile può pregiudicare gli interessi dell’ente locale.

La Corte riconosce quindi che il Comune non agisce necessariamente quale mero soggetto estraneo al rapporto tributario, ma può avere un interesse concreto alla corretta determinazione della rendita. Tale interesse deve poter essere fatto valere davanti al giudice competente per materia, individuato nel giudice tributario.

Esclusione della giurisdizione amministrativa concorrente

La Corte esclude che il Comune debba rivolgersi al giudice amministrativo mentre il contribuente può impugnare la medesima rendita davanti al giudice tributario. Una simile soluzione determinerebbe una frammentazione della tutela e consentirebbe che sulla congruità della stessa rendita catastale si pronuncino giudici appartenenti a giurisdizioni diverse.

In tale scenario, la rendita potrebbe essere ritenuta congrua dal giudice amministrativo adito dal Comune e incongrua dal giudice tributario adito dal contribuente, oppure potrebbe verificarsi il contrario. Il sistema non prevede un rimedio adeguato per risolvere un contrasto tra giudicati formatisi in giurisdizioni differenti.

In particolare:

  • l’efficacia preclusiva del giudicato non potrebbe essere utilmente invocata, anche per la parziale non coincidenza soggettiva delle parti;
  • la revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c. e dall’art. 106 c.p.a. presuppone decisioni contrastanti provenienti da giudici appartenenti alla medesima giurisdizione;
  • il ricorso alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione riguarda il conflitto tra giudici sulla spettanza della giurisdizione, non il contrasto tra giudicati già formatisi in diverse giurisdizioni.

Evoluzione della giurisprudenza richiamata

La pronuncia prende atto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia. In precedenza erano state espresse posizioni secondo cui:

  • la giurisdizione tributaria non ricorre quando non siano in discussione l’obbligazione tributaria o il potere impositivo, secondo Cass. n. 7526 del 2013;
  • il Comune, per i fabbricati iscritti in catasto, dovrebbe applicare l’imposta comunale sugli immobili secondo i criteri del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, senza autonoma legittimazione a impugnare la rendita, secondo Cass. n. 17054 del 2010;
  • nel giudizio sul classamento sarebbe legittimata a contraddire soltanto l’Agenzia del territorio e non il Comune, secondo Cass. n. 19872 del 2012;
  • l’impugnazione del Comune contro il classamento e la rendita catastale, ove fondata su vizi tipici dell’atto amministrativo, rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa, secondo Cass., Sezioni Unite, n. 675 del 2010.

La Corte evidenzia tuttavia un successivo orientamento volto a riconoscere l’interesse e la legittimazione del Comune, nonché l’esigenza di trattare unitariamente la questione catastale rispetto a tutti i soggetti interessati. Sono richiamate, tra le altre:

  • Cass., Sezioni Unite, n. 675 del 2010, che riconosce l’interesse del Comune in materia di classamento e rendita, pur attribuendo allora la controversia al giudice amministrativo;
  • Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 2009 e Cass. n. 8845 del 2010, favorevoli alla legittimazione del Comune a impugnare la rendita;
  • Cass. n. 15489 del 2010, che riconosce il litisconsorzio necessario tra i comproprietari nell’impugnazione del classamento, in quanto l’accertamento catastale vincola l’esercizio del potere impositivo comunale;
  • Cass. n. 333 del 2014, che ammette l’intervento adesivo dipendente del Comune nel processo tributario relativo ad accertamenti catastali;
  • Cass. n. 9567 del 2013 e Cass. n. 255 del 2012, che ammettono, in un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, l’intervento adesivo dipendente di terzi non destinatari dell’atto impositivo;
  • Cass. n. 20803 del 2013, che riconosce la legittima partecipazione di una Regione a una controversia in materia di IRAP, anche se la gestione del rapporto tributario è attribuita esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.

Principi costituzionali e giusto processo

L’interpretazione accolta è fondata sull’art. 24, comma 1, Cost., che garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e sui valori del giusto processo.

La Corte richiama anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015, secondo cui il giudice, nell’interpretare le norme processuali e attributive della giurisdizione, deve verificare che l’interpretazione scelta sia necessaria e idonea ad assicurare le garanzie fondamentali della tutela giurisdizionale. Deve essere evitata un’interpretazione formalistica che comporti uno spreco di tempi e risorse o una riduzione dell’effettività della tutela.

Nel caso esaminato, tali valori comprendono:

  • il diritto di azione;
  • l’effettività della tutela giurisdizionale;
  • la stabilità delle decisioni;
  • la certezza delle situazioni giuridiche;
  • la funzionalità e l’economia del processo;
  • la prevenzione di decisioni contrastanti sulla medesima rendita catastale.

Decisione finale

Le Sezioni Unite dichiarano che la giurisdizione sulle controversie relative alla consistenza, al classamento delle unità immobiliari urbane e all’attribuzione della rendita catastale spetta al giudice tributario anche quando l’impugnazione sia proposta dal Comune e non, o non soltanto, dal contribuente.

Non viene adottata alcuna decisione sulle spese del giudizio, poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La decisione è stata assunta a Roma il 10 marzo 2015 e depositata in cancelleria il 21 luglio 2015.

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