Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 07/08/2015 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO - Esecuzione della sentenza impugnata in Cassazione - Sospensione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale accoglie l’istanza di Roberto Mari e sospende l’efficacia esecutiva della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila n. 647/14, ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. La sospensione è motivata dalla rilevante pretesa impositiva, pari a circa 50.000 euro, dalla precedente sospensione della pronuncia posta a fondamento della cartella e dal riconoscimento della fondatezza dell’istanza da parte dell’amministrazione finanziaria.

Sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza tributaria impugnata

Sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza tributaria impugnata

Il documento riguarda l’istanza proposta da Roberto Mari per ottenere, in pendenza di impugnazione, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 647/14, pronunciata il 27 ottobre 2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila. La Commissione Tributaria Regionale accoglie l’istanza ritenendo integrati i presupposti cautelari richiesti.

Presupposti della sospensione cautelare

L’esecuzione della sentenza impugnata può essere sospesa dal giudice competente su istanza di parte quando ricorrano il fumus boni iuris e il periculum in mora, ossia, rispettivamente, una ragionevole fondatezza dell’impugnazione e il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione.

Nel processo tributario tali requisiti devono essere sottoposti a una valutazione rigorosa, in considerazione della specialità della materia tributaria e dell’esigenza di garantire il regolare pagamento delle imposte. La decisione richiama, in particolare, Cassazione n. 2845 del 2010 e Cassazione n. 2845 del 2012.

Disciplina applicabile nel processo tributario

La Commissione osserva che, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in particolare delle sentenze n. 217 del 2010 e n. 109 del 2012, è stata adottata un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 337 e 373 c.p.c.

Secondo tale interpretazione, al ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali si applica l’art. 373, primo comma, secondo periodo, c.p.c. Tale disposizione consente al giudice a quo di sospendere, su istanza di parte, l’esecuzione della sentenza impugnata quando da essa possa derivare un grave e irreparabile danno.

La stessa impostazione viene estesa anche alla sospensione delle sentenze tributarie di primo grado. Pertanto, nel processo tributario non trova applicazione la regola generale dell’art. 337 c.p.c., secondo cui l’impugnazione non produce automaticamente la sospensione dell’esecuzione della sentenza. Sono invece applicabili le ipotesi di sospensione cautelare previste dagli artt. 283, 373 e 407 c.p.c., richiamate e fatte salve dall’art. 337 c.p.c.

Valutazione del fumus boni iuris

La Commissione ritiene sussistente il fumus boni iuris. La cartella esattoriale oggetto di impugnazione risulta infatti emessa in esecuzione di una precedente pronuncia della stessa Commissione Regionale, la cui efficacia esecutiva era già stata sospesa con ordinanza del 13 novembre 2014.

Tale circostanza costituisce, secondo il giudice, un elemento sufficiente a ravvisare la plausibile fondatezza della richiesta cautelare.

Valutazione del periculum in mora

È riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l’esecuzione della sentenza potrebbe arrecare al contribuente un danno grave e irreparabile. Il rischio viene individuato principalmente nell’entità della pretesa impositiva, quantificata in circa 50.000 euro.

La Commissione considera inoltre necessario comparare il pregiudizio subito dal contribuente con il vantaggio derivante dall’immediata esecuzione per l’amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, il danno per il contribuente sarebbe notevolmente superiore al beneficio per l’amministrazione, le cui ragioni non verrebbero comunque compromesse dalla sospensione.

Rileva infine che l’amministrazione finanziaria, con nota del 2 aprile 2015, aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta del contribuente di sospendere l’attività di riscossione.

Decisione

La Commissione Tributaria Regionale dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 647/14, pronunciata il 27 ottobre 2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila.

La sospensione è quindi fondata sulla contemporanea sussistenza dell’istanza di parte, del fumus boni iuris e del periculum in mora, nonché sulla prevalenza del rischio di danno per il contribuente rispetto all’interesse dell’amministrazione all’immediata riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.