Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14271/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società cessionaria di un credito ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'azienda sociosanitaria territoriale al pagamento di una somma in favore della società originaria creditrice/avente causa, ritenendo liberatorio il pagamento eseguito dalla debitrice a un terzo prima della notifica della cessione. Con l'unico motivo di ricorso la banca ha denunciato la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi e documenti acquisiti, e avrebbe erroneamente valorizzato la quietanza di pagamento in assenza di documentazione completa, come mandati di pagamento e bonifici, per dimostrare l'effettivo pagamento al terzo prima della notifica della cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione della censura come attacco alla valutazione del materiale probatorio e non come denuncia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto storico decisivo. In particolare, ha ribadito che la valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; che la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo in caso di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; e che l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere della prova viene ripartito in modo errato, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle ammende e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesta la valutazione delle prove ritualmente offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un diverso valore legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a una regola legale di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo ripartisce tra le parti in modo scorretto, non se si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito; l'omesso esame ex n. 5 riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento camerale definito sulla base della proposta del consigliere delegato allo spoglio.

  • art. 96 c.p.c.

    Sono state pronunciate le relative condanne, oltre alle spese di lite, in conseguenza della soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente formulata come violazione di legge o omesso esame di fatto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri istruttori consentiti; non basta contestare il peso attribuito a documenti o dichiarazioni.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice disconosce il regime legale di valutazione della prova, attribuendo a un elemento probatorio un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è sufficiente lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si verifica solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata secondo la struttura dei fatti costitutivi ed eccezioni; la diversa valutazione delle risultanze probatorie non integra questo vizio.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è censurabile, con questo mezzo, il semplice dissenso sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.