Circolare numero 138 del 13-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi per uniformare l’applicazione della legge n. 29/1979. Conferma l’obbligo di trasferire integralmente tutte le contribuzioni AGO nelle ricongiunzioni ex art. 2, distingue il ritiro della domanda dalla rinuncia alla ricongiunzione onerosa, esclude l’applicazione di prolungamenti/maggiorazioni marittimi nei trasferimenti verso altre gestioni e chiarisce i requisiti per la ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo. Inoltre, precisa che il contributo aggiuntivo aziendale ART/COMM va trasferito solo in specifiche fattispecie.
Precisazioni sull’applicazione della legge n. 29/1979 in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi
Precisazioni sull’applicazione della legge n. 29/1979
La circolare interviene per uniformare i criteri applicativi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito di quesiti ricorrenti posti dalle SAP. I chiarimenti riguardano, in particolare, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, i limiti alla rinuncia della domanda, il trattamento dei periodi marittimi, il requisito contributivo per i periodi da lavoro autonomo e l’inclusione del contributo aggiuntivo aziendale nelle gestioni ART/COMM.
Trasferimento integrale dei periodi assicurativi ex art. 2
In relazione all’art. 2 della legge n. 29/1979, viene ribadito che non è consentito trasferire alle gestioni accentranti soltanto alcuni periodi di contribuzione. La legge è infatti finalizzata al conseguimento di un’unica pensione e, pertanto, l’Istituto deve comunicare e trasferire l’intera posizione assicurativa IVS degli interessati.
La circolare richiama precedenti disposizioni che già escludevano la possibilità di selezionare solo parte della contribuzione:
- circolare INPS n. 505 RCV - n. 13121 O. n. 181 B/200 del 22 novembre 1979, n. 3;
- circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 77/79 del 20 ottobre 1979;
- circolari del Ministero del Tesoro n. 598 del 12 agosto 1980 e n. 21 del 28 marzo 1981.
Le gestioni accentranti, una volta ricevuti i dati, provvedono autonomamente alla valutazione dei periodi secondo il proprio ordinamento pensionistico e all’utilizzo delle somme trasferite, comprese eventuali detrazioni, eccedenze o rimborsi.
Rinuncia alla ricongiunzione onerosa e ritiro della domanda
La circolare chiarisce la differenza tra rinuncia alla ricongiunzione onerosa e ritiro della domanda. L’art. 5 della legge n. 29/1979, come interpretato dalla circolare ministeriale n. 77/79, prevede che la rinuncia si perfezioni quando l’interessato, ricevuta la comunicazione dell’onere, non versi entro 60 giorni quanto dovuto, in tutto o almeno per l’importo corrispondente alle prime tre rate.
Diversamente, se il richiedente comunica il proprio ripensamento prima della comunicazione dell’onere da parte degli uffici, tale atto non integra una rinuncia, ma un semplice ritiro della domanda. In questo caso:
- non si perfeziona la fattispecie della rinuncia alla ricongiunzione onerosa;
- una successiva domanda deve essere trattata come prima domanda;
- non opera quindi il limite previsto dall’art. 4 per le seconde domande.
Periodi marittimi e legge n. 413/1984
Con riferimento agli artt. 24, 25 e 26 della legge 26 luglio 1984, n. 413, sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, la circolare precisa che i prolungamenti e le maggiorazioni dei periodi di assicurazione sono previsti esclusivamente per le prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO.
Di conseguenza, quando i periodi di assicurazione vengono comunicati e trasferiti ad altre gestioni ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979:
- non devono essere applicati prolungamenti o maggiorazioni;
- è comunque opportuno segnalare alle gestioni accentranti che tali periodi, se valutati nell’AGO, darebbero luogo ai benefici previsti dagli artt. 24, 25 e 26.
Ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo e quinquennio contributivo
Per la ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la circolare affronta il requisito del quinquennio contributivo da lavoro dipendente immediatamente antecedente alla domanda.
Viene chiarito che, se tale requisito non sussiste al momento della presentazione della domanda ma si perfeziona quando la pratica viene esaminata, la richiesta deve essere considerata valida dalla data di maturazione del requisito, in applicazione del principio di conservazione dell’atto.
Inoltre, può accadere che, in sede di prima ricongiunzione ex artt. 1 o 2, le contribuzioni da lavoro autonomo vengano escluse per mancanza del quinquennio richiesto. In tal caso, se successivamente il requisito si matura e viene presentata una nuova domanda relativa a tali periodi, questa non deve essere considerata una seconda domanda ai sensi dell’art. 4, quando i periodi da ricongiungere sono anteriori alla prima domanda. La limitazione dell’art. 4, infatti, riguarda solo i periodi contributivi collocati temporalmente dopo la data di efficacia della prima ricongiunzione.
Contribuzione aggiuntiva aziendale nelle gestioni ART/COMM
La circolare dà atto del provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 10 febbraio 1989, secondo cui la contribuzione presente nelle gestioni speciali ART/COMM da trasferire ad altre gestioni pensionistiche per ricongiunzione ex lege n. 29/1979 comprende anche il contributo aggiuntivo aziendale previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 54/1982.
Tuttavia, in attesa di ulteriori istruzioni, il trasferimento di tale contributo aggiuntivo è per ora limitato alla sola ricongiunzione in favore di ex artigiani ed ex commercianti unici soggetti assicurati, ossia titolari o contitolari di impresa nei cui confronti non vi erano coadiuvanti.
Indicazione operativa finale
La circolare si conclude richiamando l’esigenza di immediata applicazione delle precisazioni fornite, trasmesse via terminale nelle more della stampa e della composizione tipografica.
Punti principali
Trasferimento integrale della posizione assicurativa ex art. 2
Le SAP devono continuare a comunicare e trasferire alle gestioni accentranti tutti i periodi di contribuzione dell’AGO, senza selezionare soltanto alcuni periodi. Sono quindi inclusi i contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto. Le gestioni accentranti valuteranno poi i periodi secondo il proprio ordinamento pensionistico e gestiranno le somme trasferite (detrazione dalla riserva matematica o dall’importo a carico dell’interessato, eventuale acquisizione di eccedenze, rimborsi, ecc.).
Ritiro della domanda e rinuncia alla ricongiunzione onerosa
La rinuncia alla facoltà di ricongiunzione onerosa si realizza solo quando l’interessato, ricevuta la comunicazione dell’onere, non versa entro 60 giorni l’importo dovuto, in tutto o almeno per le prime tre rate. Se invece il richiedente revoca la propria decisione prima della comunicazione dell’onere, si tratta di semplice ritiro della domanda e non di rinuncia. In tal caso, una nuova domanda successiva va trattata come prima domanda e non come seconda ai sensi dell’art. 4.
Periodi marittimi e prolungamenti/maggiorazioni ex legge n. 413/1984
I prolungamenti e le maggiorazioni previsti dagli artt. 24, 25 e 26 della legge n. 413/1984 per i lavoratori marittimi valgono solo ai fini delle pensioni a carico dell’AGO. Non devono quindi essere applicati quando i relativi periodi vengono comunicati e trasferiti ad altre gestioni pensionistiche ex art. 2 della legge n. 29/1979. È però opportuno segnalare alle gestioni accentranti che tali periodi darebbero luogo a tali benefici se utilizzati per prestazioni AGO.
Ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo e requisito del quinquennio
Se il requisito del quinquennio contributivo da lavoro dipendente immediatamente antecedente alla domanda non è presente al momento della presentazione ma si perfeziona quando la pratica viene esaminata, la domanda è valida dalla data di maturazione del requisito. Inoltre, se una prima ricongiunzione ha escluso contributi da lavoro autonomo per mancanza del quinquennio, la successiva domanda relativa a tali periodi non costituisce seconda domanda ai sensi dell’art. 4 quando riguarda contributi anteriori alla prima domanda; essa va quindi ammessa alla maturazione del requisito, in coerenza con l’interpretazione restrittiva della norma limitativa.
Contribuzione aggiuntiva aziendale nelle gestioni ART/COMM
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, nelle ricongiunzioni ex lege n. 29/1979, la contribuzione delle gestioni speciali ART/COMM da trasferire ad altre gestioni comprende anche il contributo aggiuntivo aziendale previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 54/1982. Nell’attesa di ulteriori istruzioni, tale trasferimento è però limitato ai casi di ricongiunzione in favore di ex artigiani e commercianti unici soggetti assicurati, cioè titolari o contitolari di impresa senza coadiuvanti.
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