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Circolare

Circolare numero 135 del 11-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà attuazione all’accordo decentrato nazionale del 11 maggio 1990, recepito con deliberazione n. 486 del 25 maggio 1990, sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali da garantire durante gli scioperi. Vengono individuate le prestazioni indispensabili, i criteri per definire i contingenti di personale esonerati dallo sciopero, le regole per la determinazione annuale dei periodi di garanzia e gli adempimenti per gli accordi locali, da concludere entro 15 giorni. Si disciplina inoltre la comunicazione dei nominativi del personale interessato, il coordinamento delle sedi regionali e la garanzia di alcuni servizi anche durante le assemblee del personale.

Recepimento dell'accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

Funzionamento dei servizi pubblici essenziali in occasione degli scioperi

La circolare recepisce l’accordo nazionale sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali, approvato con deliberazione n. 486 del 25 maggio 1990. L’obiettivo è dare attuazione alla disciplina che contempera il diritto di sciopero con la tutela di diritti costituzionalmente garantiti, individuando le prestazioni che devono comunque essere assicurate e le modalità organizzative per renderle effettive.

Quadro normativo di riferimento

L’accordo è richiamato come applicazione dell’art. 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 43/1990, recettivo dell’accordo di comparto del personale degli enti pubblici non economici per il triennio 1988/1990. La disciplina nazionale ha carattere generale e non derogabile per gli aspetti già direttamente regolati, mentre agli accordi locali sono rimessi gli elementi specificamente demandati.

Prestazioni indispensabili da garantire

Le prestazioni considerate indispensabili riguardano il rinnovo dei mandati di pagamento di:

  • stipendi;
  • pensioni;
  • indennità sociali.

La continuità del servizio viene articolata in funzione delle diverse prestazioni economiche. In particolare:

  • per le pensioni, è prevista la regolare emissione dei mandati relativi al rinnovo, aggiornati secondo il calendario previsto per ciascuna categoria;
  • per le altre prestazioni economiche, l’accordo distingue tra indennità di disoccupazione ordinaria, per la quale è richiesto il finanziamento agli organi erogatori alle scadenze programmate, e altre prestazioni quali indennità di TBC, disoccupazione agricola, trattamento in CIG con pagamenti diretti, indennità di malattia e maternità non anticipate dal datore di lavoro, per le quali va rispettata la periodicità di pagamento stabilita;
  • per gli stipendi dei dipendenti, deve essere conservata la cadenza mensile nei giorni convenuti.

Contingenti di personale e organizzazione del servizio

Per assicurare le prestazioni durante gli scioperi devono essere individuati contingenti di personale esonerati dallo sciopero, distinti per qualifiche e professionalità, in relazione alle aree e alle fasi fondamentali del ciclo di lavorazione indicate nell’allegato tecnico. I contingenti devono essere strutturati in modo da coprire le fasi strettamente indispensabili per l’erogazione delle prestazioni e devono comunque prevedere un responsabile dell’andamento dei servizi.

Nella scelta nominativa del personale è richiesto, per quanto possibile, il rispetto del principio di rotazione tra gli addetti.

Contrattazione decentrata a livello locale

L’attuazione dell’accordo nazionale è affidata ad accordi locali da stipulare entro 15 giorni dalla definizione dell’accordo nazionale e comunque prima di qualsiasi altra trattativa decentrata. A livello locale devono essere definiti:

  • la quantificazione numerica dei contingenti;
  • gli aspetti organizzativi rimessi dalla disciplina nazionale;
  • i servizi da garantire durante le assemblee del personale.

Gli accordi decentrati hanno validità per il periodo di vigenza del regolamento di cui al D.P.R. n. 43/1990.

Determinazione annuale dei periodi di garanzia

I periodi durante i quali devono essere assicurate le prestazioni dei servizi essenziali sono determinati annualmente dal Direttore generale e dai dirigenti delle sedi, rispettivamente per la sede centrale e per le strutture periferiche. Tali periodi devono essere comunicati alle organizzazioni sindacali ai fini della verifica prevista all’inizio di ogni anno; in prima applicazione, la comunicazione avviene in occasione degli accordi di cui al punto 5.

Eventuali modifiche devono essere comunicate tempestivamente alle organizzazioni sindacali. L’accordo precisa che tali modifiche non incidono se rese note dopo l’indizione dello sciopero.

Comunicazione dei nominativi prima dello sciopero

In occasione di ciascuno sciopero, quando durata e modalità compromettono la concreta erogazione dei servizi essenziali, l’Amministrazione deve comunicare i nominativi dei dipendenti inclusi nei contingenti alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero. La circolare richiama espressamente la necessità di osservare rigorosamente tale termine.

Servizi da garantire durante le assemblee del personale

L’accordo nazionale demanda alla contrattazione locale l’individuazione dei servizi da garantire durante le assemblee del personale indette ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 509/1979. In ogni caso devono essere ricompresi obbligatoriamente:

  • il servizio di informazione al pubblico;
  • il servizio di ricevimento del pubblico.

Tale previsione è richiamata nel quadro delle iniziative volte a migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini, in coerenza con l’art. 2 del D.P.R. n. 43/1990.

Adempimenti procedurali e trasmissione degli accordi

Per gli aspetti procedurali e per i conseguenti adempimenti vengono richiamate le disposizioni dell’art. 5, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 43/1990, fermo restando il termine di cinque giorni prima dello sciopero per la comunicazione dei nominativi. Il testo dell’accordo locale deve essere trasmesso immediatamente con messaggio alla Direzione centrale per le risorse umane e alla sede regionale competente; successivamente deve essere inviato in originale alla Direzione centrale per le risorse umane.

Nella stipulazione dell’accordo devono essere invitate tutte le organizzazioni sindacali abilitate alla trattativa e devono essere indicate sia le organizzazioni sindacali partecipanti sia quelle firmatarie.

Coordinamento delle sedi regionali

I dirigenti delle sedi regionali sono incaricati di svolgere una funzione di coordinamento, favorendo ogni utile forma di collaborazione tra i dirigenti delle sedi della regione per assicurare indirizzi quanto più possibile omogenei. In caso di necessità, possono richiedere chiarimenti o istruzioni alla Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio relazioni sindacali.

Contenuto operativo dell’allegato tecnico

L’allegato 1 individua, per ciascun servizio, l’area interessata e le fasi fondamentali del ciclo di lavorazione da garantire. Tra i servizi richiamati figurano, in particolare:

  • il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni, con attività di progettazione, calcolo, stampa, controllo qualità e avvio dei mandati agli uffici postali;
  • la gestione delle indennità di disoccupazione ordinaria, con finanziamento agli organi erogatori;
  • le prestazioni di TBC, disoccupazione agricola, CIG, malattia e maternità, con attività di stampa, controllo output, impegno di spesa, preparazione e spedizione assegni;
  • gli stipendi, con lavorazione dei dati del personale, correzione anomalie, controllo output, spedizione mandati e assegni e ristampa di assegni e liste varie.

L’allegato serve a tradurre in termini operativi l’obbligo di garantire i servizi essenziali anche durante gli scioperi, individuando i nodi minimi della lavorazione che devono restare presidiati.

Punti principali

Recepimento dell’accordo nazionale

La deliberazione n. 486 del 25 maggio 1990 recepisce l’accordo sindacale nazionale sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali, stipulato l’11 maggio 1990. L’accordo attua la disciplina prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 395/1988 e dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 43/1990.

Prestazioni indispensabili da garantire

Le prestazioni essenziali riguardano il rinnovo dei mandati di pagamento di stipendi, pensioni e indennità sociali. Per ciascuna voce sono indicate specifiche modalità di continuità: emissione regolare dei mandati per le pensioni, finanziamento degli organi erogatori per alcune indennità, rispetto delle periodicità di pagamento per altre prestazioni economiche, mantenimento della cadenza mensile per gli stipendi.

Contingenti di personale esonerati dallo sciopero

Devono essere individuati contingenti appositi di personale, differenziati per qualifiche e professionalità, in rapporto alle aree e alle fasi fondamentali del ciclo di lavorazione. I contingenti devono garantire le fasi strettamente indispensabili del servizio e comprendere comunque un responsabile dell’andamento dei servizi; nella selezione nominativa va, per quanto possibile, rispettato il principio della rotazione.

Contrattazione decentrata locale e termini

Gli accordi locali devono essere stipulati entro 15 giorni dalla definizione dell’accordo nazionale e comunque prima di ogni altra trattativa decentrata. La quantificazione numerica dei contingenti è demandata alla contrattazione locale. Gli accordi decentrati restano validi per il periodo di vigenza del regolamento di cui al D.P.R. n. 43/1990.

Determinazione annuale dei periodi di garanzia

I periodi in cui deve essere assicurata la prestazione dei servizi essenziali sono determinati annualmente dal Direttore generale e dai dirigenti delle sedi, rispettivamente per sede centrale e strutture periferiche. Tali periodi devono essere comunicati alle organizzazioni sindacali per la verifica all’inizio di ogni anno o, in prima applicazione, in occasione degli accordi di cui al punto 5.

Comunicazione dei nominativi prima dello sciopero

In occasione di ogni sciopero che comprometta l’effettiva erogazione dei servizi essenziali, i nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero.

Servizi durante le assemblee del personale

La contrattazione locale deve individuare i servizi da garantire anche durante le assemblee del personale ex art. 63 del D.P.R. n. 509/1979. In ogni caso devono essere assicurati i servizi di informazione e ricevimento del pubblico, in coerenza con le iniziative volte a migliorare il rapporto amministrazione-cittadini.

Adempimenti delle sedi regionali e trasmissione degli accordi

I dirigenti delle sedi regionali devono svolgere funzione di coordinamento, promuovendo forme di collaborazione tra le sedi della regione per garantire indirizzi omogenei. Il testo dell’accordo locale deve essere trasmesso immediatamente via messaggio alla Direzione centrale per le risorse umane e alla sede regionale, e successivamente inviato in originale alla Direzione centrale. Nell’accordo devono essere indicate le organizzazioni sindacali partecipanti e quelle firmatarie.

Allegato tecnico sulle aree e fasi di lavorazione

L’allegato 1 dettaglia, per ciascun servizio, le aree interessate e le fasi fondamentali del ciclo di lavorazione da assicurare: rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni, gestione delle indennità di disoccupazione e di altri trattamenti economici, elaborazione e stampa degli stipendi, controlli di qualità, avvio dei mandati agli uffici postali, copertura finanziaria, lavorazione dei dati del personale, controllo output e spedizione mandati e assegni. L’elenco serve a definire concretamente i nuclei operativi minimi da presidiare durante lo sciopero.

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