Circolare numero 140 del 14-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che la legge 21 marzo 1990, n. 52, di conversione del D.L. 20 gennaio 1990, n. 3, non introduce innovazioni rispetto al decreto convertito. Fornisce però chiarimenti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia: duplicazione della posizione contributiva per imprese di trasporto integrate nel commercio/terziario, applicazione della riduzione di L. 56.000 per donne e giovani assunti a tempo indeterminato anche in casi specifici, e disciplina delle conseguenze in caso di indebita fruizione del beneficio con richiamo alle sanzioni civili. Annuncia inoltre che per lo sgravio degli oneri sociali nel Mezzogiorno seguiranno istruzioni separate.
Chiarimenti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
Chiarimenti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
La circolare interviene a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 21 marzo 1990, n. 52, di conversione del D.L. 20 gennaio 1990, n. 3. L'istituto precisa che la legge non introduce innovazioni rispetto al decreto convertito e che, pertanto, restano ferme le precedenti istruzioni. Il documento si concentra tuttavia su alcuni chiarimenti applicativi relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e, in chiusura, rinvia a successive istruzioni per gli aspetti sanzionatori connessi agli sgravi nel Mezzogiorno.
Ambito generale e conferma delle istruzioni precedenti
La circolare ribadisce che la legge n. 52/1990 non modifica il quadro già delineato dal D.L. n. 3/1990. Di conseguenza, le precisazioni già fornite dall'Istituto continuano a valere integralmente, salvo gli ulteriori chiarimenti espressamente dedicati all'art. 1 in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia.
Imprese del commercio/terziario che svolgono anche autotrasporto per conto terzi
Per le imprese inquadrate nel settore commercio, oggi terziario, sulla base dell'attività prevalentemente esercitata, ma che svolgono anche in via sussidiaria e funzionale attività di autotrasporto di cose per conto terzi e risultano iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, viene confermata l'impostazione già adottata con la circ. n. 153/1989. Le Sedi devono attribuire una doppia posizione contributiva:
- una posizione per il personale impiegato nell'attività prevalente, con applicazione della fiscalizzazione prevista per le imprese commerciali ai fini previdenziali e assistenziali;
- una posizione distinta per i dipendenti addetti all'autotrasporto, con applicazione della fiscalizzazione spettante alle imprese di autotrasporto secondo il rapporto 1 a 5.
La decorrenza della doppia posizione è fissata al 1 dicembre 1988, data dalla quale opera la nuova disciplina sulla fiscalizzazione per le imprese di autotrasporto. La circolare precisa inoltre che tale indicazione supera quanto previsto nel messaggio n. 01011 del 26 aprile 1982.
Casi in cui non è opportuno distinguere due posizioni contributive
La circolare segnala che, nelle imprese di piccole dimensioni o nelle filiali in cui non sia possibile distinguere il personale adibito alle diverse attività, non è opportuno procedere alla creazione di due posizioni contributive. In tali casi, pur mantenendo l'inquadramento nel settore commercio/terziario, la fiscalizzazione va riconosciuta secondo il regime delle imprese di autotrasporto per il personale interessato e, per l'eventuale restante personale, secondo il regime previsto per le imprese commerciali.
Spedizionieri-vettori e inquadramento nel ramo commercio
Su richiesta di chiarimento proveniente da alcune Sedi, la circolare conferma che resta immutato il criterio già indicato nella circ. n. 30/1988: gli spedizionieri-vettori continuano a essere inquadrati nel ramo commercio quando risulti prevalente l'attività di spedizioniere.
Riduzione di L. 56.000 per nuove assunzioni femminili e giovanili
Il documento approfondisce i commi 3 e 4 dell'art. 1, che prevedono una riduzione di L. 56.000 per:
- le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati a quella data;
- i nuovi assunti di età non superiore a 29 anni, con analoga logica di incremento rispetto alla base occupazionale esistente al 30 novembre 1988.
La circolare osserva che la formulazione utilizzata nella legge n. 52/1990 e nella legge n. 389/1989 parla di semplice "riduzione" e fa riferimento alle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988. Da ciò deduce che la riduzione mensile di L. 56.000, ricorrendone le condizioni, deve essere riconosciuta dal 1 dicembre 1988 anche alle imprese che, successivamente, non siano più destinatarie della fiscalizzazione ai sensi delle leggi n. 389/1989 e n. 52/1990.
Disconoscimento della fiscalizzazione e applicazione delle sanzioni civili
Con riferimento al comma 7, che richiama le disposizioni dell'art. 6, commi da 7 a 13, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, la circolare richiama il principio già espresso nella circ. n. 33/1990: la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione non esclude l'applicazione delle sanzioni civili sugli importi contributivi non denunciati alle scadenze di legge per effetto dell'indebita fiscalizzazione.
Vengono individuate due fattispecie omissive rilevanti:
- il mancato rispetto delle condizioni richieste per beneficiare della fiscalizzazione;
- il conguaglio di somme a titolo di fiscalizzazione in misura superiore a quella effettivamente spettante.
Entrambe le ipotesi sono ricondotte alla lettera c) dell'art. 4 del D.L. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, ai fini dell'applicazione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili. La prima fattispecie corrisponde, in via generale, a un'omessa registrazione o denuncia obbligatoria dell'imponibile contributivo; la seconda deriva dalla prima e rende la denuncia non conforme al vero.
Gestione operativa dei recuperi e regolarizzazione spontanea
Per quanto riguarda l'operatività degli uffici, la circolare indica che, allo stato, le SAP devono limitarsi ad addebitare e recuperare i maggiori importi fiscalizzati relativi ai lavoratori per i quali sono state violate le condizioni di legge, formulando riserva sull'addebito delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili per l'ulteriore periodo interessato.
È inoltre previsto che, se l'azienda provvede spontaneamente, senza intervento della Sede, a denunciare le inadempienze entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e a versare quanto dovuto nei termini fissati dall'Istituto, trova applicazione la disciplina più favorevole richiamata dalla circ. n. 9/1988. Tale regolarizzazione riguarda sia il recupero dei contributi omessi per il mancato rispetto delle condizioni di accesso al beneficio, sia la restituzione dei maggiori importi fiscalizzati indebitamente fruiti.
Ulteriore periodo non ancora scaduto e diffida
La circolare considera anche il caso in cui, al momento dell'accertamento o della denuncia spontanea dell'inadempienza, i periodi ai quali dovrebbe estendersi il disconoscimento non siano ancora scaduti. In tale situazione, la ditta deve essere diffidata dal continuare ad applicare la fiscalizzazione per l'ulteriore periodo previsto dalla norma e deve ricevere istruzioni sulla documentazione da predisporre ed esibire per dimostrare l'avvenuto adempimento richiesto. Le SAP devono quindi organizzarsi per seguire con tempestività tali pratiche.
Sgravio degli oneri sociali per il Mezzogiorno
Infine, per la sanzionabilità delle somme disconosciute a titolo di sgravio degli oneri sociali per il Mezzogiorno, la circolare non fornisce indicazioni operative e rinvia a successive disposizioni separate.
Punti principali
Conferma del quadro normativo
La legge n. 52/1990, che converte il D.L. n. 3/1990, non apporta innovazioni rispetto al decreto legge convertito. Restano quindi confermate le precedenti precisazioni, salvo ulteriori chiarimenti limitati alla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia di cui all'art. 1.
Duplice posizione contributiva per imprese di commercio/terziario con autotrasporto
Per le imprese inquadrate nel commercio, oggi terziario, che svolgono anche in via sussidiaria e funzionale attività di autotrasporto di cose per conto terzi ed sono iscritte al relativo Albo nazionale, le Sedi devono attribuire una duplice posizione contributiva. Una posizione riguarda il personale dell'attività prevalente e consente la fiscalizzazione propria delle imprese commerciali; l'altra riguarda i dipendenti adibiti all'autotrasporto e consente la fiscalizzazione prevista per le imprese di autotrasporto secondo il rapporto 1 a 5. Tale assetto vale dal 1 dicembre 1988. Se, per le piccole dimensioni dell'impresa o della filiale, non è possibile distinguere il personale, non è opportuno procedere alla duplice posizione: in tal caso si applica il regime di fiscalizzazione per autotrasporto al personale interessato e, per l'eventuale restante personale, quello delle imprese commerciali. Restano immutate le indicazioni sul criterio di inquadramento nel ramo commercio per gli spedizionieri-vettori quando prevale l'attività di spedizioniere.
Riduzione di L. 56.000 per donne e giovani assunti dopo il 30 novembre 1988
Il comma 3 prevede una riduzione di L. 56.000 per le donne assunte a tempo indeterminato dopo il 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla stessa data; il comma 4 estende analogo beneficio ai nuovi assunti di età non superiore a 29 anni. La circolare chiarisce che la semplice dizione "riduzione" e il richiamo alle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 536/1987, già presenti nella legge n. 389/1989 e nella legge n. 52/1990, comportano che la riduzione mensile di L. 56.000, se spettante, debba essere riconosciuta dal 1 dicembre 1988 anche alle imprese che, nel frattempo, non siano più destinatarie della fiscalizzazione prevista da tali leggi.
Effetti del disconoscimento della fiscalizzazione e sanzioni civili
Richiamando l'art. 6, commi 7-13, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, la circolare precisa che la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione non esclude l'applicazione delle sanzioni civili sugli importi contributivi non denunciati alle scadenze di legge per effetto dell'indebita fiscalizzazione. I fatti omissivi rilevanti sono due: il mancato rispetto delle condizioni per beneficiare della fiscalizzazione e il conguaglio di somme in misura superiore al dovuto. Entrambe le ipotesi rientrano nella lettera c) dell'art. 4 del D.L. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, ai fini delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
Modalità operative per il recupero e la regolarizzazione spontanea
Per il momento le Sedi periferiche devono limitarsi ad addebitare e recuperare i maggiori importi fiscalizzati relativi ai lavoratori per i quali siano state violate le condizioni richieste dalla legge, riservandosi l'addebito delle sanzioni civili per l'ulteriore periodo. Se l'azienda denuncia spontaneamente le inadempienze entro dodici mesi dal termine di pagamento dei contributi e versa quanto dovuto nei termini fissati dall'Istituto, si applica la disciplina più favorevole richiamata dalla circolare n. 9/1988. Se, al momento dell'accertamento o della denuncia spontanea, i periodi ulteriori non sono ancora scaduti, la ditta deve essere diffidata dal fruire della fiscalizzazione per quel periodo e deve essere invitata a documentare l'adempimento richiesto. Le Sedi devono quindi adottare accorgimenti organizzativi per seguire tempestivamente le pratiche.
Sgravio degli oneri sociali per il Mezzogiorno
Per la sanzionabilità delle somme disconosciute a titolo di sgravio degli oneri sociali per il Mezzogiorno, la circolare rinvia a successive disposizioni separate, senza fornire in questa sede ulteriori dettagli.
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