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Circolare

Circolare numero 141 del 14-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’effetto di due DPR dell’8.11.1989 e del 15.11.1989 che aumentano l’aliquota contributiva del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri. Vengono indicate le nuove misure contributive, la regolarizzazione arretrata dal 1.1.1989 al 30.4.1990 senza oneri accessori se effettuata entro il 20.6.1990, e l’aliquota da applicare dal mese di giugno 1990. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la compilazione del Mod. DM10/2-89 e per l’esposizione delle differenze contributive.

Aumento dell’aliquota contributiva del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri e istruzioni per la regolarizzazione contributiva

Aumento dell’aliquota contributiva del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri

La circolare illustra gli effetti di due decreti del Presidente della Repubblica, pubblicati nella G.U. n. 118 del 23.5.1990, che modificano l’aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri. Il documento indica le nuove misure contributive, disciplina la regolarizzazione dei periodi pregressi e fornisce le istruzioni operative per il versamento tramite Mod. DM10/2-89.

Provvedimenti normativi e decorrenze

I decreti richiamati sono datati 8.11.1989 e 15.11.1989. Essi dispongono:

  • l’aumento dello 0,39% con decorrenza retroattiva dall’1.1.1989;
  • l’aumento del 4,50% dall’1.6.1990;
  • di tale incremento, l’1,11% è previsto limitatamente al triennio giugno 1990 - maggio 1993.

Aliquote contributive applicabili

Per effetto dei decreti, la circolare stabilisce che le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto devono applicare le seguenti aliquote:

  • per le retribuzioni imponibili del mese di maggio 1990: aliquota complessiva del 29,82%, di cui 21,63% a carico del datore di lavoro e 8,19% a carico del lavoratore;
  • per le retribuzioni imponibili del mese di giugno 1990 e successive: aliquota complessiva del 34,32%, di cui 24,63% a carico del datore di lavoro e 9,69% a carico del lavoratore.

La circolare precisa inoltre che l’aliquota del 34,32% si ridurrà dell’1,11% a decorrere dal mese di giugno 1993.

Regolarizzazione del periodo pregresso

Le aziende interessate devono regolarizzare il periodo dall’1.1.1989 al 30.4.1990, versando la differenza di aliquota dello 0,39%, ripartita in:

  • 0,26% a carico del datore di lavoro;
  • 0,13% a carico del lavoratore.

Il versamento delle differenze deve avvenire entro il 20.6.1990, contestualmente a quello relativo al mese di maggio 1990. La circolare precisa che la regolarizzazione effettuata entro tale termine non comporta aggravio di oneri accessori.

Istruzioni operative per la denuncia contributiva

Per effettuare il versamento delle differenze contributive, le aziende devono utilizzare la denuncia Mod. DM10/2-89 relativa al mese di maggio, da presentare entro il 20.6.1990.

Nel modello, nei quadri "B-C", in uno dei righi in bianco, deve essere esposto:

  • l’importo complessivo delle differenze dovute per tutti i lavoratori iscritti al Fondo, compresi i lavoratori con rapporto di lavoro part-time;
  • la dicitura "DIFF. DPR 8/11/89";
  • il codice "X401".

La circolare specifica infine che non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Punti principali

Oggetto del provvedimento e decorrenze

La circolare prende atto della pubblicazione in G.U. n. 118 del 23.5.1990 di due decreti del Presidente della Repubblica dell’8.11.1989 e del 15.11.1989. Tali decreti dispongono l’aumento dell’aliquota contributiva del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri dello 0,39% con effetto retroattivo dall’1.1.1989 e del 4,50% dall’1.6.1990, di cui l’1,11% limitatamente al triennio giugno 1990 - maggio 1993.

Aliquote contributive da applicare

Per le retribuzioni imponibili del mese di maggio 1990 deve essere applicata la complessiva aliquota contributiva del 29,82%, così ripartita: 21,63% a carico del datore di lavoro e 8,19% a carico del lavoratore. Dalle retribuzioni imponibili del mese di giugno 1990 deve essere applicata l’aliquota del 34,32%, pari a 24,63% a carico del datore di lavoro e 9,69% a carico del lavoratore. La stessa aliquota del 34,32% è destinata a ridursi dell’1,11% a decorrere dal mese di giugno 1993.

Regolarizzazione del periodo pregresso

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto devono regolarizzare il periodo dall’1.1.1989 al 30.4.1990 per la differenza di aliquota dello 0,39%, corrispondente a 0,26% a carico del datore di lavoro e 0,13% a carico del lavoratore. Il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato entro il 20.6.1990, contestualmente a quelli relativi al mese di maggio 1990. La regolarizzazione entro tale data non comporta aggravio di oneri accessori.

Istruzioni operative per il Mod. DM10/2-89

Per il versamento delle differenze contributive le aziende devono utilizzare la denuncia Mod. DM10/2-89 relativa al mese di maggio, da presentare entro il 20.6.1990. Nei quadri B-C del modello, in uno dei righi in bianco, va indicato l’importo complessivo delle differenze dovute per tutti i lavoratori iscritti al Fondo, compresi i lavoratori part-time, preceduto dalla dicitura "DIFF. DPR 8/11/89" e dal codice "X401". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

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