Circolare numero 137 del 13-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1 gennaio 1990, gli importi dei contributi volontari per le diverse categorie di assicurati sulla base della variazione ISTAT del costo della vita pari al 6,5% e delle norme richiamate. Definisce i minimi dovuti per lavoratori dipendenti non agricoli, agricoli, coloni/mazzadri reinseriti, coltivatori diretti e per artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando anche le tabelle allegate. Fornisce inoltre chiarimenti sui criteri per la variazione di classe, qualifica e gestione, precisando termini di decadenza, decorrenza dei versamenti e assenza di sospensione automatica dei pagamenti. Conferma infine il coefficiente per gli addetti ai servizi domestici e familiari e richiama i nuovi coefficienti di ripartizione contabile.
Importi dei contributi volontari per il 1990 e criteri di variazione di classe, qualifica e gestione
Importi dei contributi volontari per il 1990 e criteri di variazione di classe, qualifica e gestione
La circolare aggiorna gli importi dei contributi volontari per l’anno 1990 per le principali categorie di assicurati, sulla base dell’aumento del 6,5% delle retribuzioni medie settimanali collegato alla variazione dell’indice del costo della vita. Accanto agli importi, fornisce chiarimenti operativi sui criteri di variazione di classe, qualifica e gestione, oltre a confermare alcuni parametri tecnici per categorie specifiche e a richiamare i coefficienti di ripartizione contabile.
Aggiornamento delle retribuzioni medie e base normativa
L’art. 2, comma 5, della legge 26 settembre 1981, n. 537, prevede l’adeguamento annuale delle retribuzioni medie settimanali nella stessa misura percentuale delle pensioni. Poiché l’ISTAT ha rilevato per il periodo considerato una variazione del costo della vita pari al 6,5%, è stata predisposta una nuova tabella di retribuzioni medie valide dal 1 gennaio 1990.
La circolare richiama anche l’art. 7, comma 7, della legge 11 novembre 1983, n. 638, secondo cui l’importo minimo della retribuzione settimanale utile ai contributi volontari non può essere inferiore a quello della classe di retribuzione tabellare immediatamente pari o inferiore alla retribuzione determinata ai sensi del medesimo articolo. In combinato con l’art. 1, comma 2, del D.L. 338/1989, n. 196, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la classe minima per il 1990 risulta la classe 18 della tabella F.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli la circolare dispone nuove tabelle di contribuzione volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari, valide dal 1 gennaio 1990, richiamando gli allegati 2, 3 e 4.
Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la retribuzione minima di riferimento comporta per il 1990 un contributo minimo settimanale pari a L. 20.167, di cui L. 251 a titolo di quota base.
Lavoratori agricoli dipendenti e coloni/mazzadri reinseriti
Per l’assicurazione IVS dei lavoratori agricoli dipendenti e dei mezzadri e coloni reinseriti, gli importi settimanali dei contributi volontari per il 1990 sono quelli indicati nelle tabelle degli allegati 5 e 6.
Il calcolo tiene conto:
- dell’art. 1, comma 3, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- dell’adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali previsto dalla tabella F della legge n. 537/1981.
La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 638/1983, gli importi minimi dovuti per il 1990 sono:
- L. 26.871 per i lavoratori agricoli dipendenti;
- L. 15.878 per i coloni e mezzadri reinseriti.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni il contributo volontario settimanale IVS non può essere inferiore a quello dovuto come contribuzione minima dai lavoratori dipendenti comuni. Dal 1 gennaio 1990 l’importo è fissato in L. 47.865, con rinvio all’allegato 7.
Artigiani ed esercenti attività commerciali
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, l’art. 22, comma 1, lettera c), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, stabilisce che il contributo volontario dovuto alle Gestioni speciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti assegnati alla classe 15 della tabella F, rapportato a mese.
Poiché, per effetto dell’elevazione del limite minimo di retribuzione, i lavoratori della classe 15 versano dal 1 gennaio 1990 L. 47.865 settimanali, il contributo volontario è determinato in:
- L. 207.399 mensili;
- L. 622.197 trimestrali.
Resta confermato il contributo base di L. 390 mensili, ai sensi dell’art. 22, lettera d).
Criteri per variazione di classe e qualifica
La circolare interviene sui dubbi interpretativi emersi nei ricorsi al Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e sintetizza i principi applicabili alle domande di variazione di classe o di qualifica.
L’assicurato che riprende i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione può chiedere la rideterminazione della classe o qualifica già attribuita entro 180 giorni dalla cessazione dell’obbligo assicurativo. Il termine è di decadenza; se non viene rispettato, rimane ferma la classe originariamente assegnata.
La possibilità di integrare i versamenti decorre dalla data di presentazione della domanda. Le sedi devono inoltre avvertire che la presentazione della domanda non sospende i termini per il versamento trimestrale dei contributi, poiché gli interessati spesso ritengono erroneamente di poter interrompere i pagamenti in attesa della definizione della pratica.
Variazione di gestione
La domanda di variazione di gestione è assimilata alla domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, in quanto comporta un accertamento preventivo dei requisiti e la determinazione della classe e della qualifica.
Ne deriva che:
- la facoltà di versare nella nuova gestione decorre dalla data di presentazione della domanda;
- non può essere imposto al prosecutore volontario di continuare a versare nella gestione precedente durante la definizione dell’istanza;
- tale obbligo sarebbe privo di base normativa, anche perché non è certo che i versamenti dovuti nella nuova gestione siano superiori a quelli già effettuati.
Coefficiente per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari la circolare conferma che, per l’anno 1990, non vi è stata alcuna variazione dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Rimane quindi fermo il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile pari a 0,106375.
Ripartizione tra gestioni e imputazione contabile
Per tutte le categorie di assicurati considerate dalla circolare sono stati determinati nuovi coefficienti di ripartizione fra le varie gestioni assicurative, riportati nell’allegato 8.
In relazione a tali coefficienti, sono state predisposte anche le tabelle degli allegati 9 e 10 per la corretta imputazione contabile:
- dei versamenti dei contributi volontari;
- dei rimborsi dei contributi volontari.
La circolare si chiude con il richiamo agli allegati tecnici e alle disposizioni applicative utili per l’operatività delle sedi.
Punti principali
Aggiornamento generale degli importi per il 1990
A decorrere dal 1 gennaio 1990 le retribuzioni medie settimanali della tabella F della legge n. 537/1981 sono aumentate del 6,5%, in relazione alla variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT. Sulla base di tale aggiornamento vengono predisposte le nuove tabelle di contribuzione volontaria valide dal 1 gennaio 1990.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli, il combinato disposto delle norme richiamate porta a individuare per il 1990 la classe minima di retribuzione nella classe 18 della tabella F. Le nuove tabelle di contribuzione volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari sono quelle degli allegati 2, 3 e 4. Per gli autorizzati con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la contribuzione minima settimanale è pari a L. 20.167, di cui L. 251 a titolo di quota base.
Lavoratori agricoli dipendenti, coloni e mezzadri reinseriti
Per l’anno 1990 gli importi settimanali dei contributi volontari IVS sono quelli delle tabelle degli allegati 5 e 6. Il contributo volontario minimo è fissato in L. 26.871 per i lavoratori agricoli dipendenti e in L. 15.878 per i coloni e mezzadri reinseriti, calcolato applicando alle retribuzioni minime della classe 18 le aliquote contributive vigenti.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Per queste categorie il contributo volontario IVS non può essere inferiore alla contribuzione minima dovuta dai lavoratori dipendenti comuni. Dal 1 gennaio 1990 l’importo del contributo volontario settimanale è pari a L. 47.865, come da allegato 7.
Artigiani ed esercenti attività commerciali
Per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il contributo volontario è pari a quello dei lavoratori dipendenti della classe 15 rapportato a mese. Poiché tale classe corrisponde, dal 1 gennaio 1990, a L. 47.865 settimanali, il contributo è fissato in L. 207.399 mensili, ossia L. 622.197 trimestrali. Resta confermato il contributo base di L. 390 mensili.
Variazione di classe e di qualifica
L’assicurato che riprende i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione può chiedere, entro 180 giorni dalla cessazione dell’obbligo assicurativo, la rideterminazione della classe o della qualifica già assegnata. Il termine è perentorio e, se non rispettato, resta ferma la classe originaria. La facoltà di integrare i versamenti decorre dalla data di presentazione della domanda, ma la domanda non sospende i termini per il versamento trimestrale.
Variazione di gestione
La domanda di variazione di gestione è assimilata alla domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, perché richiede l’accertamento preventivo dei requisiti e la determinazione della classe e della qualifica. I versamenti nella nuova gestione decorrono dalla data di presentazione della domanda e non può essere imposto al contribuente di continuare a versare nella gestione precedente nelle more della definizione della pratica.
Addetti ai servizi domestici e familiari: coefficiente pensionabile
Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari non vi sono variazioni dell’aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per il 1990. È quindi confermato il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile pari a 0,106375.
Ripartizione contabile e rimborsi
Per tutte le categorie di assicurati sono stati determinati nuovi coefficienti di ripartizione tra le gestioni assicurative, indicati nell’allegato 8. In relazione a tali coefficienti sono state predisposte le tabelle degli allegati 9 e 10 per l’imputazione contabile, rispettivamente, dei versamenti e dei rimborsi dei contributi volontari.
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