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Circolare

Circolare numero 139 del 13-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la denuncia annuale del personale iscritto al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri per l’anno 1989, da effettuarsi entro il 30 giugno 1990 con mod. ET.9, e chiarisce come gestire conguagli retributivi e regolarizzazioni contributive. Viene precisato il rapporto con i modelli DM10 e, per le denunce individuali, con il nuovo mod. O1/M solo dal 1990 in avanti. Sono inoltre indicate le modalità di compilazione del nuovo tracciato ET.9, l’uso del mod. P.T. per il part-time e l’esclusione del quadro D dell’O1/M 1989 per le contribuzioni minori.

Denuncia annuale ET.9 1989 e regolarizzazioni contributive per il Fondo autoferrotranvieri

Denuncia annuale 1989 e gestione dei conguagli per il Fondo autoferrotranvieri

La circolare disciplina gli adempimenti connessi alla denuncia annuale del personale iscritto al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri per l’anno 1989 e fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione del mod. ET.9, sui conguagli retributivi con effetto retroattivo e sulle regolarizzazioni contributive. Il documento si colloca nel contesto del decentramento della riscossione contributiva, già avviato con la circolare n. 257 del 7 dicembre 1989, e chiarisce la ripartizione delle competenze tra le sedi periferiche e gli uffici centrali.

Denuncia annuale 1989 con mod. ET.9

Per il decorso anno 1989, le Aziende interessate devono inviare direttamente al Servizio Previdenza Marinara e Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto, entro il 30 giugno 1990, le denunce previste dall’art. 10 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, utilizzando il mod. ET.9 in uso fino a quel momento. Il nuovo tracciato del modello è stato modificato per semplificare la compilazione e per evidenziare meglio i dati riepilogativi dell’anno in relazione alle denunce mensili ET.12 dello stesso 1989.

Le Aziende che, per motivi tecnico-amministrativi o per esigenze legate ai programmi di rilevazione automatizzata dei dati retributivi, non riescano a predisporre in tempo utile il nuovo modello, possono comunque trasmettere la denuncia 1989 con il tracciato precedente.

Compilazione del nuovo modello ET.9

La lettera-circolare del 18 aprile 1990 invita a seguire con attenzione le istruzioni stampate sul nuovo mod. ET.9 e a compilare integralmente il frontespizio. Nei fogli interni a intercalare devono essere riportati i dati anagrafici esatti del personale in ordine alfabetico rigoroso.

Gli emolumenti retributivi sono stati ricondotti a tre voci principali:

  • retribuzioni pensionabili, da indicare in colonna 11 come importo unico degli elementi imponibili e pensionabili di cui all’art. 17 della legge n. 889/1971, già presenti nelle colonne 7, 8, 9 e 10 del precedente modello;
  • retribuzioni non pensionabili, da indicare in colonna 12 come importo unico degli elementi imponibili ma non pensionabili, già collocati nelle colonne 11 e 12 del vecchio ET.9;
  • trattamento economico malattia/infortunio, da indicare in colonna 13, voce di nuova istituzione riservata alle Aziende soggette al R.D. 31 gennaio 1931, n. 148, e riferita agli importi corrisposti al personale assente per malattia o infortunio, soggetti a contribuzione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 889/1971.

La somma delle tre voci deve confluire nel totale imponibile da riportare in colonna 14.

Part-time

Le Aziende che abbiano avuto personale con contratto di lavoro part-time nel corso dell’anno devono compilare e allegare al mod. ET.9 il nuovo mod. P.T., seguendo le istruzioni specifiche riportate sul retro del modulo.

Conguagli retributivi e regolarizzazioni contributive

Per i conguagli retributivi spettanti per legge o contratto con effetto retroattivo, la circolare richiama il principio generale dell’art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, applicabile anche al Fondo autoferrotranvieri. I conguagli, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono, devono essere cumulati alla retribuzione del mese in cui sorge l’obbligo della corresponsione.

Se il pagamento avviene in ritardo, si applicano i principi generali in materia di regolarizzazione contributiva per inadempienza. In concreto, la contribuzione dovuta su tali emolumenti deve essere denunciata e versata con i normali modelli DM10/1-89 e DM10/2-89 del mese di corresponsione, sommando i relativi importi alla retribuzione corrente del mese stesso.

Periodi pregressi, mod. O1/M ed ET.9 suppletivo

La circolare precisa che, per le denunce individuali delle retribuzioni, dal 1990 in avanti, con riferimento alle denunce da presentare nell’anno 1991, deve essere compilato il mod. O1/M.

Resta però fermo che le competenze arretrate relative a periodi anteriori al 1 gennaio 1990, se corrisposte successivamente al 31 dicembre 1989, non devono essere incluse nei modelli O1/M. Per tali somme occorre presentare alle SAP un mod. ET.9 suppletivo in duplice copia, con dichiarazione di avvenuta denuncia mediante mod. DM10. Una delle copie deve essere trasmessa al Servizio Previdenza Marinara e Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto, in attesa del decentramento delle posizioni assicurative individuali del Fondo Autoferrotranvieri.

I conguagli di retribuzione riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 1989 dovranno invece essere riportati nella denuncia annuale mod. O1/M secondo modalità che saranno successivamente precisate.

Una tantum contrattuale del contratto 2 ottobre 1989

Con specifico riferimento al saldo del 40% dell’una tantum prevista dal contratto nazionale del 2 ottobre 1989, da erogare nel mese di febbraio 1990, la circolare stabilisce che l’importo deve essere incluso nella denuncia principale mod. ET.9 per l’anno 1989, cui l’emolumento si riferisce.

Il contributo corrispondente deve essere evidenziato alla lettera f) del frontespizio e nel quadro esplicativo allegato al modello, indicando come data di versamento quella del pagamento effettuato presso la competente Sede periferica dell’Istituto.

Contribuzioni minori e quadro D dell’O1/M 1989

Infine, viene chiarito che le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto non sono tenute, per il personale iscritto al Fondo autoferrotranvieri, a compilare il quadro D del mod. O1/M da presentare per l’anno 1989 con riferimento alle contribuzioni minori. La ragione è che presso il Fondo l’accreditamento della contribuzione figurativa è previsto soltanto nei limiti e con le modalità dell’art. 7 della legge n. 889/1971.

Punti principali

Denuncia annuale 1989 con mod. ET.9

Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto devono trasmettere entro il 30 giugno 1990 la denuncia annuale del personale iscritto al Fondo autoferrotranvieri per l’anno 1989 tramite mod. ET.9, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 889/1971. Il nuovo modello presenta modifiche rispetto al precedente tracciato per semplificare la compilazione e rendere più chiari i dati riepilogativi dell’anno. In caso di difficoltà tecniche o amministrative, le Aziende possono utilizzare anche per il 1989 i vecchi tracciati in uso negli anni precedenti.

Compilazione del modello ET.9

Per la compilazione del nuovo mod. ET.9 si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni stampate sul modello e di riportare tutti i dati del frontespizio. Nei fogli interni devono essere indicati i dati anagrafici esatti del personale, in ordine alfabetico rigoroso. Gli emolumenti retributivi sono stati riuniti in tre sole voci: retribuzioni pensionabili, retribuzioni non pensionabili e trattamento economico per malattia/infortunio, con totale imponibile da indicare in colonna 14.

Voci retributive da indicare

Alla voce retribuzioni pensionabili (col. 11) vanno riportati in un unico importo gli elementi imponibili e pensionabili di cui all’art. 17 della legge n. 889/1971, già distribuiti nelle colonne 7, 8, 9 e 10 del vecchio modello. Alla voce retribuzioni non pensionabili (col. 12) vanno indicati, in un unico importo, gli elementi imponibili ma non pensionabili già collocati nelle colonne 11 e 12 del precedente ET.9. La voce trattamento economico malattia/infortunio (col. 13), nuova, riguarda solo le Aziende soggette al R.D. n. 148/1931 e comprende gli importi corrisposti al personale assente per malattia o infortunio, soggetti a contribuzione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 889/1971.

Part-time

Le Aziende che nel corso dell’anno abbiano avuto personale con contratto part-time devono compilare e allegare al mod. ET.9 il nuovo mod. P.T., secondo le istruzioni specifiche riportate sul retro del modulo.

Conguagli retributivi e regolarizzazioni contributive

Per i conguagli di retribuzione dovuti per legge o contratto con effetto retroattivo si applica anche al Fondo autoferrotranvieri il principio dell’art. 26 della legge n. 160/1975: tali importi, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono, vanno cumulati alla retribuzione del mese in cui sorge l’obbligo della corresponsione. Se il pagamento avviene in ritardo, si applicano i principi generali sulla regolarizzazione contributiva per inadempienza.

Denuncia e versamento dei contributi sui conguagli

La contribuzione dovuta sui conguagli deve essere denunciata e versata con i normali modelli DM10/1-89 e DM10/2-89 del mese in cui gli emolumenti sono corrisposti, sommando tali importi alla retribuzione corrente del mese stesso. Per gli emolumenti riferiti a periodi pregressi e corrisposti successivamente al 31 dicembre 1989, le competenze non devono essere incluse nei modelli O1/M ma vanno denunciate con un mod. ET.9 suppletivo in duplice copia, con dichiarazione di avvenuta denuncia a mezzo DM10; una copia va trasmessa al Servizio Previdenza Marinara e Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto.

Passaggio al mod. O1/M dal 1990

Per le denunce individuali delle retribuzioni, dal 1990 e quindi per le denunce da presentare nel 1991, deve essere compilato il mod. O1/M. I conguagli relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1989 dovranno invece essere riportati nella denuncia annuale O1/M con modalità che saranno precisate successivamente.

Saldo 40% dell'una tantum contrattuale

Nel caso del saldo del 40% dell’una tantum prevista dal contratto nazionale del 2 ottobre 1989, da erogare nel febbraio 1990, la circolare precisa che l’importo va incluso nella denuncia principale ET.9 per l’anno 1989. Il relativo contributo deve essere evidenziato alla lettera f) del frontespizio e nel quadro esplicativo allegato, indicando come data di versamento quella del pagamento effettuato presso la Sede periferica competente.

Esclusione del quadro D dell’O1/M 1989

Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto non devono compilare, per il personale iscritto al Fondo autoferrotranvieri, il quadro D del mod. O1/M da presentare per l’anno 1989 relativamente alle contribuzioni minori. Ciò perché l’accreditamento della contribuzione figurativa presso il Fondo è previsto solo nei limiti e con le modalità dell’art. 7 della legge n. 889/1971.

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