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Circolare

Circolare numero 142 del 14-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come determinare la riserva matematica e il contributo di riscatto nei casi di costituzione di rendita vitalizia, riscatti e ricongiunzioni nell'AGO quando il lavoratore abbia anche periodi assicurativi in Paesi convenzionati con l'Italia. Viene stabilito che, per le domande presentate dalla data della circolare, il coefficiente di calcolo deve tener conto sia dei periodi AGO sia di quelli esteri convenzionati, salvo il caso in cui già alla domanda risulti acquisito il diritto a pensione autonoma a carico dell'AGO. Le sedi devono inoltre acquisire una dichiarazione dell'interessato sull'esistenza di periodi esteri, avvertendo che indicazioni errate o incomplete comporteranno il riesame della pratica.

Calcolo della riserva matematica in presenza di periodi assicurativi in Paesi convenzionati

Calcolo della riserva matematica in presenza di periodi assicurativi esteri convenzionati

La circolare interviene sulle modalità di determinazione della riserva matematica e del contributo di riscatto nei casi in cui l'interessato abbia anche periodi assicurativi maturati in Paesi convenzionati con l'Italia. L'obiettivo è allineare il calcolo all'effettiva efficacia attuariale dell'operazione, tenendo conto delle situazioni in cui la contribuzione estera incide sul diritto o sulla misura della prestazione.

Ambito applicativo

Il chiarimento riguarda le operazioni per le quali è prevista la determinazione della riserva matematica, e in particolare:

  • costituzione di rendita vitalizia;
  • riscatti;
  • ricongiunzione nell'AGO di posizioni assicurative esistenti nelle gestioni autonome CD-CM, Art. e Comm.

La questione sorge quando tali operazioni siano richieste da lavoratori titolari di periodi assicurativi in Stati legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale.

Criteri di calcolo considerati

La circolare richiama due possibili criteri di determinazione dell'importo:

  • criterio A: calcolo della quota o maggior quota di pensione e individuazione del coefficiente solo sui periodi dell'Assicurazione generale obbligatoria, senza considerare i periodi esteri;
  • criterio B: individuazione dei coefficienti sulla base della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri e determinazione della quota di pensione secondo le norme comuni.

Viene ricordato che, fino a quel momento, le operazioni erano effettuate secondo le originarie disposizioni dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, quindi con il criterio limitato ai periodi AGO.

Fondamento tecnico della modifica

La circolare spiega che il costo delle operazioni che implicano la riserva matematica coincide con il capitale di copertura della quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita dal richiedente, alla luce delle nuove condizioni di diritto in cui viene a trovarsi. Poiché la tariffa attuariale presuppone il calcolo tenendo conto di tutte le condizioni che rendono possibile la liquidazione della rendita, i periodi esteri convenzionati devono essere considerati quando possano incidere sull'efficacia della contribuzione italiana.

In particolare, la titolarità di contribuzione in Paesi convenzionati può rilevare:

  • se consente, tramite totalizzazione, di maturare il diritto a pensione prima dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento estero, con liquidazione in pro-rata ed eventuale integrazione al minimo;
  • se consente comunque di raggiungere i requisiti contributivi per una pensione liquidata congiuntamente dai Paesi convenzionati secondo il criterio del pro-rata.

Nuova regola operativa

Si dispone quindi che, per la definizione di tutte le pratiche che comportano la determinazione della riserva matematica, l'anzianità contributiva da considerare per l'individuazione del coefficiente di calcolo debba comprendere:

  • i periodi assicurativi presenti nell'AGO;
  • i periodi assicurativi presenti negli ordinamenti dei Paesi convenzionati con l'Italia.

Fa eccezione il caso in cui, già alla data della domanda, si sia in presenza della situazione richiamata nella nota (1), cioè l'acquisizione del diritto a pensione autonoma a carico dell'AGO.

Modalità di applicazione del coefficiente

Il coefficiente di calcolo così individuato deve essere applicato alla quota, o maggior quota, di pensione italiana determinata secondo le norme comuni. La circolare collega dunque la base tecnica del coefficiente all'insieme dei periodi assicurativi rilevanti, ma mantiene ferma la determinazione della prestazione italiana secondo la disciplina ordinaria.

Decorrenza e adempimenti delle sedi

Il nuovo criterio deve essere adottato per le domande presentate dalla data della circolare in avanti. Nelle more dell'aggiornamento della modulistica, le sedi devono richiedere al momento della presentazione della domanda una dichiarazione dell'interessato circa l'esistenza di periodi assicurativi in Paesi convenzionati.

Le sedi devono inoltre informare il richiedente che un'indicazione errata o incompleta comporterà il riesame della pratica.

Precisazione finale

La nota (1) precisa che l'unica ipotesi esclusa dall'applicazione del nuovo criterio è quella in cui risulti già acquisito il diritto a pensione autonoma a carico dell'AGO.

Punti principali

Ambito delle operazioni interessate

La circolare riguarda le modalità di calcolo della riserva matematica nelle operazioni in cui tale riserva è prevista: costituzione di rendita vitalizia, riscatti e ricongiunzione nell'AGO di posizioni assicurative nelle gestioni autonome CD-CM, Art. e Comm., quando il richiedente abbia periodi assicurativi in Paesi convenzionati con l'Italia.

Criteri di calcolo esaminati

Sono richiamati due criteri possibili: il primo calcola quota o maggior quota di pensione e coefficiente solo sui periodi dell'Assicurazione generale obbligatoria; il secondo applica il principio della totalizzazione dei periodi italiani ed esteri e determina la quota di pensione secondo le norme comuni. Finora era stato adottato il criterio limitato all'AGO.

Nuovo orientamento operativo

Si dispone che, per tutte le pratiche che comportano la determinazione della riserva matematica, l'anzianità contributiva utile per individuare il coefficiente sulle tabelle deve comprendere sia i periodi assicurativi esistenti nell'AGO sia quelli esistenti negli ordinamenti dei Paesi convenzionati, salvo l'ipotesi in cui alla data della domanda risulti già la situazione di cui alla nota (1).

Rapporto tra coefficienti e quota di pensione

Il coefficiente così individuato deve essere applicato alla quota o maggior quota di pensione italiana determinata secondo le norme comuni. La logica seguita è quella dell'equivalente attuariale: il costo dell'operazione deve riflettere tutte le condizioni che consentono la liquidazione della rendita e la possibile diversa efficacia dei periodi esteri convenzionati.

Decorrenza e adempimenti delle sedi

Il nuovo criterio si applica alle domande presentate a partire dalla data della circolare. Nelle more dell'aggiornamento della modulistica, le sedi devono richiedere all'atto della domanda una dichiarazione sull'esistenza di periodi assicurativi in Paesi convenzionati e avvertire che una dichiarazione errata o incompleta comporterà il riesame della pratica.

Precisazione della nota (1)

Resta esclusa dalla nuova regola solo l'ipotesi di acquisizione del diritto a pensione autonoma a carico dell'AGO.

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