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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45071/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca dei telefoni per difetto di motivazione e di prova del necessario nesso strumentale e della probabilità di reiterazione; ha disposto la restituzione dei cellulari al ricorrente. Il resto della condanna è stato mantenuto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato impugnava la confisca dei telefoni cellulari disposta nella sentenza di condanna per detenzione ai fini di cessione di cocaina, contestando l'assenza di un vincolo di pertinenzialità o di un nesso strumentale tra i telefoni e il reato contestato; il giudice di merito aveva motivato genericamente che le "altre cose in sequestro" erano state usate per commettere il delitto e che la loro disponibilità poteva favorirne la realizzazione, senza però esplicitare perché i cellulari fossero strumenti idonei né perché la loro libera disponibilità incrementasse la probabilità di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990

    Qualifica il reato di detenzione di stupefacenti a fini di cessione, titolo sostanziale contestato nella sentenza di merito

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; la Corte osserva che, se la confisca non è compresa nell'accordo, la decisione resta sindacabile in Cassazione secondo i parametri ordinari

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca penale: richiede adeguata motivazione del collegamento tra bene e reato, in particolare un nesso strumentale che giustifichi l'ablazione

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica i parametri di controllo di legittimità esercitabili dalla Cassazione; richiamato per sottolineare la possibilità di sindacare la confisca non pattuita

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, Spinelli; Sez. U, Savin)

    Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013; Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019

    Principi consolidati secondo cui la confisca richiede un 'stretto nesso strumentale' fra bene e reato e la possibilità di controllo di legittimità quando la confisca non è inclusa nell'accordo

Massime di principio

  • La confisca è ammessa solo se il giudice dimostra, con motivazione non generica, il nesso strumentale tra il bene e il reato e la concreta probabilità che la disponibilità del bene favorisca la reiterazione del reato
  • Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), se la confisca non è stata oggetto dell'accordo, la decisione del giudice è sindacabile in Cassazione secondo i normali parametri di legittimità
  • I telefoni cellulari non sono automaticamente pertinenti a reati di stupefacenti: occorre provare che siano stati effettivamente utilizzati per l'attività di cessione o che la loro mera disponibilità aumenti il rischio di recidiva
  • Quando la motivazione è solo richiamata per relationem o è puramente apparente, la confisca può essere annullata e i beni restituiti
  • Per opporsi a una confisca ingiustificata conviene contestare specificamente il mancato accertamento del nesso strumentale e l'assenza di elementi che provino la probabilità di reiterazione del reato

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