Ordinanza n. 611/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento (Prot n. P.16985 del 17 ottobre 2025) comunicato in data 20 ottobre 2025 concernente la delibera del CSM di esclusione per inidoneità della ricorrente dalla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l’ufficio del giudice di Pace di Leonforte (circondario di Enna) nell’ambito avviso pubblicato in G.U. Suppl. Ord. 1 – 4a serie speciale n. 28 dell’11 aprile 2023 2) del parere del 25 marzo 2025 emesso dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Caltanissetta 3) del rapporto redatto dal magistrato collaboratore; 4) ove occorra delle relazioni dei magistrati tutor nominati ai sensi dell’art. 7 comma 3 della delibera del Csm del 19 giugno 2019, nell’ambito del tirocinio teorico pratico svolto dalla ricorrente 5) della delibera del 19 novembre 2025 del CSM di nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Leonforte del dott. Sciarrone Amedeo; 6) ove adottata, della graduatoria ancorché non conosciuta e non comunicata redatta all’esito del tirocinio e concernente l’inidoneità della ricorrente al conferimento dell’incarico 7) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato ivi comprese, ove occorra, tutte le delibere del CMS e del Consiglio Giudiziario per i magistrati onorari richiamate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione per inidoneità dalla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace, nonché gli atti del tirocinio e la successiva nomina del controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del CSM comunicato il 20 ottobre 2025, concernente la sua esclusione per inidoneità dalla procedura per la copertura di un posto di giudice onorario di pace presso l’ufficio di Leonforte. Sono stati inoltre impugnati il parere della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, il rapporto del magistrato collaboratore, le relazioni dei magistrati tutor, la successiva nomina del controinteressato, l’eventuale graduatoria e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi dedotti; emerge tuttavia che la contestazione riguarda la valutazione negativa maturata durante il tirocinio teorico-pratico. I tutor hanno espresso giudizi positivi sull’indipendenza e sull’equilibrio, ma negativi sulla capacità, sulla laboriosità, sulla diligenza e sull’impegno. Tali valutazioni sono state sintetizzate nel rapporto del magistrato collaboratore e poste a fondamento del giudizio di inidoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le argomentazioni della ricorrente non evidenziassero elementi condivisibili di fondatezza. Il Collegio ha individuato le ragioni del giudizio di inidoneità nei diversi giudizi formulati dai tutor del tirocinio, relativi ai settori civile e penale, e nella loro sintesi contenuta nel rapporto del magistrato collaboratore. Non è stata quindi ravvisata, allo stato, una sufficiente consistenza del fumus boni iuris tale da giustificare la sospensione degli atti impugnati. L’ordinanza non espone una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto l’istanza di sospensione ritenendo non emergenti, nella sommaria delibazione, elementi condivisibili di fondatezza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo deve svolgere una sommaria delibazione della fondatezza delle censure; l’istanza di sospensione può essere respinta quando gli argomenti del ricorrente non evidenzino elementi sufficientemente condivisibili di illegittimità dell’atto.
- Un giudizio di inidoneità maturato nell’ambito di un tirocinio può fondarsi sulla valutazione complessiva dei tutor nei diversi settori di formazione e sulla successiva sintesi elaborata dal magistrato collaboratore, ove tali valutazioni evidenzino negatività in parametri rilevanti quali capacità, laboriosità, diligenza e impegno.
- La presenza di giudizi positivi su alcuni parametri, come indipendenza ed equilibrio, non impone di per sé l’annullamento o la sospensione del giudizio complessivo di inidoneità quando risultino negative altre componenti ritenute rilevanti per la valutazione dell’idoneità.
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