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Sentenza

Sentenza n. 3370/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione: A) del provvedimento di ammissione del dottor Giuseppe Civitavecchia alla selezione interna per il conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile della Struttura semplice “Area ad Alta intensità medica” quale articolazione interna della SC DEA I Livello Vizzolo afferente al dipartimento emergenza urgenza; B) del Verbale 23.03.2026 contenente il giudizio della Commissione Esaminatrice in favore del dottor Giuseppe Civitavecchia “a ricoprire l’incarico Dirigenziale di Responsabile della Struttura Semplice Area ad Alta Intensità Medica”; C) della deliberazione n. 248 del 26.03.2026 adottata dal Direttore Generale pro-tempore dell’ASST Melegnano e Martesana avente ad oggetto: “Presa d’atto del verbale reso dalla Commissione Esaminatrice preposta alla selezione dei candidati all’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile della struttura semplice ‘Area ad alta intensità medica’ quale articolazione interna della SC DEA I livello Vizzolo afferente al Dipartimento emergenza urgenza e determinazioni conseguenti” (All. C); D) di ogni ulteriore atto, propedeutico, connesso e/o conseguente; nonché per la condanna ex art. 30 C.P.A. dell’ASST Melegnano e Martesana al risarcimento del danno ingiusto;

Giustizia amministrativa202601898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della selezione interna e deliberazione di conferimento dell’incarico quinquennale di responsabile di una struttura semplice ospedaliera

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ammissione del controinteressato, il verbale della commissione esaminatrice e la deliberazione del Direttore Generale dell’ASST che ha conferito al controinteressato l’incarico dirigenziale quinquennale di responsabile della Struttura semplice “Area ad alta intensità medica”. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. La controversia riguardava una selezione interna riservata a dirigenti ospedalieri già in servizio, basata sulla comparazione dei curricula e su un colloquio individuale, senza formazione di una graduatoria e finalizzata alla scelta del titolare di un incarico nell’ambito di un rapporto dirigenziale già esistente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, spettano al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti. La riserva di giurisdizione amministrativa prevista dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 riguarda invece le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. Nel caso concreto la procedura non era diretta all’assunzione, alla copertura di un diverso posto in pianta organica o al passaggio di Area, ma costituiva un interpello interno per il conferimento di un incarico a un dirigente già dipendente dell’ASST, quale prosecuzione del rapporto di lavoro in essere. La procedura, fondata sulla comparazione dei curricula e sul colloquio, non produceva una graduatoria, ma una proposta di conferimento seguita da una scelta fiduciaria del Direttore Generale, esercitata con i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001. Il TAR ha inoltre ritenuto non applicabile agli incarichi di struttura semplice l’orientamento relativo agli incarichi di direzione di struttura complessa fondato sulla modifica dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, richiamando il diverso ambito della novella legislativa. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

    Le controversie sul conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico già in essere spettano al giudice ordinario, anche quando siano impugnati atti amministrativi presupposti.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Restano riservate alla cognizione del giudice amministrativo (...) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

    La giurisdizione amministrativa permane per le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, ma non per le selezioni interne dirette al conferimento di incarichi nell’ambito di un rapporto dirigenziale già esistente.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Nel conferimento di un incarico dirigenziale interno non riconducibile a una procedura concorsuale di assunzione, l’amministrazione opera con i poteri e la capacità del datore di lavoro privato.

  • art. 20, comma 1, l. 118/2022

    La novella richiamata riguarda i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e non si estende, secondo il TAR, agli incarichi dirigenziali di struttura semplice.

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    La disciplina modificata dalla l. 118/2022 concerne gli incarichi di direzione di struttura complessa e non è applicabile alla selezione interna per un incarico di struttura semplice oggetto della controversia.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario individuato come munito di giurisdizione, nei termini di legge.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta insieme all’impugnazione segue la sorte della controversia principale; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, ricorrendone i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici già in servizio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’amministrazione adotti atti amministrativi presupposti o formalmente denomini la procedura come selezione.
  • La riserva di giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda le procedure finalizzate all’assunzione nella pubblica amministrazione; non comprende le selezioni interne dirette al conferimento di un incarico nell’ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale già instaurato.
  • Una procedura interna basata sulla comparazione dei curricula e su un colloquio, priva di graduatoria e conclusa con una proposta seguita da una scelta fiduciaria dell’organo datoriale, costituisce esercizio di poteri privatistici di gestione del rapporto di lavoro, non esercizio di potere amministrativo autoritativo.
  • La disciplina speciale introdotta per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non è automaticamente estensibile agli incarichi dirigenziali di struttura semplice, se la disposizione legislativa riguarda esclusivamente i primi.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e la parte può riassumere il giudizio davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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