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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15445/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato (artt. 633 e 639 c.p., capo A). L'eccezione centrale era che il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, pertanto il termine di prescrizione inizia a decorrere solo con la cessazione dell'occupazione o, in mancanza di rilascio, con la sentenza di primo grado. Nel caso concreto l'occupazione era ancora persistente durante il dibattimento di primo grado e quindi il dies a quo della prescrizione è stato individuato nella data della sentenza di primo grado del 27/03/2018, non già in data antecedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il delitto di invasione di edifici ha natura permanente quando l'occupazione perdura, richiamando precedenti giurisprudenziali. Poiché l'immobile risultava ancora occupato all'epoca del dibattimento e la prescrizione poteva iniziare a decorrere solo dalla sentenza di primo grado del 27/03/2018, la Corte ha concluso che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio relativo al capo A). La Cassazione ha indicato che, in base alla pena edittale e agli atti interruttivi, il tempo utile per la prescrizione nel caso concreto sarebbe pari a sette anni e sei mesi, fatto salvo il computo degli eventuali periodi di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Il reato di invasione di edifici può avere natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo; in tal caso il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'occupazione cessa (con l'allontanamento dell'occupante) oppure, se l'occupazione perdura, dalla sentenza di condanna di primo grado.

  • art. 158, comma 1 cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso come titolo di doglianza sull'erronea applicazione della legge penale; la Corte prende atto della censura relativa al decorso della prescrizione in reati permanenti.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamate per il calcolo del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale e agli effetti degli atti interruttivi; applicando tali norme nel caso concreto il termine utile per la prescrizione è stato quantificato in sette anni e sei mesi, al netto di eventuali cause di sospensione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando una limitazione della facoltà di godimento del titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione o dalla sentenza di primo grado se l'occupazione persiste

    La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui, nei reati di invasione protratta, il dies a quo della prescrizione è la cessazione dell'occupazione o, in mancanza di rilascio, la sentenza di primo grado; tali precedenti sono stati determinanti per annullare la dichiarazione di prescrizione operata in appello.

Massime di principio

  • L'invasione di edifici è reato permanente se l'occupazione si protrae nel tempo; la prescrizione decorre dalla cessazione effettiva dell'occupazione o, quando questa persiste, dalla sentenza di primo grado.
  • In caso di reato permanente protratto, una sentenza di appello non può dichiarare l'estinzione per prescrizione se il termine non era maturato alla data della pronuncia di appello.
  • Per valutare la prescrizione occorre calcolare la durata in base alla pena edittale e tenere conto degli atti interruttivi e delle eventuali cause di sospensione (artt. 157, 161 c.p.).
  • La Corte di cassazione può annullare la sentenza che abbia erroneamente dichiarato la prescrizione e rinviare per un nuovo giudizio quando è stato applicato in modo errato il principio del reato permanente.
  • In casi simili il pubblico ministero deve contestare l'estinzione per prescrizione evidenziando la persistenza dell'occupazione e i conseguenti termini di decorrenza utili alla prescrizione.

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