Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 592/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento assunto, in data 8 ottobre 2025, dalla Commissione nominata per l'espletamento della verifica di idoneità dei candidati ammessi, che ha disposto la non ammissione del ricorrente alla verifica di idoneità per mancato possesso della patente CE, nell'ambito di un procedimento di selezione mediante procedura ex art.16 della L. n. 56/1987, indetta con atto dirigenziale A.R.P.A.L. n. -OMISSIS-del Registro Generale delle Determinazioni, finalizzata alla assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, con mansioni di operaio forestale specializzato di 3° livello, 1^ qualifica, con mansioni specifiche di -OMISSIS-, presso il Reparto Carabinieri -OMISSIS- di -OMISSIS-ex art.16 della Legge 56 del 28/02/1987 e s.m.i.; - nonché del connesso verbale in pari data, di selezione del sig. -OMISSIS--OMISSIS-; - nonché, ove necessario e quale atto presupposto, del Bando pubblico per la selezione mediante procedura ex art.16 della legge n. 56/1987, e di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla verifica di idoneità per mancato possesso delle patenti di guida richieste, connesso verbale di selezione e atti della procedura di avviamento ex art. 16 l. 56/1987

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, primo classificato con 120 punti nella graduatoria formata dal Centro per l’Impiego, ha impugnato il provvedimento della Commissione che lo ha escluso dalla verifica di idoneità nell’ambito della procedura finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato come operaio forestale specializzato presso un Reparto Carabinieri. L’esclusione è stata motivata dal mancato possesso delle patenti BE, C e CE, indicate tra i requisiti della procedura. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, del verbale di selezione, del bando e degli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Il Ministero della Difesa e il controinteressato, secondo classificato, hanno chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che la procedura era stata indetta ai sensi dell’art. 16 l. 56/1987, riservata agli iscritti ai centri per l’impiego, con avviamento numerico secondo una graduatoria formata sulla base di criteri vincolati e automatici, senza valutazione comparativa e con una mera verifica dei requisiti e dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, davanti al quale il giudizio può essere riproposto nei termini perentori di legge. Il Collegio ha ritenuto che le procedure di avviamento ex art. 16 l. 56/1987 non siano procedure concorsuali: l’amministrazione svolge un’attività tecnico-esecutiva di accertamento, la graduatoria è formata secondo criteri vincolati e la successiva prova serve soltanto a verificare l’idoneità del candidato alle mansioni, senza comparazione tra aspiranti né esercizio di discrezionalità amministrativa. Gli aspiranti utilmente collocati vantano quindi una posizione di diritto soggettivo all’avviamento e all’assunzione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che la controversia riguardi un atto amministrativo di esclusione non modifica il riparto di giurisdizione, poiché la contestazione incide sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura e all’assunzione. Il TAR ha inoltre negato il patrocinio a spese dello Stato al ricorrente e al controinteressato e revocato le rispettive ammissioni provvisorie, in applicazione dell’art. 130-bis d.P.R. 115/2002, disponendo infine la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 56/1987

    Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro

    Le procedure di avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego sono caratterizzate da chiamata numerica secondo graduatorie formate con criteri vincolati e non costituiscono procedure concorsuali, quando manca una valutazione comparativa.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali non si estende alle procedure di avviamento ex art. 16 l. 56/1987, che non hanno natura concorsuale.

  • artt. 9 e 11 c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo dichiara l’inammissibilità del ricorso e indica il giudice munito di giurisdizione, davanti al quale la domanda può essere riproposta nei termini di legge.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche quando la questione decisiva è il difetto di giurisdizione.

  • art. 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce la liquidazione del compenso a carico dello Stato e giustifica la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle procedure di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell’art. 16 l. 56/1987 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché gli aspiranti fanno valere un diritto soggettivo all’avviamento e all’assunzione, non un interesse legittimo allo svolgimento di una procedura concorsuale.
  • Una procedura di assunzione non è concorsuale quando la graduatoria è formata secondo criteri vincolati e automatici e l’amministrazione non effettua una valutazione comparativa delle capacità professionali degli aspiranti.
  • La verifica pratica o attitudinale prevista nell’ambito dell’avviamento al lavoro non radica la giurisdizione amministrativa se è diretta soltanto ad accertare l’idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni, senza confronto comparativo e senza scelta discrezionale del candidato migliore.
  • La natura amministrativa dell’atto di esclusione non determina, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo: occorre considerare la natura della posizione soggettiva controversa e la struttura effettiva della procedura di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.