Cassazione Civile, Ordinanza n. 27474/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto tre posti auto in Piazza Lavagni a Sesto Fiorentino, collegato a un contratto di affitto d'azienda tra le parti, in esecuzione del quale era stata corrisposta la somma di euro 15.881,30. In primo grado e poi in appello la parte attrice aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto e la conseguente restituzione della somma versata; in subordine aveva domandato l'inefficacia sopravvenuta del contratto per mancato avveramento della condizione. La Corte d'appello aveva rigettato le domande. In cassazione la parte soccombente proponeva due motivi, ma la Suprema Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: pur avendo il ricorrente allegato che la sentenza impugnata era stata notificata, non aveva depositato la copia autentica della sentenza notificata munita di relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. La Corte esclude che la mancanza possa essere sanata, nel caso concreto, dalla disponibilità della relata nel fascicolo d'ufficio o in quello del controricorrente, poiché la sentenza era stata notificata per iniziativa di parte e non ricorreva una delle ipotesi eccezionali in cui la legge collega il termine breve a comunicazioni/notifiche della cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione si fonda esclusivamente sul difetto di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica, ritenuto non superato dalle circostanze dedotte.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata notificata, munita di relata di notifica, determina improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza in casi specifici.
art. 325 c.p.c.
il collegamento tra data di pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso può consentire la verifica della tempestività e, in ipotesi particolari, evitare la declaratoria di improcedibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
in caso di rigetto o declaratoria processuale sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che alleghi la notificazione della sentenza impugnata deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza stessa munita di relata di notificazione, salvo che la relata sia comunque nella disponibilità del giudice nei casi eccezionalmente previsti dalla legge o dalla giurisprudenza.
- La sanatoria dell'omesso deposito della relata di notifica non opera quando la notificazione della sentenza è stata effettuata per autonoma iniziativa di parte e non risulti la relata nel fascicolo d'ufficio o in quello del controricorrente.
- L'eccezione all'improcedibilità è circoscritta alle ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per impugnare dipenda da comunicazioni o notificazioni effettuate dalla cancelleria, o da altri casi espressamente previsti, nei quali la traccia dell'adempimento deve risultare dal fascicolo d'ufficio.
- Il giudice di legittimità può dichiarare improcedibile il ricorso indipendentemente dall'esame dei motivi di merito quando riscontri il mancato assolvimento dell'onere documentale imposto dall'art. 369 c.p.c.
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