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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3051/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 10/06/2024 che, nell'ambito dell'appello contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela (reato di appropriazione indebita), aveva ritenuto l'appello improcedibile ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. e disposto la trasmissione degli atti alla sezione civile. La ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 573, comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150), sostenendo che la sua costituzione di parte civile era anteriore al 30/12/2022 e quindi la norma non poteva trovare applicazione; invocava inoltre l'impugnabilità dell'ordinanza come atto "abnorme" ai sensi dell'art. 111 Cost.. L'imputato, invece, osservava che l'appello della parte civile era ab origine inammissibile perché la pronuncia di proscioglimento per difetto di querela è una pronuncia processuale modificabile soltanto dal pubblico ministero (Sez. U. n. 35599/2012).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la censura sulla applicazione temporale dell'art. 573, comma 1-bis: quella norma si applica solo alle impugnazioni proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022, sicché la Corte d'appello ha fatto applicazione di una norma non entrata in vigore rispetto alla situazione processuale — configurando un atto abnorme. Tuttavia la Corte ha rilevato che l'appello della parte civile era ab origine inammissibile, atteso il consolidato principio secondo cui la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (pronuncia meramente processuale che non pregiudica la posizione risarcitoria della parte civile e che può essere impugnata solo dal PM). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, senza applicazione di sanzioni ulteriori.

Norme richiamate

  • art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili solo nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022; non era applicabile al caso in cui la costituzione risale al 19/10/2022

  • art. 124 cod. pen.

    menzionata nella motivazione di primo grado in relazione alla tardività della querela

    Norma collegata alla tempestività della querela; la sua applicazione è stata contestata dalla parte civile come erronea nel merito del proscioglimento

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per ritenere impugnabile l'ordinanza come atto "abnorme"; la Corte ha riconosciuto che l'atto era stato reso con applicazione di una norma non pertinente, ma ciò non muta l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile per carenza di interesse

  • Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023

    Chiarisce che l'art. 573 comma 1-bis si applica solo se la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022; conferma il limite temporale di applicazione della norma

  • Sez. U., n. 35599 del 21/06/2012 (Di Marco)

    Affermato il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dovuta a difetto di querela è pronuncia processuale; la parte civile non ha interesse ad impugnare tale pronuncia e l'unico legittimato ad impugnare è il pubblico ministero

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33

    Ha introdotto l'art. 573 comma 1-bis; la Corte ha richiamato l'effetto temporale dell'adozione della disposizione (applicabile solo ai casi con costituzione successiva all'entrata in vigore)

Massime di principio

  • La parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela: si tratta di pronuncia processuale impugnabile, se del caso, solo dal pubblico ministero.
  • Le modifiche processuali (come l'art. 573, comma 1-bis c.p.p.) si applicano rispettando il criterio temporale di entrata in vigore: non possono essere retroattivamente estese ai procedimenti la cui situazione giuridica (es. costituzione di parte civile) è anteriore alla data di efficacia della norma.
  • L'erronea applicazione di una norma processuale da parte del giudice può rendere il provvedimento "abnorme", ma l'abnormità non automaticamente conferisce un interesse all'impugnazione a chi, per principio, non è legittimato (ad es. la parte civile nel caso di proscioglimento per difetto di querela).
  • L'inammissibilità di un mezzo d'impugnazione può essere rilevata in qualsiasi grado di giudizio e può determinare la dichiarazione di inammissibilità di eventuali ricorsi successivi per carenza di interesse.
  • In situazioni analoghe la parte civile dovrebbe valutare soluzioni alternative: sollecitare il PM ad impugnare la pronuncia penale o promuovere l'azione civile davanti alla sede competente, piuttosto che proporre appello penale quando la giurisprudenza esclude il suo interesse all'impugnazione.
  • È importante verificare sempre le date rilevanti (costituzione di parte civile, entrata in vigore della norma) per capire quale normativa processuale sia effettivamente applicabile.

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