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Circolare

Circolare numero 315 del 28-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile presentate da familiari coadiuvanti di imprese artigiane, commerciali e di aziende diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili non possono essere accolte in sede amministrativa. Il diniego si fonda sulla natura non modificativa della sentenza costituzionale n. 18/1995, sulla mancanza di una giurisprudenza di legittimità consolidata e su un orientamento normativo contrario all’estensione automatica dell’istituto a tutte le categorie dei lavoratori autonomi. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene inoltre richiamato il diverso regime dei periodi 1957-1961, legato al sistema di attribuzione delle giornate-contributo.

Domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile: inammissibilità per i lavoratori autonomi

Rendita vitalizia riversibile e familiari coadiuvanti dei lavoratori autonomi

La circolare affronta il tema delle domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile presentate da familiari coadiuvanti di imprese artigiane e commerciali, nonché da soggetti appartenenti a nuclei familiari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili. L’orientamento espresso è nettamente negativo in sede amministrativa, sulla base dei limiti interpretativi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 12-19 gennaio 1995 e dell’assenza di un quadro normativo o giurisprudenziale che consenta un’estensione automatica del beneficio.

Portata della sentenza costituzionale n. 18 del 1995

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude che la rendita vitalizia riversibile possa essere costituita anche in favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane. La circolare sottolinea che tale sentenza va ricondotta tra le pronunce a portata meramente negativa: essa esclude l’interpretazione censurata, ma non produce un effetto di modificazione dell’ordinamento.

In questa prospettiva, la decisione della Corte non può essere utilizzata in via amministrativa per estendere automaticamente l’istituto della rendita vitalizia riversibile a tutte le categorie di lavoratori autonomi, quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Un simile effetto equivarrebbe infatti ad attribuire alla sentenza costituzionale una valenza normativa non riconosciuta.

Domande presentate e orientamento dell’ente

La Direzione Generale segnala di aver rilevato la presentazione di domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile da parte di familiari coadiuvanti di titolari di imprese artigiane e commerciali, nonché da parte di familiari di imprese diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili. Tali domande sono finalizzate a rimediare a omissioni contributive ormai prescritte.

Dopo gli approfondimenti svolti, anche con il parere dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto, viene disposto che tali istanze continuino a essere definite negativamente in sede amministrativa.

Ragioni del diniego

Il diniego si fonda su più elementi convergenti:

  • la sentenza n. 18/1995 è una pronuncia interpretativa con effetto negativo, non modificativo dell’ordinamento;
  • non risultano riferimenti normativi che legittimino l’estensione positiva dell’istituto a tutte le categorie di lavoratori autonomi;
  • non esiste, al momento, una giurisprudenza di legittimità consolidata che superi o integri in modo decisivo l’orientamento espresso dalla Cassazione n. 6289 del 22 giugno 1990.

Secondo la circolare, l’accoglimento amministrativo delle domande comporterebbe una indebita trasformazione della decisione della Corte costituzionale in una sorta di declaratoria di illegittimità costituzionale con effetti estensivi generalizzati, cosa che non è consentita.

Richiamo all’art. 11 della legge n. 233 del 1990

Viene inoltre richiamato l’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che richiama l’art. 13 della legge n. 1338/1962 unicamente per consentire, entro il 31 dicembre 1991, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni il riscatto di periodi compresi tra il 1957 e il 1961 totalmente o parzialmente privi di contribuzione.

La circolare interpreta questa disposizione come ulteriore indice della mancata volontà legislativa di estendere automaticamente a tutte le categorie di autonomi l’istituto della rendita vitalizia riversibile.

Regime dei periodi 1957-1961 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per il settore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la circolare richiama il particolare sistema vigente negli anni 1957-1961: le giornate complessivamente attribuite all’intero nucleo familiare venivano ripartite fra i componenti secondo un ordine di priorità, con la possibilità che alcuni familiari risultassero iscritti negli elenchi nominativi anche senza attribuzione di giornate, perché queste erano già state assegnate ai congiunti sovraordinati.

Da ciò deriva che, nel caso in cui un componente del nucleo familiare, diverso dal capo-famiglia, chieda la rendita vitalizia riversibile sostenendo di essere stato utilizzato come familiare coadiuvante in quei periodi e di non essere stato denunciato, la domanda non può essere accolta. L’eventuale iscrizione avrebbe comunque avuto luogo senza attribuzione di giornate, sicché non si configura l’omissione contributiva non più sanabile per prescrizione presupposta dall’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Conclusione operativa

In sintesi, la circolare stabilisce che le domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile presentate da familiari coadiuvanti dei lavoratori autonomi non devono essere accolte in sede amministrativa. Il rigetto è giustificato sia dalla natura non innovativa della sentenza costituzionale richiamata, sia dalla mancanza di una base normativa o giurisprudenziale idonea a consentire un’estensione generalizzata dell’istituto.

Punti principali

Esito della sentenza costituzionale n. 18/1995

La Corte costituzionale, con sentenza n. 18 del 12-19 gennaio 1995, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 nella parte in cui esclude la rendita vitalizia riversibile per i familiari coadiuvanti di imprese artigiane. La circolare evidenzia che la decisione ha portata solo negativa, cioè esclude una certa interpretazione della norma, ma non modifica l’ordinamento né consente di estendere automaticamente il beneficio ad altre categorie di lavoratori autonomi.

Domande presentate da familiari coadiuvanti e assimilati

Sono risultate presentate domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile da familiari coadiuvanti di titolari di imprese artigiane e commerciali, nonché da familiari occupati in imprese diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili. Tali domande mirano a sanare omissioni contributive ormai prescritte, ma la Direzione Generale dispone che continuino a essere definite negativamente in sede amministrativa.

Ragioni del diniego amministrativo

Il rigetto si fonda su tre ordini di considerazioni: la sentenza della Corte costituzionale non ha valore modificativo dell’ordinamento; non esistono riferimenti normativi che autorizzino l’estensione positiva dell’istituto a tutte le categorie di autonomi; non risulta ancora formata una giurisprudenza di legittimità più incisiva di Cassazione n. 6289 del 22 giugno 1990. Di conseguenza, un accoglimento amministrativo equivarrebbe a attribuire alla decisione costituzionale un effetto normativo non consentito.

Richiamo alla legge n. 233/1990

La circolare richiama l’art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che rinvia all’art. 13 della legge n. 1338/1962 solo per consentire, entro il 31 dicembre 1991, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni il riscatto di periodi 1957-1961 totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione. Tale richiamo è interpretato come indice contrario all’estensione automatica dell’istituto a tutte le categorie di lavoratori autonomi.

Regime specifico per i periodi 1957-1961 nel settore CD/CM

Per gli anni 1957-1961, nel settore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, le giornate contributive venivano attribuite all’intero nucleo familiare e poi ripartite secondo un ordine di priorità tra i componenti. I componenti sottordinati potevano risultare iscritti senza attribuzione di giornate perché queste erano già state assegnate ai familiari sovraordinati.

Conseguenze per le domande dei componenti del nucleo familiare CD/CM

Se un membro del nucleo familiare diverso dal capo-famiglia chiede la rendita vitalizia riversibile ex art. 13 della legge n. 1338/1962, deducendo di essere stato utilizzato come familiare coadiuvante nei periodi 1957-1961 e di non essere stato iscritto, la domanda viene respinta perché, anche se fosse stato denunciato, l’iscrizione sarebbe avvenuta senza attribuzione di giornate. Manca quindi il presupposto dell’omissione contributiva non più sanabile per prescrizione, richiesto dalla norma.

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