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Circolare

Circolare numero 313 del 27-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce indicazioni sulla disciplina previdenziale e assicurativa applicabile agli organismi portuali trasformati, in attuazione della legge n. 84/1994. Distingue tra cooperative e società non cooperative, chiarendo il regime contributivo, CIG, disoccupazione, CUAF e i codici da attribuire alle posizioni contributive. Sono inoltre indicate le istruzioni operative per l’apertura delle nuove posizioni, la decorrenza degli adeguamenti e il termine per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Trasformazione di compagnie e gruppi portuali e relativa classificazione previdenziale

Trasformazione di compagnie e gruppi portuali: disciplina previdenziale e istruzioni operative

La circolare interviene a seguito della riforma recata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha imposto la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in nuove forme societarie o cooperative e ha abrogato la disciplina previgente del codice della navigazione. L’atto fornisce le indicazioni applicative in materia di inquadramento previdenziale, contribuzione, CIG e codici di autorizzazione da utilizzare dalle sedi.

Quadro normativo e classificazione contributiva

La legge n. 84/1994, come successivamente modificata, ha previsto all’art. 21 la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in:

  • società, secondo i tipi previsti dal libro quinto, titoli V e VI del codice civile, per l’esercizio in concorrenza delle operazioni portuali;
  • società o cooperative, secondo i medesimi tipi civilistici, per la fornitura di servizi, comprese in deroga all’art. 1 della legge n. 1369/1960 mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;
  • società aventi come oggetto la mera gestione dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

Ai fini previdenziali, le strutture trasformate devono essere classificate con CSC 1.15.05, corrispondente al codice ISTAT 1991 63.11.2, nel ramo industria trasporti, con riferimento al movimento merci relativo ai trasporti marittimi.

Organismi trasformati in forma cooperativa

Per le compagnie e i gruppi portuali che si siano trasformati in cooperative di lavoro, la circolare richiama il DPR 30 aprile 1970, n. 602. Dall’elenco delle attività lavorative allegato a tale decreto risultano escluse le attività svolte dagli appartenenti alle compagnie e ai gruppi portuali ai sensi dell’art. 110 del codice della navigazione; tuttavia, il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che le cooperative eventualmente costituite da tali soggetti e svolgenti le attività ricomprese nell’elenco possano essere ammesse, per i soci, al regime previdenziale e assistenziale del DPR n. 602/1970, senza necessità di un ulteriore intervento legislativo, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti.

La circolare richiama inoltre il regime speciale dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i lavoratori posti fuori produzione. Esaurita la proroga di tale regime, troveranno applicazione gli interventi previsti dalla legge n. 164/1975 e, quindi, le disposizioni ordinarie e straordinarie della cassa integrazione guadagni secondo modalità particolari che saranno definite con un apposito decreto ministeriale. Poiché il regime speciale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1995 e, in via ulteriore, fino al 30 giugno 1996 per effetto del mancato pieno utilizzo dello stanziamento, la circolare precisa che, allo scadere del periodo applicabile, il medesimo regime continuerà a operare anche per i soci delle cooperative considerate.

Organismi trasformati in società non cooperative

Per gli organismi trasformati in società non cooperative che svolgono operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994, il personale dipendente è soggetto alla normativa previdenziale e assicurativa ordinaria. L’eventuale sussistenza della stabilità di impiego, utile ai fini dell’esclusione dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, deve essere accertata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su domanda dell’azienda, ai sensi dell’art. 36 del DPR 26 aprile 1957, n. 818.

Anche la contribuzione CUAF deve essere versata secondo le regole comuni, poiché non risultano più operative le retribuzioni convenzionali approvate con i precedenti decreti ministeriali, che erano riferite ai lavoratori delle compagnie portuali. Per la disciplina della CIG valgono le stesse indicazioni richiamate per gli organismi cooperativi.

Istruzioni operative per le sedi

Le sedi devono, con effetto dalla data di trasformazione della compagnia o del gruppo portuale, aprire una nuova posizione contributiva contraddistinta dal CSC 1.15.05 e dal codice di autorizzazione 2K, ove sussistano i requisiti indicati dalla circolare n. 10 del 9 gennaio 1995 in materia di mutamenti societari.

Alla posizione devono continuare ad essere attribuiti, se spettanti:

  • il codice 1D, per l’esclusione dalla CIG ordinaria;
  • ovvero il codice 1E, nei casi di esclusione dalla CIG e dalla disoccupazione;
  • il codice 3X, già previsto dalla circolare n. 211 del 9 agosto 1991.

Non deve invece più essere attribuito il codice 4V, relativo alla contribuzione CUAF su retribuzioni convenzionali, né devono più essere seguite le modalità di esposizione separata dei contributi CUAF previste dalla circolare n. 64 del 14 marzo 1990.

Per le cooperative ex DPR n. 602/1970, in luogo dei codici 1D o 1E deve essere attribuito il codice 4A; anche in tal caso resta dovuto il codice 3X.

Termini di adeguamento e regolarizzazione

Le società interessate devono adeguarsi alle istruzioni contenute nella circolare entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione. Nello stesso termine deve essere effettuata la sistemazione delle posizioni contributive per i periodi pregressi decorrenti dalla data di trasformazione societaria, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive.

La circolare si chiude richiamando la delibera n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione, approvata con DM 7 ottobre 1993, quale base dell’adeguamento richiesto.

Punti principali

Quadro normativo e classificazione previdenziale

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in società o cooperative secondo le forme previste dal codice civile, abrogando le previgenti disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Per la classificazione previdenziale, gli organismi trasformati devono essere inquadrati con il codice statistico contributivo 1.15.05, corrispondente al codice ISTAT 1991 63.11.2, nel ramo industria trasporti relativo al movimento merci per i trasporti marittimi.

Organismi trasformati in forma cooperativa

Per le compagnie e i gruppi portuali trasformati in cooperative di lavoro, il Ministero del Lavoro ha ritenuto applicabile, senza necessità di un nuovo intervento legislativo, il regime previdenziale e assistenziale previsto dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, a condizione che le cooperative possiedano tutti i requisiti normativi e svolgano le attività incluse nell’elenco allegato al decreto. La circolare richiama inoltre il regime speciale dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i lavoratori posti fuori produzione, precisando che, alla scadenza della proroga, si applicheranno gli interventi della legge n. 164/1975 secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

Organismi trasformati in società non cooperative

Per gli organismi trasformati in società non cooperative che svolgono operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994, il personale dipendente è assoggettato alla normativa previdenziale e assicurativa ordinaria. L’eventuale stabilità di impiego, ai fini dell’esclusione dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, deve essere accertata dal Ministero del Lavoro su domanda dell’azienda ex art. 36 DPR n. 818/1957. Anche la contribuzione CUAF deve essere versata secondo le norme comuni, poiché non sono più applicabili le retribuzioni convenzionali riferite alle compagnie portuali.

Disciplina della CIG e proroga del regime speciale

Per quanto riguarda gli interventi di cassa integrazione guadagni, la circolare rinvia al regime speciale già richiamato nelle precedenti istruzioni. Tale regime è stato prorogato fino al 31 dicembre 1995 e, in assenza di ulteriore proroga, potrà operare anche per i soci delle cooperative interessate fino alla scadenza del periodo di efficacia. Successivamente dovranno applicarsi le disposizioni ordinarie e straordinarie della CIG secondo modalità particolari da definire con decreto ministeriale.

Istruzioni operative per le sedi

Le sedi devono aprire, dalla data di trasformazione della compagnia o del gruppo portuale, una nuova posizione contributiva con CSC 1.15.05 e codice di autorizzazione 2K, se ricorrono i requisiti indicati dalla circolare n. 10/1995 per i mutamenti societari. Alla posizione vanno mantenuti, se spettanti, i codici di autorizzazione 1D o 1E e il codice 3X; non deve invece più essere attribuito il codice 4V né devono essere osservate le modalità di esposizione separata dei contributi CUAF previste per le compagnie portuali. Per le cooperative ex DPR n. 602/1970 va attribuito il codice 4A in luogo dei codici 1D o 1E, mantenendo il codice 3X.

Termini per l’adeguamento e regolarizzazione

Le società interessate devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. Entro lo stesso termine deve essere effettuata la sistemazione delle posizioni contributive relative ai periodi pregressi decorrenti dalla data di trasformazione societaria, tramite le procedure previste per le regolarizzazioni contributive.

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