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Circolare

Circolare numero 318 del 29-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sul contributo del 10% dovuto alla Gestione separata INPS da lavoratori autonomi senza cassa, collaboratori coordinati e continuativi e incaricati alle vendite a domicilio. Indica chi è obbligato, chi è escluso, quali dati vanno comunicati all’Istituto, chi deve effettuare il versamento e con quali scadenze, distinguendo tra professionisti e collaborazioni. Precisa inoltre le sanzioni per omissioni o insufficienze di pagamento e la competenza territoriale delle sedi INPS.

Contributo del 10% alla Gestione separata INPS: modalità, termini e prime istruzioni operative

Contributo del 10% alla Gestione separata INPS: prime istruzioni operative

La circolare fornisce le prime indicazioni applicative sull’obbligo contributivo introdotto dall’art. 2 della legge n. 335/1995 per talune attività di lavoro autonomo e di collaborazione. L’intervento è rivolto soprattutto agli uffici INPS e ai soggetti interessati, in attesa del decreto ministeriale che disciplinerà in modo compiuto l’assetto organizzativo e funzionale della Gestione.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina prende le mosse dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l’iscrizione ad una Gestione separata presso l’INPS per:

  • i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il comma 30 dello stesso articolo rinvia ad un decreto ministeriale per definire modalità e termini di versamento, prevedendo, ove coerente con la natura dell’attività, il riparto del contributo in misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto ministeriale 24 novembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1995. La circolare, in attesa del successivo decreto previsto dal comma 32, fornisce quindi prime istruzioni operative.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare distingue tra redditi professionali e redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

Per i redditi professionali, il contributo del 10% riguarda i percettori di redditi qualificati dalla normativa fiscale come redditi di lavoro autonomo abituale, ancorché non esclusivo. Ai fini dell’art. 49 del TUIR, vengono richiamate le attività di esercizio di arti e professioni, diverse da quelle considerate nel capo VI del testo unico, compreso l’esercizio in forma associata.

Per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, rientrano nel campo di applicazione i percettori di redditi derivanti:

  • da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica;
  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • dalla partecipazione a collegi e commissioni;
  • da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La definizione di collaborazione coordinata e continuativa è quella dell’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR: prestazioni non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata, svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Fra questi collaboratori sono espressamente inclusi, per effetto del decreto ministeriale 24 novembre 1995, anche i promotori finanziari di cui all’art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Soggetti esclusi dall’obbligo

La circolare precisa che non sono tenuti al pagamento:

  • coloro che sono soggetti ad altre forme assicurative;
  • i soggetti iscritti a particolari albi legislativamente previsti per l’esercizio di determinate attività professionali o artistiche, già soggetti alle forme assicurative previste per artigiani e commercianti, salvo redditi di diversa natura;
  • gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività;
  • i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse.

Restano invece soggetti al contributo:

  • i liberi professionisti iscritti a casse di categoria per i redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse medesime;
  • i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell’esercizio di arti e professioni o nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Adempimenti di iscrizione e comunicazione dei dati

Ai sensi del comma 27 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, i soggetti tenuti all’iscrizione devono comunicare all’INPS, entro il 31 gennaio 1996:

  • la tipologia dell’attività svolta;
  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • il domicilio.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, poiché il committente è tenuto a versare anche la quota a carico del lavoratore, quest’ultimo deve comunicare anche i dati necessari per l’individuazione del committente:

  • denominazione;
  • codice fiscale;
  • indirizzo della sede amministrativa o della filiale.

Tutti gli interessati devono inoltre indicare la data di inizio e quella di cessazione dell’attività. La comunicazione può essere resa in forma libera; in alternativa, è stato predisposto un apposito schema di domanda di iscrizione da riprodurre a cura delle Sedi e da distribuire agli interessati.

Modalità di pagamento per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Per le collaborazioni coordinate e continuative, il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle imprese committenti mediante bollettini di conto corrente postale predisposti dall’INPS e allegati al nuovo mod. GLA 21.

La circolare precisa che:

  • le imprese committenti, in quanto sostituti d’imposta, sono tenute anche alla trasmissione del mod. 770/D;
  • il primo pagamento deve essere effettuato entro il 20 febbraio 1996;
  • nella fase iniziale non sarà possibile inviare i bollettini al domicilio dei committenti, per cui le Sedi devono tenerli a disposizione.

I bollettini devono contenere, per il versamento ordinario, i seguenti dati:

  • denominazione o cognome e nome del committente;
  • codice fiscale del committente;
  • sede amministrativa o filiale del committente;
  • cognome e nome del beneficiario;
  • codice fiscale del beneficiario;
  • importo del contributo versato;
  • mese e anno di corresponsione del compenso.

Ciascun bollettino deve, in linea generale, riferirsi ad un solo lavoratore.

Versamento cumulativo per più collaboratori

Quando il numero dei collaboratori è superiore a cinque, l’azienda committente può chiedere di effettuare un versamento cumulativo con bollettino unico.

In questa ipotesi:

  • l’azienda deve presentare una richiesta scritta alla Sede INPS competente per territorio;
  • sul bollettino non devono essere riportati i dati identificativi del singolo beneficiario né il relativo codice fiscale;
  • deve essere barrata la casella prevista per il versamento cumulativo;
  • deve essere predisposto un elenco dei soggetti cui il versamento si riferisce.

L’elenco deve essere trasmesso entro la fine del mese nel quale è stato effettuato il pagamento, esclusivamente su supporto magnetico, con le caratteristiche tecniche che saranno indicate dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica. L’elenco deve indicare, per ciascun soggetto, oltre ai dati identificativi già richiesti, anche:

  • la data del versamento cumulativo;
  • le modalità utilizzate per il versamento, cioè posta o banca.

Modalità di pagamento per i professionisti

Per i percettori di redditi professionali il contributo deve essere versato direttamente dal soggetto interessato, in base alla periodicità prevista per i versamenti fiscali. La circolare rinvia tuttavia a successive istruzioni, poiché sono in corso norme ulteriori, previste dall’art. 2, comma 25, della legge n. 335/1995, relative alla possibile istituzione di una specifica tutela previdenziale per i liberi professionisti.

Sanzioni per omesso o insufficiente versamento

In caso di mancato pagamento nei termini oppure di pagamento in misura inferiore al dovuto, si applicano le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, ossia le ordinarie sanzioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Competenza territoriale delle Sedi INPS

La circolare individua la competenza territoriale per la trattazione delle domande, la gestione dei versamenti e la costituzione delle posizioni assicurative.

Per le attività professionali è competente la SAP nel cui ambito territoriale risiede il lavoratore interessato.

Per le attività di collaborazione coordinata e continuativa è competente la SAP nel cui ambito territoriale ha sede amministrativa, ovvero una filiale, l’azienda committente.

Le Sedi devono inoltre portare a conoscenza degli interessati il contenuto della circolare tramite i consueti canali informativi, anche verso associazioni di categoria, patronati e consulenti del lavoro.

Allegati operativi

La circolare richiama due allegati di interesse operativo:

  • l’allegato 1, contenente lo schema di domanda di iscrizione alla Gestione separata;
  • l’allegato 2, contenente l’elenco dei conti correnti postali intestati "Contributi attività autonoma" da utilizzare per i versamenti.

Punti principali

Normativa di riferimento e finalità

L’istruzione è emanata in attuazione dell’art. 2, commi 26, 27, 30, 32 della legge n. 335/1995 e del decreto ministeriale 24 novembre 1995, pubblicato in G.U. il 2 dicembre 1995. La finalità è disciplinare, in fase di prima applicazione, modalità e termini di versamento del contributo del 10% dovuto alla Gestione separata istituita presso l’INPS.

Soggetti obbligati al contributo

Sono assoggettati al versamento i percettori di redditi professionali fiscalmente qualificati come redditi di lavoro autonomo abituale, ancorché non esclusivo, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alle vendite a domicilio. La circolare precisa che rientrano nel perimetro anche i promotori finanziari. Sono soggetti anche pensionati e lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell’esercizio di arti e professioni o nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative.

Esclusioni dall’obbligo contributivo

Non devono versare il contributo coloro che sono già soggetti ad altre forme assicurative. Sono esclusi anche i professionisti già iscritti a casse professionali, limitatamente ai redditi già assoggettati a contribuzione presso tali casse, mentre restano soggetti per i redditi professionali non coperti da contribuzione alla cassa. Sono inoltre esclusi gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Comunicazione dei dati all’INPS

I soggetti tenuti all’iscrizione devono comunicare entro il 31 gennaio 1996 la tipologia dell’attività svolta, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio. Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere indicati anche i dati del committente (denominazione, codice fiscale, indirizzo della sede amministrativa o della filiale). Tutti i soggetti devono inoltre comunicare la data di inizio e quella di cessazione dell’attività. La comunicazione può essere resa in forma libera oppure mediante lo schema di domanda allegato alla circolare.

Versamento dei contributi per collaborazioni coordinate e continuative

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il versamento è effettuato dal committente con bollettini di conto corrente postale predisposti dall’INPS e allegati al mod. GLA 21. Il primo pagamento deve essere eseguito entro il 20 febbraio 1996. Le imprese committenti, in qualità di sostituti d’imposta, devono poi trasmettere il mod. 770/D. I bollettini devono riportare i dati del committente, del beneficiario, l’importo versato e il mese e anno della corresponsione del compenso.

Versamenti cumulativi e adempimenti connessi

Di regola ogni bollettino riguarda un solo lavoratore. Se i collaboratori sono più di cinque, l’azienda può chiedere di effettuare un versamento cumulativo con un bollettino unico, presentando apposita richiesta alla Sede INPS competente. In tal caso non vanno riportati i dati identificativi del singolo beneficiario sul bollettino, ma va barrata la casella del versamento cumulativo e va predisposto un elenco dei soggetti interessati, da trasmettere entro la fine del mese del pagamento su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica.

Versamento dei professionisti

I percettori di redditi professionali provvedono direttamente al pagamento del contributo, con periodicità coincidente con quella prevista per i versamenti fiscali. La circolare segnala tuttavia che sono in corso norme ulteriori, previste dall’art. 2, comma 25, della legge n. 335/1995, e si riserva di fornire successive istruzioni in materia.

Sanzioni per omesso o insufficiente versamento

In caso di mancato pagamento entro i termini o di versamento inferiore al dovuto, si applicano le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, cioè le ordinarie sanzioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Competenza territoriale delle sedi INPS

Per le attività professionali è competente la SAP del territorio in cui risiede il lavoratore. Per le collaborazioni coordinate e continuative è competente la SAP del territorio in cui ha sede amministrativa o una filiale l’azienda committente. Le sedi devono inoltre tenere a disposizione i bollettini di versamento e registrare le domande e le richieste con le modalità operative indicate.

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