Cassazione Civile, Ordinanza n. 20953/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria, per l'anno 2006, ha rideterminato in via sintetica il reddito di un contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando spese per incrementi patrimoniali ritenute indicative di maggiore capacità contributiva. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado; in appello la commissione tributaria regionale aveva dichiarato in parte l'inammissibilità e in parte rigettato nel merito, con condanna alle spese. In cassazione il contribuente proponeva otto motivi, ma prima della decisione il difensore depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e ha rilevato che, in cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale che determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte, purché questa ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza; ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore del ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha poi disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ritenendo la sopravvenuta rinuncia ragione sufficiente. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che la relativa disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito mediante spese per incrementi patrimoniali.
art. 375 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 306 c.p.c.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso in cassazione può essere comunicata agli avvocati delle parti costituite; non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale, estingue il processo senza bisogno di accettazione della controparte, purché la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza.
- L'art. 306 c.p.c. non disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; per tale fase vale la disciplina speciale dell'art. 390 c.p.c., che consente la comunicazione della rinuncia anche agli avvocati delle parti costituite.
- La rinuncia al ricorso può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in presenza delle circostanze processuali considerate dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in modo estensivo o analogico ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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