Cassazione Penale, Sentenza n. 21079/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. sostenendo: 1) contraddittorietà della motivazione e mancata prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della falsità della denuncia di smarrimento della carta postepay e dell'intento di sviare le indagini; 2) carenza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità), con la tesi che la condotta fosse episodica, incapace di ledere il bene giuridico e priva di effettivo danno; 3) carenza di motivazione ed errata gestione dell'art. 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'asserita apoditticità del diniego; 4) carenza e illogicità della motivazione con riguardo alla eccessiva quantificazione della pena, lamentando che la Corte avrebbe applicato la diminuzione per il rito abbreviato senza considerare correttamente il minimo edittale e le circostanze favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita e ha richiamato il principio secondo cui la falsa denuncia ai sensi dell'art. 367 cod. pen. può essere costituita da qualsiasi atto idoneo a provocare indagini e non è configurabile solo quando la denuncia sia manifestamente inverosimile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la Corte territoriale ha valutato le modalita della condotta e la personalità dell'imputata (numerosi precedenti) escludendo la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti privi di specificità; in particolare il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in assenza di elementi di segno positivo e la quantificazione della pena è stata confermata come adeguata alla luce della personalità dell'imputata e della gravità del fatto. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
La falsa denuncia si configura con qualsiasi atto idoneo a provocare investigazioni; il reato non sussiste solo quando la denuncia sia palesemente inverosimile o la situazione di fatto escluda la necessità di indagini.
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità dell'offesa richiede valutazione dell'intensità del dolo e del grado di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che le modalità del fatto e i precedenti dell'imputata escludessero la tenuità.
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche possono essere negati se mancano elementi di segno positivo; la semplice scelta del rito abbreviato non può costituire di per sé fondamento per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, personalità dell'imputato) utilizzati dalla Corte per escludere la particolare tenuità e per valutare l'adeguatezza della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del ricorso cassazionale in caso di rigetto; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La falsa denuncia (art. 367) si configura ogniqualvolta l'atto sia idoneo a indurre indagini: non è necessario un atto formale se il contenuto può provocare accertamenti.
- Per il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice valuta globalmente gravità del fatto e grado di colpevolezza; precedenti e personalità possono escludere la tenuità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; la scelta del rito abbreviato non vale di per sé come elemento positivo per le attenuanti generiche.
- In sede di Cassazione non è consentito un riesame libero delle prove: le censure devono evidenziare errori di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione, non una diversa lettura delle emergenze probatorie.
- La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice basato sui criteri dell'art. 133; per impugnare la misura è necessario dimostrare illogicità o contraddittorietà della motivazione sui parametri valutativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →