Sentenza n. 367/2026 - Genova, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Leivi sull’atto di significazione e diffida da loro notificato in data 27 ottobre 2025, concernente i lavori edilizi in corso presso i terreni confinanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Leivi sull'atto di significazione e diffida relativo a lavori edilizi e paesaggistici in corso su terreni confinanti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un atto di significazione e diffida notificato il 27 ottobre 2025, chiedendo che l'amministrazione fosse condannata ad avviare e concludere un procedimento sanzionatorio edilizio e paesaggistico. Dopo avere presentato un'istanza di accesso agli atti, avevano appreso che il proprietario dei terreni confinanti aveva presentato un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, relativa a interventi edilizi realizzati senza titolo. Deducevano la violazione degli artt. 3 e 31 ss. d.P.R. 380/2001, degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, dell'art. 49 delle NTA del PTCP, degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto di istruttoria. In particolare, sostenevano che la documentazione tecnica non rappresentasse tutte le opere realizzate, che fossero stati creati un nuovo collegamento viario e un ampliamento della strada comunale, che fossero stati realizzati terrapieni con modificazione della conformazione dei luoghi, che le opere dovessero essere valutate unitariamente con quelle riguardanti l'edificio sul mappale 1522 e che l'istanza paesaggistica riguardasse opere ancora in corso, non sanabili.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, sul piano edilizio, non era stata ancora presentata un'istanza di accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 o 37 d.P.R. 380/2001. L'atto dei ricorrenti costituiva quindi una generica denuncia volta a sollecitare l'esercizio del potere sanzionatorio, che non è soggetto a termini di decadenza, ma che non fa sorgere, in assenza di una specifica istanza procedimentale, un obbligo di provvedere entro trenta giorni. Sul piano paesaggistico, l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 era stata presentata il 17 luglio 2025 e, alla data della diffida e del ricorso, non era ancora decorso il termine di 180 giorni previsto dal comma 5 per la decisione dell'autorità competente, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni. Durante la pendenza dell'istanza paesaggistica l'esercizio del potere repressivo resta sospeso e condizionato all'esito negativo della domanda. Il ricorso era pertanto prematuro, essendo stato proposto mentre il procedimento era ancora in istruttoria. Il TAR ha inoltre escluso che la mera diffida potesse imporre al Comune di avviare un nuovo procedimento: essa ha natura extraprocessuale e può sollecitare l'adempimento di un'obbligazione già sorta, ma non crea di per sé un obbligo procedimentale nuovo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune, rimasto contumace; i ricorrenti sono stati invece condannati a rifondere al Ministero della Cultura le spese, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio; essa presuppone la violazione di un obbligo dell'amministrazione di concludere uno specifico procedimento.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
L'obbligo di concludere il procedimento entro un termine non sorge, nel caso esaminato, da una generica denuncia volta a sollecitare poteri sanzionatori.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Il termine procedimentale deve essere computato con riferimento al termine speciale previsto per il procedimento paesaggistico.
artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001
L'assenza di un'istanza di accertamento di conformità edilizia impedisce di ravvisare un procedimento edilizio specifico sul quale l'amministrazione debba pronunciarsi.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Riguarda i poteri repressivi relativi agli interventi edilizi abusivi, la cui sollecitazione generica non determina un obbligo di provvedere entro trenta giorni.
art. 19, commi 3, 4 e 6-ter, l. 241/1990
Sono richiamati in relazione ai poteri amministrativi conseguenti alla SCIA e alla possibilità per i terzi di agire avverso il silenzio, ma non risultano applicabili in assenza del presupposto procedimentale considerato dal giudice.
art. 167, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 42/2004
“L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”.
La pendenza dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica sospende e condiziona l'esercizio del potere repressivo; il procedimento deve essere definito entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza entro 90 giorni.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela paesaggistica dell'area vincolata.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
È indicato quale fonte del vincolo paesaggistico derivante dalla presenza di un corso d'acqua.
art. 49 NTA al PTCP
“sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa”.
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'incompatibilità degli interventi viari con la disciplina paesistico-territoriale.
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
Sono stati invocati in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa, all'obbligo di conclusione del procedimento e alla motivazione.
art. 97 Cost.
È stato richiamato per i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
art. 99 c.p.a.
La sentenza richiama il principio espresso dall'Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 secondo cui il potere sanzionatorio edilizio non è soggetto a termini di decadenza.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di uno specifico obbligo dell'amministrazione di concludere un procedimento; una generica denuncia volta a sollecitare l'esercizio di poteri repressivi edilizi, in assenza di una specifica istanza procedimentale, non determina di per sé l'obbligo di provvedere entro il termine ordinario di trenta giorni.
- La pendenza di un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 sospende e condiziona l'esercizio del potere repressivo paesaggistico: la sanzione demolitoria e l'ordine di rimessione in pristino possono essere adottati in relazione all'esito negativo dell'istanza.
- Nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, il termine per la decisione dell'autorità competente è quello speciale di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni; l'azione contro il silenzio proposta prima della scadenza di tale termine è prematura.
- Una diffida stragiudiziale non equivale a una nuova istanza procedimentale e non impone, per il solo fatto della sua notificazione, l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo; essa può soltanto sollecitare l'adempimento di un'obbligazione già sorta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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