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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 25265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato per l'acquisto di un terreno, portandolo da 293.000 euro, pari a 13 euro al metro quadrato, a 682.000 euro, pari a 30 euro al metro quadrato, con conseguente richiesta di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, sanzioni e interessi. La società ha contestato la rettifica sostenendo, da un lato, che la CTR avrebbe dovuto annullare integralmente l'avviso, riconoscendone l'arbitrarietà, e, dall'altro, che la sentenza fosse illogica e non avesse considerato una perizia giurata. La società ha inoltre contestato la determinazione del valore effettuata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto che il giudice tributario, pur rilevando l'inadeguatezza del parametro utilizzato dall'Ufficio, non annullasse l'avviso, ma rideterminasse autonomamente il valore imponibile sulla base degli elementi disponibili, tra cui il valore utilizzato dal Comune ai fini ICI e la potenzialità edificatoria dell'area. Il valore era stato già ridotto dalla CTP da 30 a 22 euro al metro quadrato e dalla CTR a 18 euro al metro quadrato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla motivazione non rientrava nei limitati casi oggi deducibili in Cassazione e la società non aveva spiegato perché la perizia non esaminata avrebbe certamente determinato una decisione diversa. La società è stata condannata a pagare 2.900 euro di spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Articoli 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Riguardano i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro. La Corte ha ritenuto che l'inadeguatezza del parametro concretamente utilizzato non imponesse necessariamente l'annullamento dell'avviso, potendo il giudice rideterminare il valore corretto.

  • Articoli 31 e 36 del d.P.R. n. 546 del 1992

    Disciplinano aspetti del processo tributario e della sentenza. Sono stati richiamati dalla società, ma la Corte ha escluso la violazione prospettata.

  • Articolo 115 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice. Nel caso concreto non è stata riconosciuta una violazione, poiché la CTR aveva fondato la propria valutazione su elementi ritenuti idonei.

  • Articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012

    Limita il controllo della Cassazione sulla motivazione della sentenza. Non sono più sufficienti doglianze generiche di motivazione insufficiente o illogica; è necessario denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oppure una motivazione del tutto mancante, apparente, incomprensibile o irrimediabilmente contraddittoria.

  • Articolo 111, comma 6, della Costituzione e articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è costituzionalmente necessaria, ma il vizio rilevante in Cassazione ricorre solo quando la motivazione manca del tutto o presenta anomalie estreme tali da renderla apparente, incomprensibile o insanabilmente contraddittoria.

  • Articolo 91 c.p.c.

    Prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite. È stato applicato nei confronti della società ricorrente.

  • Articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'atto impositivo presenta un vizio sostanziale ma la pretesa fiscale è comunque determinabile, il giudice non deve necessariamente annullarlo integralmente: può sostituire la valutazione dell'Ufficio e rideterminare l'imponibile entro i limiti della domanda.
  • La contestazione del valore di un immobile o di un terreno deve essere sostenuta da elementi probatori concreti e specifici, come comparabili realmente pertinenti, caratteristiche urbanistiche, potenzialità edificatoria e valori di mercato attendibili.
  • In Cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia illogica, insufficiente o che il giudice non abbia valutato correttamente le prove: occorre indicare un fatto storico decisivo omesso oppure dimostrare un'anomalia motivazionale estrema.
  • Il mancato esame di una perizia o di un documento è rilevante solo se il ricorrente ne illustra il contenuto e dimostra che, se considerato, avrebbe con certezza portato a una decisione diversa.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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