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Ordinanza

Ordinanza n. 11537/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202513844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori, limitatamente alla disciplina sportiva TK64-Taekwondo categoria 58 Kg.-FITA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui sono state approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori di una procedura selettiva della Polizia di Stato, deducendo la propria posizione di idoneo non vincitore collocato al secondo posto nella graduatoria della specifica disciplina sportiva. Ha inoltre chiesto una misura cautelare. Con precedente ordinanza cautelare del 23 marzo 2026, il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame della posizione del ricorrente. La parte ricorrente ha riferito che, nonostante la comunicazione della precedente ordinanza secondo le modalità prescritte, il Ministero non vi aveva dato esecuzione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, degli adempimenti imposti dalla precedente ordinanza cautelare e ha ordinato al Ministero dell'Interno di darvi corso. Ha disposto che la segreteria comunichi la presente ordinanza e la precedente ordinanza cautelare all'Amministrazione, anche presso la sede reale. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione, che è stato rinviato all'udienza pubblica del 16 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue gli adempimenti imposti da un'ordinanza cautelare previamente comunicata, il giudice può ordinare l'esecuzione di tali adempimenti e disporre una nuova comunicazione del provvedimento, anche presso la sede reale dell'amministrazione.
  • L'ordinanza che impone all'amministrazione di dare esecuzione a una precedente misura cautelare e rinvia la trattazione del merito non definisce la domanda di annullamento e ha natura interlocutoria.
  • La mancata esecuzione di una misura cautelare può giustificare la compensazione delle spese della relativa fase processuale, qualora il giudice ravvisi la peculiarità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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