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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38038/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso. La difesa ha dedotto, in sintesi: 1) nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione al reato contestato; 2) nullità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con richiamo al principio dell'accertamento della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con memoria successiva la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha però osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di legittimità, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito, e ha ritenuto congrua e logica la motivazione resa dai giudici di merito, anche in ordine alla sussistenza del reato e alla sua riferibilità al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corrette inferenze e su massime di esperienza condivisibili, in linea con quanto già affermato dal Tribunale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamati come base normativa della contestazione di furto aggravato in concorso; la Corte non entra nel merito della sussistenza della fattispecie perché rileva l'inammissibilità delle censure, ma dà atto che la condanna di merito riguardava tale reato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, adeguata e priva di manifeste illogicità, soprattutto se il giudice di appello ha aderito a una ricostruzione del fatto già sorretta dal primo giudice.
  • Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non consente di sollecitare in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata spiega in modo logicamente coerente le ragioni della responsabilità.
  • La sussistenza del reato e la sua riferibilità all'imputato, quando supportate da argomentazioni coerenti e da corrette massime di esperienza, rientrano nella valutazione di merito e non possono essere rimesse in discussione mediante un ricorso meramente assertivo.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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