Cassazione Civile, Ordinanza n. 24361/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio del Territorio ha rideterminato classe e rendita catastale di un'unità immobiliare sita in microzona comunale, all'esito del procedimento di revisione del classamento. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica perché eseguita da un operatore di posta privata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali e del processo tributario, sostenendo che la notifica non fosse inesistente ma al più nulla; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., perché la costituzione dell'appellato avrebbe sanato il vizio della notifica per raggiungimento dello scopo. La Corte ha però acquisito il fascicolo di merito e ha rilevato che non risultava prova della data di ricezione dell'appello da parte del contribuente, poiché mancavano avviso di ricevimento o attestazione del recapito; quindi non era dimostrato che l'appello fosse pervenuto entro il termine di impugnazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha applicato i principi delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione eseguita da operatore di posta privata, nel regime considerato, è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non consente di ritenere tempestiva l'impugnazione in difetto di certezza legale della data di consegna al destinatario. Poiché dagli atti non risultava la prova della tempestiva ricezione dell'appello, quest'ultimo è stato ritenuto inammissibile per tardività; pertanto la decisione della CTR che aveva dichiarato l'inammissibilità è stata confermata, sebbene con diversa motivazione. Le spese sono state compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi
artt. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011; 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; art. 327, comma 1, c.p.c.
1, comma 2, lett. o); 16, comma 3; 38, comma 3; 327, comma 1
sono state richiamate per censurare la declaratoria di inesistenza/nullità della notifica dell'appello e la conseguente inammissibilità
art. 156 c.p.c.
la ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008
è stata richiamata per il quadro europeo che consente la notificazione di atti giudiziari da parte degli operatori postali, salvo diversa giustificazione oggettiva dello Stato
legge n. 124 del 2017
indicata come intervento normativo successivo che ha introdotto un nuovo regime per gli operatori postali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione per l'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Massime di principio
- Nel periodo normativo considerato, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo non basta a fondare la tempestività dell'impugnazione se manca prova certa della data in cui l'atto è stato consegnato al destinatario.
- Quando la tempestività dell'appello dipende dalla data di perfezionamento della notifica, la parte che lo ha proposto deve fornire prova idonea del recapito entro il termine di decadenza.
- Se la corte di merito ha pronunciato correttamente l'inammissibilità dell'appello, la decisione va confermata anche se la motivazione adottata è diversa da quella ritenuta corretta in cassazione.
- In presenza di recente evoluzione giurisprudenziale in materia di notificazioni, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
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