Ordinanza n. 3468/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti: 1) Provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, Commissione per gli accertamenti psicofisici, dell’11 novembre 2025 (doc. 1), recante giudizio di “non idoneità” della Dott.ssa -OMISSIS-, notificato a mani in data 11 novembre 2025; 2) Provvedimento o provvedimenti del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, recanti esclusione della Dott.ssa Bitetti dalle prove di verifica dell’efficienza fisica, dalla valutazione dei titoli di merito e dalla prova orale del Bando di concorso prot. -OMISSIS- del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuti dalla ricorrente; 3) Graduatoria di merito, formata ai sensi dell’art. 13 del Bando di concorso prot. -OMISSIS-del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuta dalla ricorrente; Nonché, per quanto occorrer possa: 4) Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. -OMISSIS-del 3 settembre 2025 (doc. 2), per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi; Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente. E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dell’odierna ricorrente a partecipare a tutte le prove della procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti) di cui al Bando prot. -OMISSIS-del 3 settembre 2025, nonché alla conseguente immissione nei ruoli dell’Amministrazione Militare, con ogni conseguenza quanto alla ricostruzione della posizione lavorativa, anche quanto al versamento degli arretrati retributivi e contributivi (previdenziali e pensionistici). E PER LA CONDANNA Del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, pro tempore, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subìto e subendo dalla Dott.ssa -OMISSIS-, a seguito della condotta tenuta dall'Amministrazione Militare, che ha illegittimamente ritenuto “non idonea” l’odierna ricorrente a seguito degli accertamenti psicofisici, con conseguente esclusione della medesima dalle prove del concorso pubblico di cui al Bando prot. -OMISSIS-del 3 settembre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.2.2026: 5) Decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare prot. -OMISSIS- del 18 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Difesa in data 19 dicembre 2025 (doc. 15), recante graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti, attualmente aumentata a 14 posti). 6) Relazione redatta dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 16), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025; 7) Documentazionemedica riguardante la condizione cardiologica della ricorrente, formata dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 17), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025 (cfr. doc. 5, di controparte), mai notificata e/o consegnata alla medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dalle prove del concorso, nonché graduatoria finale della procedura selettiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisica emesso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, gli atti conseguenti di esclusione dalle prove di verifica dell'efficienza fisica, dalla valutazione dei titoli e dalla prova orale, nonché la graduatoria finale del concorso per il reclutamento, a nomina diretta, di Capi di 3° Classe da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a partecipare a tutte le prove e alla conseguente immissione nei ruoli, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria, la relazione del Centro di Selezione e la documentazione medica posta a base del giudizio di inidoneità. Il giudice ha disposto una verificazione sanitaria, svolta dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, che ha escluso, con ampia motivazione, la sussistenza della causa di inidoneità contestata e ha ritenuto la candidata idonea al prosieguo del concorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base dell'esito della verificazione sanitaria, ritenendo che la ricorrente dovesse essere ammessa interinalmente, con riserva e nelle more della decisione di merito, al completamento dell'iter concorsuale fino all'inserimento nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio spettantele e, se possibile, al corso di interesse. Poiché la graduatoria era stata tempestivamente impugnata ma il ricorso era stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei candidati. Ha stabilito termini per la richiesta di pubblicazione, per l'esecuzione della pubblicazione e per il deposito della prova della notificazione, nonché l'obbligo dell'Amministrazione di depositare una relazione aggiornata sull'iter concorsuale della ricorrente. La camera di consiglio è stata rinviata al 23 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente l'adozione di misure interinali nelle more della definizione del giudizio di merito.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Impone la notificazione del ricorso ai controinteressati; nel caso concreto il TAR ha rilevato che la notifica della graduatoria era stata effettuata soltanto nei confronti di alcuni di essi.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, il ricorso a forme alternative di notificazione, tra cui quella per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È stato applicato, in combinato disposto con l'art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione della presente ordinanza, degli atti introduttivi e dell'elenco dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e delle misure di oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento delle garanzie relative al trattamento e alla diffusione dei dati concernenti la salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esito di una verificazione sanitaria disposta dal giudice che escluda la causa di inidoneità contestata e riconosca l'idoneità dell'interessato può giustificare l'ammissione interinale con riserva al completamento della procedura concorsuale, fino all'inserimento in graduatoria nella posizione spettante, nelle more della decisione di merito.
- Quando il ricorso investe anche la graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, in quanto controinteressati, ove la notificazione originaria non li abbia raggiunti tutti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità, termini per l'adempimento e deposito della prova della pubblicazione a pena di decadenza.
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