Ordinanza n. 193/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, emessa in data 2.12.2025 e depositata in segreteria il 21.1.2026, non notificata, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e sono stati respinti i motivi aggiunti proposti dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento del Questore di Palermo del 24.4.2025, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte appellante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, contestando il diniego questorile fondato sulla valutazione di pericolosità sociale, desunta da una condanna irrevocabile per minaccia e lesioni personali dolose, dalla pendenza di un procedimento penale per ipotesi di reato in materia di armi e dall'assenza di stabile occupazione e di comprovate fonti reddituali. Ha dedotto che il giudizio di pericolosità non sarebbe stato sufficientemente attuale e individualizzato e che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente ponderato il percorso di integrazione sociale, formativa e lavorativa, il radicamento in Italia e la tutela della vita privata prevista dall'art. 8 CEDU. Ha inoltre valorizzato la sopravvenuta definizione del procedimento penale relativo a fatti del 2022, ritenendola idonea a ridimensionare la rilevanza della pendenza penale considerata nel provvedimento.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che la sentenza appellata, pur essendo sottoposta a censure da esaminare compiutamente nel merito, non presentasse nella fase cautelare profili di manifesta erroneità tali da giustificarne la sospensione. Il pregiudizio derivante dal diniego del titolo di soggiorno, comprese le possibili ricadute sul percorso universitario e lavorativo, è stato riconosciuto come apprezzabile, ma non prevalente, nel bilanciamento cautelare, rispetto all'interesse pubblico sotteso alla valutazione di pericolosità sociale, anche considerando che la vicenda era già stata oggetto di riesame amministrativo disposto in primo grado e di cognizione piena da parte del TAR. Ogni valutazione sulle censure di merito è rimasta impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata valutata e respinta dal giudice d'appello.
art. 8 CEDU
Parametro convenzionale invocato dall'appellante a tutela della vita privata e del radicamento sul territorio nazionale; la sua rilevanza nel merito è stata lasciata impregiudicata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che abbia respinto la domanda di annullamento non è giustificata quando le censure prospettate richiedano un approfondito esame di merito e non emergano profili di manifesta erroneità della decisione appellata.
- Il periculum in mora derivante dal diniego di un titolo di soggiorno, anche se idoneo a incidere sui percorsi universitari e lavorativi dello straniero, deve essere bilanciato con l'interesse pubblico sotteso alla valutazione di pericolosità sociale; la misura cautelare può essere negata quando il pregiudizio privato non risulti prevalente nel quadro complessivo già esaminato dal giudice di primo grado.
- La sopravvenuta definizione di un procedimento penale considerato dall'amministrazione nella valutazione di pericolosità sociale può costituire questione rilevante per il merito, ma non impone di per sé la sospensione cautelare della sentenza quando non evidenzi una manifesta erroneità della decisione impugnata.
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