Cassazione Penale, Ordinanza n. 06484/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità e non specificità del motivo di ricorso, ritenuto incapace di confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 giugno 2024. L'unico motivo deduceva vizi motivazionali della decisione impugnata, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto priva dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p. In particolare, il ricorrente si limitava a deduzioni generiche, senza indicare con precisione i passaggi della motivazione contestata, senza esplicitare il contenuto e la decisività dei motivi asseritamente trascurati e senza consentire al giudice di legittimità di comprendere compiutamente il perimetro della critica. Veniva inoltre contestata la motivazione per relationem della sentenza d'appello, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando i principi della giurisprudenza CEDU secondo cui il giudice d'appello, nel rigettare l'impugnazione, può in linea di principio fare propri i motivi della decisione di primo grado, senza dover rispondere dettagliatamente a ogni singolo argomento difensivo.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, sia per genericità intrinseca sia per mera apparenza della critica rispetto alla motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 6 § 1 CEDU
L'obbligo di motivazione non impone al giudice di rispondere dettagliatamente a ciascun argomento delle parti; in caso di rigetto l'appello può, in linea di principio, richiamare i motivi della decisione di primo grado.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o indeterminato e non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo va valutata sia sul piano intrinseco, per la precisione delle ragioni di fatto e di diritto dedotte, sia sul piano estrinseco, per la reale capacità critica rispetto alla decisione impugnata.
- La motivazione per relationem della sentenza di appello non è di per sé illegittima, purché consenta di comprendere le ragioni del decidere e non vi sia un obbligo di confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo.
- Se l'impugnazione non indica i passaggi decisivi della motivazione censurata e non spiega quali argomenti sarebbero stati trascurati, il giudice di legittimità non è posto in condizione di esercitare il proprio sindacato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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