Sentenza n. 400/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego del Questore di Palermo di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. h), e dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, oltre a carenza istruttoria ed errore sui presupposti di fatto. Secondo l’appellante, la disciplina transitoria del d.l. n. 20/2023 avrebbe dovuto riferirsi alla domanda originaria di rilascio del permesso per cure mediche, presentata prima dell’entrata in vigore del decreto, e non alla successiva domanda di conversione. Con il secondo motivo ha censurato la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso di primo grado e il conseguente diniego del patrocinio a spese dello Stato, invocando l’art. 24 Cost., l’art. 13 CEDU e gli artt. 122 e 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002. La domanda di conversione era stata presentata il 7 giugno 2023; il permesso per cure mediche era scaduto il 12 febbraio 2023 e la richiesta di rinnovo era stata presentata il 6 aprile 2023.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 stabilisce senza ambiguità che la disciplina previgente continua ad applicarsi alle istanze di conversione presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, ossia prima del 10 marzo 2023. Non rileva, quindi, che la domanda originaria di rilascio del permesso per cure mediche fosse antecedente, se la domanda di conversione è successiva. Il Collegio ha inoltre aggiunto che, anche accogliendo l’interpretazione prospettata dall’appellante, la conversione non sarebbe stata comunque possibile: l’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023 consente rinnovo e conversione soltanto per titoli di soggiorno in corso di validità, mentre il titolo era già scaduto al momento della richiesta di rinnovo e della successiva domanda di conversione. È stato respinto anche il secondo motivo: la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso di primo grado era coerente con la disciplina legislativa applicabile e con i precedenti cautelari della Sezione; correttamente, pertanto, era stata negata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il CGARS ha revocato l’ammissione provvisoria al patrocinio disposta dalla Commissione competente. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione della specificità della controversia e della minima attività difensiva dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. h), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dall’appellante con riguardo alla disciplina dei titoli di soggiorno e della loro conversione; il giudice non ne ricava una diversa interpretazione decisiva.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dall’appellante in relazione al permesso di soggiorno per cure mediche; il motivo è stato comunque respinto sulla base della disciplina transitoria del d.l. n. 20/2023 e della scadenza del titolo.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023
Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto… continua ad applicarsi la disciplina previgente
La disciplina previgente si applica soltanto alle istanze di conversione del permesso per cure mediche presentate prima del 10 marzo 2023, non alle sole domande originarie di rilascio del titolo.
art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023
La facoltà di rinnovo e conversione riguarda esclusivamente i titoli di soggiorno ancora validi; non è applicabile quando il titolo sia già scaduto.
art. 24 Cost.
Invocato dall’appellante a tutela del diritto di difesa dei non abbienti; il giudice ha ritenuto legittima la declaratoria di manifesta infondatezza e la conseguente revoca del patrocinio.
art. 13 CEDU
Richiamato dall’appellante in relazione al diritto a un ricorso effettivo; la censura è stata respinta insieme al motivo sul patrocinio.
artt. 122 e 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Richiamati in tema di patrocinio a spese dello Stato; la manifesta infondatezza dell’appello ha imposto la revoca dell’ammissione provvisoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei dati personali dell’appellante.
Massime di principio
- La disciplina previgente prevista dalla norma transitoria per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023 si applica alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, non alla sola domanda originaria di rilascio del titolo.
- La domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche non può essere accolta quando, al momento della richiesta, il titolo di soggiorno non è più in corso di validità; la successiva richiesta di rinnovo non rende retroattivamente valido il titolo scaduto.
- La declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso, quando le censure risultino incompatibili con previsioni legislative specifiche e univoche, può giustificare il diniego o la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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