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Sentenza

Sentenza n. 10506/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento K-OMISSIS- del 27-04-2022, notificato in data 18-02-23 con il quale il Ministro dell'Interno decreta il respingimento della domanda avanzata in data 03/02/2018 intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera F della Legge 5 febbraio 1992 n.91.

Giustizia amministrativa202307816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidenti l'interesse pubblico e quello della richiedente, sulla base di un precedente penale a carico del coniuge convivente: un decreto penale divenuto esecutivo per l'omessa annotazione dei dati identificativi degli utenti di un phone center. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, violazione dei principi di ragionevolezza, coerenza e adeguatezza, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato che il precedente del coniuge fosse stato considerato automaticamente ostativo, senza adeguata valutazione della sua risalenza, della natura contravvenzionale e della concreta idoneità a dimostrare la propria scarsa integrazione. Il reato era stato inoltre dichiarato estinto successivamente all'adozione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione in sede di riesercizio del potere. Il giudice ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di vizi quali inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione. Ha inoltre ritenuto astrattamente legittimo valorizzare vicende penali del coniuge del richiedente, ma ha escluso che il precedente esaminato potesse essere considerato automaticamente ostativo. L'amministrazione non aveva valutato adeguatamente il carattere risalente del fatto, la sua natura contravvenzionale e la concreta capacità dell'episodio di rivelare una scarsa integrazione della ricorrente. Ne sono derivati difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza "può" essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale e non integra un diritto soggettivo del richiedente; l'amministrazione deve valutare la capacità di integrazione nella comunità nazionale e la compatibilità dell'interesse individuale con l'interesse pubblico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, invitando l'interessata a presentare osservazioni.

  • art. 17 R.D. 773/1931

    La fattispecie contravvenzionale relativa all'omessa annotazione dei dati identificativi degli utenti del phone center doveva essere valutata considerando la sua specifica natura e gravità, senza attribuirle automatica efficacia ostativa.

  • art. 7 D.L. 144/2005

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice del precedente penale posto dall'amministrazione a fondamento del diniego.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente; l'amministrazione deve formulare un giudizio prognostico sulla stabile integrazione nella comunità nazionale e sulla capacità di rispettarne i doveri e i valori fondamentali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione resta circoscritto ai vizi di eccesso di potere, tra cui inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Le vicende penali del coniuge convivente possono essere valorizzate nell'istruttoria sulla domanda di cittadinanza, ma non possono essere considerate automaticamente ostative: l'amministrazione deve dimostrarne la concreta rilevanza rispetto all'integrazione del richiedente.
  • Nel valutare un precedente penale del coniuge, l'amministrazione deve considerare almeno la risalenza del fatto, la sua tipologia e gravità, nonché ogni elemento sopravvenuto rilevante, compresa l'eventuale estinzione del reato; l'omessa ponderazione di tali circostanze determina difetto di istruttoria e di motivazione.
  • L'annullamento del diniego di cittadinanza per carenza istruttoria o motivazionale non comporta l'accertamento del diritto alla concessione, ma impone il riesercizio del potere da parte dell'amministrazione nel rispetto delle indicazioni conformative derivanti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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