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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47031/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Pisa del 28/12/2018 che l'aveva assolta dal reato di cui all'art. 624-bis c.p. (sottrazione di denaro ed oggetti dall'abitazione dove prestava servizio). Con il ricorso (appello poi convertito) deduceva: a) omissione del Tribunale nel decidere sulla domanda della parte civile di condanna alla refusione delle spese processuali e al risarcimento del danno ex art. 541, comma 2 c.p.p.; b) errata applicazione dell'art. 530, comma 2 c.p.p., sostenendo che le risultanze processuali avrebbero giustificato un proscioglimento con formula più favorevole. Tuttavia la Corte di Cassazione ha valutato il ricorso esclusivamente sul profilo formale: l'atto è stato proposto e sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati davanti alla Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613 c.p.p. (come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103), con conseguente inammissibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta insufficienza di legittimazione del difensore (mancata iscrizione nell'albo speciale), non essendo rimediabile la carenza con la successiva nomina di un difensore cassazionista né con la conversione dell'appello in ricorso. Per l'inammissibilità la Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della cassa delle ammende. La motivazione è resa in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma sulla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione; argomento procedurale relativo all'inoltro dell'appello convertito

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (sottrazione presso l'abitazione) dalla quale è scaturita l'assoluzione in primo grado

  • art. 541, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola che consente alla parte civile di chiedere in udienza la condanna dell'imputato alla refusione delle spese e al risarcimento del danno; nel caso la Corte ha rilevato l'eccezione ma non l'ha esaminata nel merito per l'inammissibilità formale del ricorso

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola sulla formula di proscioglimento per insufficienza della prova; la ricorrente ne contestava l'applicazione, ma il profilo non è stato valutato nel merito a causa dell'inammissibilità

  • art. 613 cod. proc. pen.

    come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103

    Disposizione vincolante: ricorso, memorie e motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sua violazione determina l'inammissibilità del ricorso e non è sanabile successivamente

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Ricordata in tema di valutazione della 'colpa' nella determinazione della condanna alle spese; qui applicata per escludere l'assenza di colpa della ricorrente nella causa dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale della Corte di cassazione comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso per cassazione: verificare sempre l'iscrizione prima della presentazione dell'atto.
  • La conversione di un appello in ricorso non elide i requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione: gli stessi devono sussistere al momento della proposizione.
  • La successiva nomina di un difensore abilitato non sana il vizio originario: l'inammissibilità per difetto di legittimazione è irrimediabile.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali, le questioni sostanziali (es. formula di proscioglimento o omissione di pronuncia su domande civili) rimangono inespugnate e non vengono valutate nel merito.
  • In caso di inammissibilità senza giustificato motivo, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria; è quindi importante valutare la fondatezza procedurale dell'impugnazione prima di proporla.
  • Se si ritiene che il giudice di merito abbia omesso di decidere su domande della parte civile, occorre sollevare tempestivamente l'eccezione e assicurarsi che l'impugnazione sia introdotta da difensore abilitato, per evitare che la questione non venga esaminata per vizi formali.

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