Circolare n. 37 del 7/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in via di interpretazione autentica, che l’aliquota IVA del 10% prevista per i contratti di scrittura "connessi con gli spettacoli teatrali" si riferisce ai contratti collegati agli spettacoli individuati dal numero 123 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972. Viene quindi superato il dubbio interpretativo sul concetto di spettacolo teatrale, estendendo il chiarimento a tutti gli spettacoli elencati nel numero 123, ovunque tenuti. La norma si applica anche ai rapporti pendenti alla data del 1° gennaio 2007 e impone agli uffici di riesaminare il contenzioso in corso per eventuale abbandono.
IVA al 10% per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali
IVA sui contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali
La circolare n. 37/E del 7 giugno 2007 interviene a chiarire il significato dell’espressione "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali" contenuta nel numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972. Il chiarimento deriva dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 296/2006, qualificato come norma di interpretazione autentica.
Chiarimento interpretativo sul richiamo normativo
La disposizione precisa che i contratti di scrittura cui si riferisce il numero 119 devono essere intesi come quelli connessi con gli spettacoli individuati dal numero 123 della medesima Tabella A, parte III. In questo modo viene superato il dubbio interpretativo sorto a causa della mancata definizione legislativa di "spettacolo teatrale" nel numero 119.
Ambito degli spettacoli compresi
Il numero 123 elenca gli spettacoli ai quali si applica l’aliquota agevolata del 10 per cento sui corrispettivi dovuti dagli spettatori. Sono ricompresi:
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo;
- opere liriche;
- balletto;
- prosa;
- operetta;
- commedia musicale;
- rivista;
- concerti vocali e strumentali;
- attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti.
La circolare chiarisce che l’aliquota agevolata si applica ai contratti di scrittura collegati a tali spettacoli, senza limitazioni territoriali, quindi anche se gli spettacoli sono svolti "ovunque tenuti".
Aliquota IVA applicabile
Per effetto del combinato disposto tra numero 119 e numero 123 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, l’IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli sopra elencati è pari al 10 per cento.
Decorrenza ed effetti sui rapporti pendenti
Poiché la norma ha natura interpretativa, essa si applica anche ai rapporti pendenti che non abbiano esaurito i propri effetti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006, ossia dal 1° gennaio 2007. La circolare invita pertanto gli uffici dell’Agenzia a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia e a procedere all’abbandono delle controversie quando non siano sostenibili altre questioni.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni Regionali sono tenute a vigilare sulla corretta applicazione della circolare da parte degli uffici competenti.
Punti principali
Oggetto del chiarimento normativo
L’articolo 1, comma 300, della legge n. 296/2006 precisa che l’espressione "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali" del numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 deve intendersi riferita ai contratti connessi con gli spettacoli indicati al numero 123 della stessa Tabella.
Ambito degli spettacoli interessati
Il numero 123 comprende spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, incluse opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti. La circolare chiarisce che il riferimento rileva per i corrispettivi dovuti dagli spettatori e, per effetto del comma 300, anche per i contratti di scrittura ad essi connessi.
Aliquota IVA applicabile
Ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli rientranti nel numero 123 si applica l’IVA nella misura del 10 per cento, in coerenza con quanto previsto dal numero 119 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972.
Effetti temporali e contenzioso pendente
Essendo una norma di interpretazione autentica, il chiarimento opera anche sui rapporti pendenti che non abbiano esaurito i loro effetti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006, cioè dal 1° gennaio 2007. Gli uffici dell’Agenzia sono invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia e ad abbandonarlo ove non risultino sostenibili altre questioni.
Vigilanza regionale
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione della circolare.
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